Appeal Struck for Failure to Pay Advance Court Fee in Tenancy Matter
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court's decision in an appeal related to a tenancy matter, but failed to deposit the required advance court fee of 300 Swiss Francs by the deadline of July 30, 2001, despite being explicitly warned that non-payment would result in the appeal being declared void pursuant to article 312 of the Code of Civil Procedure, and the court noting that time limits in tenancy matters are not suspended during holidays. Consequently, the appellate court struck the appeal from the rolls due to the failure to pay the advance and ordered the appellants to jointly bear the costs of the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 509 CPC; Appeal Struck for Failure to Pay Advance Court Fee in Tenancy Matter: Consequently, the appellate court struck the appeal from the rolls due to the failure to pay the advance and ordered the appellants to jointly bear the costs of the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was struck from the roll for failure to pay the advance, as threatened in the preceding order citing this article.
This article was noted as relevant because procedural deadlines in tenancy matters are not suspended during holidays.
Testo completo
Incarto n. 12.2001.00101 · Lugano 14 agosto 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Rusca
segretario: · Petrini
Visto l'appello 6 luglio 2001 presentato da
__________ rappr. da: __________ contro
la decisione 21 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa promossa da
__________ rappr. da: __________
Richiamata la diffida 11 luglio 2001 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 30 luglio 2001 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 300.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
osservato come, in materia di locazione e affitti, i termini non subiscono interruzioni per la ricorrenza delle ferie (art. 509 CPC):
preso atto come, entro il termine assegnato, nessun versamento è pervenuto alla Tesoreria del Tribunale di appello, per cui lo stesso debba ritenersi infruttuosamente trascorso,
decreta 1. L'appello
6 luglio 2001 di __________e _________ avverso la decisione 21 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario