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12.2001.106 • TRAC TI 12.2001.106 Generato dall'IA

Appellant v. Former Agent: Lack of Contractual Provision for Cessation of Breach Bars Interim Injunction

Numero d'incarto 12.2001.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought an interim injunction to stop a former agent from engaging in competitive activities after the termination of their representation agreement, which included a non-compete clause stipulating a penalty for breach but not explicitly providing for the cessation of the infringing activity as required by law. The court rejected the appeal, reasoning that under the applicable federal law, the employer can only demand the cessation of the breach (which is the basis for the interim relief sought) if the contract specifically and in writing provides for it, a condition absent in the existing agreement, meaning there was no substantive basis (*fumus boni iuris*) for granting the requested injunctive relief, regardless of procedural law arguments.

Regesto Legislator

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Art. 340b cpv. 3 CO, Art. 1 cpv. 2 LDIP, Art. 18 CL, Art. 116 LDIP, Art. 340b CO, Art. 376 CPC; Appellant v. Former Agent: Lack of Contractual Provision for Cessation of Breach Bars Interim Injunction: The court rejected the appeal, reasoning that under the applicable federal law, the employer can only demand the cessation of the breach (which is the basis for the interim relief sought) if the contract specifically and in writing provides for it, a condition absent in the existing agreement, meaning there was no substantive basis (*fumus boni iuris*) for granting the requested injunctive relief, regardless of procedural law arguments.

Parole chiave

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risoluzione di contratto procedimento sommario mandatario motivazione nel merito contenzioso commerciale prelazione del conduttore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 340b cpv. 3 CO

The court's decision to dismiss the appeal relies on the lack of a written agreement for real execution as required by this article.

art. 376 CPC

Mentioned as the procedural standard for assessing urgency, detriment, and prima facie case when applying for interim measures concerning the substantive requirement of Art. 340b para. 3 CO.

art. 66 cpv. 1 LTF

Cited implicitly through the imposition of costs (tassa di giustizia and spese) on the appellant, standard practice governed by provisions equivalent to Art. 66 LTF concerning costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00106 · Lugano 8 maggio 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rei-Ferrari (giudice supplente)

segretario: · Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2001.00056 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 31 maggio 2001 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall' avv. __________

con la quale l'attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 30'000.- quale pena convenzionale di divieto di concorrenza e di Fr. 63'500.- per risarcimento del danno, oltre all'obbligo di astenersi dal farle indebita concorrenza.

Ed ora sull'istanza cautelare, pedissequa alla petizione, con la quale l'attrice ha chiesto che sia "fatto ordine al signor __________, __________ e __________ di cessare immediatamente ogni atto di concorrenza nei confronti della __________ di __________ " e di conseguenza "vietato al signor __________ di contattare e fare offerte alla clientela __________ e di promuovere contro la medesima un'indebita concorrenza fino al 27 giugno 2002" che il Pretore, con decisione 11 luglio 2001, ha respinto.

Appellante la parte istante la quale, con atto d'appello 19 luglio 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le domande cautelari mentre la controparte, con osservazioni 10 agosto 2001 (spedite il giorno 9.8), postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

1. Con contratto 31 dicembre 1991 la ditta __________, attiva nel campo della vendita di prodotti e macchinari per la pulizia, ha assunto __________ quale suo rappresentante con l'incarico di trattare e concludere affari dietro corresponsione di provvigioni sulla cifra d'affari netta conseguita. Il contratto prevedeva una clausola di divieto di concorrenza del seguente tenore:

*"L'agente si impegna a non lavorare per terzi o in proprio conto per un periodo di due anni dopo cessazione del rapporto di lavoro colla __________ con prodotti uguali o simili presso la clientela e zona da lui visitata per il Canton Ticino.*

*In caso di violazione di questo divieto la ditta potrà chiedere all'agente un risarcimento fino a 30'000.- Fr. (trentamila). La medesima cosa vale anche durante la validità di questo contratto"*

2. Il 27 giugno 2000 __________ ha notificato alla __________ la disdetta del contratto con effetto al 1 ottobre 2000 e dal 5 ottobre 2000 è stato assunto dalla ditta __________ quale direttore divisione prodotti chimici. Nella domanda di rinnovo del permesso di lavoro è detto che la sua attività consiste nella "vendita attrezzature e sistemi di pulizia" e dalla sua carta da visita appare quale "consulente di vendita macchinari di pulizia".

3. La ditta __________ rimprovera al convenuto di aver iniziato un'attività lavorativa inconciliabile con il divieto di concorrenza previsto contrattualmente. A suo dire la __________ è sua concorrente e il convenuto utilizza le informazioni e le conoscenze acquisite precedentemente, quando era suo rappresentante, per vendere i prodotti a favore della nuova datrice di lavoro nonché di esercitare una selvaggia concorrenza e causandole così un danno rappresentato dalla diminuzione della clientela e della cifra d'affari.

Il convenuto contesta ogni addebito.

4. Il Pretore ha respinto la domanda cautelare dell'attrice poiché, nella clausola contrattuale di divieto di concorrenza, non è prevista la facoltà di ottenere l'effettivo divieto dell'attività concorrenziale come invece esige la disposizione dell'art. 340b cpv. 3 CO.

5. Con l'appello che qui ci occupa l'attrice ripropone le sue domande osservando che spetta al diritto cantonale definire le esigenze di ammissibilità del provvedimento cautelare in tema di divieto di concorrenza e che l'impugnata decisione è arbitraria perché respinge la cautelare unicamente per il fatto che la clausola di divieto di concorrenza non contiene la possibilità dell'esecuzione reale senza valutare la sua ammissibilità alla luce del diritto processuale ticinese.

Il convenuto chiede invece la conferma del primo giudizio.

6. La controversia in questione presenta un carattere di estraneità (il domicilio in Italia del convenuto) che la qualifica quale fattispecie internazionale e, per determinare il foro competente e la legge applicabile, è necessario far capo, come indica l'art. 1 cpv. 2 LDIP, alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), sottoscritta da Svizzera ed Italia, e, se il foro è in Svizzera, alla LDIP.

La competenza del giudice svizzero (della Pretura di Mendrisio-Nord), più che per la proroga contrattuale di foro che qualora il rapporto tra le parti dovesse essere qualificato di lavoro non avrebbe valenza (art. 17 n. 5 CL), è data dal fatto che il convenuto vi si è sottoposto senza nulla eccepire (art. 18 CL).

Il

diritto applicabile è quello svizzero perché, secondo la lex fori (art. 116 LDIP), le parti lo hanno validamente scelto così risultando univocamente dal contratto da loro sottoscritto.

7. L'art. 340b cpv. 3 CO prevede che il datore di lavoro può esigere, in virtù di uno speciale accordo scritto, oltre che il pagamento della pena convenzionale, la cessazione dello stato lesivo del contratto sempre che ciò sia giustificato dall'importanza degli interessi lesi o minacciati o dal comportamento del lavoratore.

In assenza di una siffatta pattuizione scritta il datore di lavoro non ha legittimità per ottenere la cessazione dell'attività lesiva del contratto (Berner Kommentar, ad art. 340b CO n. 11; Brunner/Bühler/Weber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, ad art. 340b n. 2; Zürcher Kommentar, ad art. 340b n. 15).

Nel contratto stipulato tra le parti, in particolare nella specifica clausola di divieto di concorrenza, non vi è nessun accenno a tale eventualità e di conseguenza manca la prima necessaria condizione che il legislatore ha previsto perché la misura sia ottenibile.

L'appellante non contesta che il contratto non gli permette l'esecuzione reale ma ritiene che, nell'ambito dell'adozione di misure cautelari, ciò non sia determinante valendo unicamente le condizioni del diritto processuale cantonale. Con questo ragionamento, errato e fuorviante, dimentica che l'esecuzione reale del divieto di concorrenza può essere chiesto sia nel merito che anche in via cautelare ma ancor prima di verificarne le condizioni di attuazione (nel merito l'importanza degli interessi minacciati ed il comportamento del lavoratore come all'art. 340b cpv. 3 CO; in via cautelare l'urgenza, il notevole pregiudizio e l'apparenza del buon diritto come all'art. 376 CPC) solo e soltanto se la premessa sostanziale dello speciale accordo scritto è adempiuta.

Volendo anche esaminare le condizioni del diritto processuale cantonale per l'adozione di provvedimenti cautelari si arriverebbe allo stesso risultato di reiezione della domanda poiché manca, difettando l'accordo scritto, il fumus boni iuris della stessa pretesa di merito.

La DTF

103 II 120, citata dall'appellante, parte appunto dal presupposto fattuale che l'accordo particolare riguardante l'esecuzione effettiva era stato concordato per scritto come appare al consid. A.

8. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto con il seguito di spese e ripetibili a carico dell'appellante.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. L'appello 19 luglio 2001 di __________ è respinto.

2. La tassa di giustizia di Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.- per ripetibili d'appello.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario