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12.2001.11 • TRAC TI 12.2001.11 Generato dall'IA

Employee Theft and Immediate Dismissal Justification

Numero d'incarto 12.2001.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee, hired as a sales cashier, was summarily dismissed after being caught taking merchandise worth a small amount without paying, and subsequently admitting in writing to prior similar acts, despite her later claim that the admission was made under psychological duress. The appellate court upheld the lower court's dismissal of the employee's claim for wages and unjustified dismissal indemnity, reasoning that in cases of employee appropriation of employer's property, the proportionality test for immediate termination focuses not on the monetary value of the loss but on the fundamental breach of the necessary trust relationship, especially for a cashier role, rendering even a minor transgression sufficient grounds for immediate termination, irrespective of the veracity dispute over repeated past thefts.

Regesto Legislator

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Art. 29 LADI, Art. 337 CO, Art. 66 cpv. 2 LTF; Employee Theft and Immediate Dismissal Justification: The appellate court upheld the lower court's dismissal of the employee's claim for wages and unjustified dismissal indemnity, reasoning that in cases of employee appropriation of employer's property, the proportionality test for immediate termination focuses not on the monetary value of the loss but on the fundamental breach of the necessary trust relationship, especially for a cashier role, rendering even a minor transgression sufficient grounds for immediate termination, irrespective of the veracity dispute over repeated past thefts.

Parole chiave

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licenziamento per furto disdetta ingiustificata infrazione commessa nell'azienda rottura del rapporto di fiducia soppressione di posti di lavoro rapina Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 337 CO

The reasoning heavily relies on the principles governing immediate dismissal due to breach of trust, as discussed in relation to this article.

Art. 66 cpv. 2 LTF

This provision (or its equivalent in Cantonal Law, implied by the structure, although the text cites 'Art. 66 cpv. 2 LTF' structure usually refers to costs in federal context, here it is the Cantonal equivalent concerning costs that results in the order: 'Non si prelevano tasse o spese. L'appellante verserà a controparte Fr. 350.- per ripetibili d'appello.'). Assuming the Cantonal procedural rule regarding costs is applied, but based strictly on the text, the operative part is only order 2 regarding costs, which refers to Cantonal law regarding costs (Fr. 350.- to the counterparty). Since no explicit Cantonal cost article is cited in the dispositive, and the text does not explicitly cite LTF articles 66 in the operative part (only refers to costs imposition), I will only include the explicit legal citation mentioned during reasoning that supported the verdict, which is Art. 337 CO.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00011 · Lugano 22 febbraio 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2000.00184 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con istanza

12 settembre 2000, da

__________ rappr. dal Sindacato __________ contro

__________ rappr. dall' avv. __________

in materia di contratto di lavoro (licenziamento immediato), con la quale è chiesta la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr 8'888.- oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2000 - e nella quale è pure intervenuta, ai sensi dell'art. 29 LADI, la Cassa disoccupazione __________ limitatamente agli importi erogati all'istante - che il Pretore, con sentenza 27 dicembre 2000 ha respinto.

Appellante l'istante la quale, con atto d'appello 10 gennaio 2001, chiede, in riforma del primo giudizio, la condanna della convenuta a pagarle gli importi chiesti mentre quest'ultima, con osservazioni

24 gennaio 2001 postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

1. __________, impiegata presso la __________ dal giugno 1997 in qualità di cassiera venditrice ad ore, è stata licenziata con effetto immediato il 14 luglio 2000 dopo essere stata sorpresa, quel giorno, a consumare merce della convenuta per un valore di Fr. 3.40 senza averla pagata. Dopo essere stata colta sul fatto l'istante ha ammesso, sottoscrivendo una dichiarazione in tal senso, di aver anche precedentemente approfittato della merce del negozio senza pagarla e si è offerta di rimborsare 200/300.- franchi.

Il Pretore, con la sentenza qui impugnata dall'istante, ha respinto la sua pretesa di pagamento del salario sino al termine ordinario di disdetta e di un'indennità per licenziamento ingiustificato, ritenendo quest'ultimo legittimo.

2. Con l'appello __________ contesta in sostanza il contenuto della sua ammissione scritta di aver sottratto merce ripetutamente, poiché quella dichiarazione le sarebbe stata fatta sottoscrivere in un momento di pressione psicologica e non corrisponderebbe alla verità. Non essendoci prova di sottrazione di merce ripetuta non vi sarebbero gli estremi, per la situazione verificatasi il 14 luglio 2000, del licenziamento immediato.

Con le osservazioni all'appello, la convenuta ha sostenuto che la dichiarazione sottoscritta dall'istante rappresentava la verità dei fatti succedutisi come, del resto, confermato dalle testimonianze.

3. Nel caso di licenziamento immediato in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni del datore di lavoro da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra il fatto addebitato e lo scioglimento del contratto deve essere considerata non l'assenza o l'esiguità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza del lavoratore. Non si deve così, in casi del genere, avere riguardo al valore economico dell'appropriazione, ma alla violazione che tale comportamento instaura nel rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Sulla base di queste premesse è persino facile dedurre, anche per la sola appropriazione di merce per pochi franchi per la quale l'istante era stata colta sul fatto, che la funzione di cassiera da lei esercitata la situa in un contesto tale di delegata fiducia del datore di lavoro che anche solo un minimo sgarro d'onestà giustifica il dubbio che non potrà essere isolato e quindi rende legittimo il licenziamento in tronco.

Con il che si può prescindere dall'addentrarsi nell'esame della veridicità della dichiarazione sottoscritta dall'istante poiché inoltre, per mancanze del genere, penalmente rilevanti, non è necessaria la recidiva dopo ammonimento (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 337 CO, pag. 367 n. 9). In ogni caso le argomentazioni al proposito dell'appellante rimangono allo stadio del puro parlato e sono contraddette dalle testimonianze che riferiscono di ripetute appropriazioni di merce senza pagare e dell'assenza di qualsiasi pressione nel sottoscrivere l'ammissione di colpa.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. L'appello 10 gennaio 2001 di __________ è respinto.

2. Non si prelevano tasse o spese. L'appellante verserà a controparte Fr. 350.- per ripetibili d'appello.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario