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12.2001.14 • TRAC TI 12.2001.14 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Debt Enforcement Case

Numero d'incarto 12.2001.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's decision that rejected their claim to contest a debt of over 95,000 Swiss Francs noted in an enforcement procedure. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the mandatory twenty-day deadline; since the lower court's decision was received on January 2, 2001, the deadline expired on January 22, 2001, making the appeal filed on January 23, 2001, untimely.

Regesto Legislator

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Art. 308 cpv. 1 CPC, Art. 131 CPC, Art. 308 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Debt Enforcement Case: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the mandatory twenty-day deadline; since the lower court's decision was received on January 2, 2001, the deadline expired on January 22, 2001, making the appeal filed on January 23, 2001, untimely.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione deposito tardivo decisione d'esecuzione comminatoria di fallimento inosservanza del termine legale termini di ricorso Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 308 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to being filed outside the prescribed deadline.

art. 148 CPC

Applied for the allocation of court costs (tax and expenses) and the ordering of compensation for the respondent.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00014 · Lugano 6 marzo 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1999.00309 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 23 aprile 1999 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con la quale l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 95'292.85.- oltre interessi di cui al PE n. __________ del 18/20 febbraio 1998 dell'UE di Lugano e che il Pretore, con sentenza 29 dicembre 2000, ha respinto.

Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 23 gennaio 2001, chiede la riforma del primo giudizio e l'accoglimento della propria domanda di disconoscimento mente il convenuto, con osservazioni 1 marzo 2001, ne chiede la reiezione in ordine (tardività dell'appello) e nel merito.

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che l'appello, nelle cause ordinarie come quella che ci occupa, si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC);

che nel computo del termine non è compreso il giorno dell'intimazione (art. 131 CPC), inteso quale momento del ricevimento dell'atto giudiziario;

che, nel caso concreto, la sentenza è stata ricevuta il giorno 2 gennaio 2001 come esplicitamente indicato dall'appellante e come, del resto, appare dall'indicazione, con timbro datario in rosso, sulla copia della sentenza impugnata allegata all'appello;

che il termine di venti giorni per introdurre l'appello è così iniziato a decorrere il

3 gennaio 2001 esaurendosi il successivo lunedì 22 gennaio 2001;

che l'appello, consegnato alla posta, il 23 gennaio 2001 è quindi tardivo e, come tale, irricevibile;

Per i quali motivi

in applicazione dell'art. 308 CPC

e, per le spese, dell'art. 148 CPC e della vigente TG

pronuncia

1. L'appello 23 gennaio 2001 di __________ contro la sentenza 29 dicembre 2000 del Pretore di Lugano, sez. 2 (inc. no. OA.1999.00309) è irricevibile.

2. La tassa di giustizia in Fr. 130.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 150.-), anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 1'500.- per ripetibili d'appello.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario