Employee Wrongful Dismissal Over Unpaid Wages and Mandatory Insurance Failure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee sued for unpaid wages following an on-the-job injury and subsequent 100% inability to work, asserting a summary dismissal was justified by the employer's failure to pay her salary for March and April 1999 and, critically, its failure to secure mandatory salary loss insurance as required by the collective bargaining agreement. The lower court upheld the dismissal and awarded the employee damages, leading to an appeal where the employer argued the salary was lower than claimed and the payment delay was excusable, but the appellate court reasoned that the agreed-upon salary was indeed higher, and the mere delay in salary payment, coupled with the serious contractual breach of failing to provide mandated insurance, was sufficient legal grounds under relevant labor codes to validate the immediate termination by the employee, thus dismissing the appeal and affirming the initial judgment regarding compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 LADI, Art. 337a CO, Art. 337 CO, art. 150, m. 2 e 10 (CPC-TI; Employee Wrongful Dismissal Over Unpaid Wages and Mandatory Insurance Failure: The lower court upheld the dismissal and awarded the employee damages, leading to an appeal where the employer argued the salary was lower than claimed and the payment delay was excusable, but the appellate court reasoned that the agreed-upon salary was indeed higher, and the mere delay in salary payment, coupled with the serious contractual breach of failing to provide mandated insurance, was sufficient legal grounds under relevant labor codes to validate the immediate termination by the employee, thus dismissing the appeal and affirming the initial judgment regarding compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section as the primary ground justifying the employee's immediate termination due to delayed salary payment, which supports the final rejection of the appeal.
Cited as an alternative ground supporting the employee's immediate termination due to the employer's failure to maintain mandatory insurance coverage.
Cited in the reasoning section regarding the award of compensation for the timely observations submitted against the appeal, which is formalized in the dispositive order II.
Cited in the reasoning section regarding the award of compensation for the timely observations submitted against the appeal, which is formalized in the dispositive order II.
Testo completo
Incarto n. 12.2000.00080 · Lugano 16 maggio 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nelle procedure per salari e mercedi CL.99.95 e CL 99.101della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanza 5 novembre 1999 di
__________
rappr. dal __________
contro
__________
rappr. dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 16’537.85;
e istanza 15 novembre 1999 di
__________
contro
__________
rappr. dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 3'390.85 oltre interessi;
Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione delle istanze, laddove il Pretore con sentenza 13 aprile 2000 ha integralmente ammesso la richiesta della Cassa Disoccupazione ed ha protetto per fr. 11'060.-- quella di __________;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 25 aprile 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la pretesa di __________ limitatamente a fr. 2'567.50 e di condannare gli istanti al pagamento di fr. 1'000.-- per ripetibili.
Appello cui __________ si oppone con osservazioni dell'8 maggio 2000;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. __________ ha iniziato a lavorare per la convenuta il 1° novembre 1998 in qualità di gerente e cameriera presso il bar __________ per salario di fr. 3'500.-- mensili (doc. B).
B. Nella propria istanza la dipendente sostiene di essere stata vittima di un infortunio professionale in data 13 novembre 1998, e dato che la convenuta aveva omesso di assicurarla, essa è stata messa in mora dall'__________ per il pagamento delle spese di cura.
Il
18 febbraio 1999 essa sarebbe divenuta inabile al lavoro al 100% a causa di malattia, e non avrebbe ricevuto il salario di marzo e di aprile né dal datore di lavoro, e neppure dall'assicurazione, che avrebbe dovuto obbligatoriamente sussistere in quanto prevista dall'applicabile CCL di categoria. Non avendo più ricevuto il salario, l'istante si è licenziata in tronco con lettera 15 maggio 1999, percependo in seguito delle prestazioni dall'assicurazione disoccupazione.
Essa vanterebbe perciò un credito per salari arretrati, salario del periodo di disdetta e assegni familiari, il tutto per complessivi fr. 16'323.--, oggetto della causa introdotta dalla dipendente.
C. Con istanza 15 novembre 1999 la Cassa Disoccupazione del __________ ha proceduto ex art. 29 LADI nei confronti della convenuta per i fr. 3'390.85 oltre interessi di prestazioni da lei erogate alla dipendente. Del merito di questa richiesta non torna conto di riferire, avendo la convenuta accettato il giudizio di condanna al pagamento di questo importo, e rimanendo litigiosa unicamente l'indennità ripetibile di fr. 300.--accordata dal Pretore all'istante.
D. All’udienza di discussione del 26 novembre 1999 l'istante ha ridotto la propria richiesta in conseguenza del computo di solo l'80% del salario per il periodo di malattia e dovendosi dedurre quanto versatole dalla cassa disoccupazione, oggetto peraltro della di lei separata istanza.
La convenuta si è per sua parte opposta alle istanze, rilevando la mancanza di giustificazione del licenziamento pronunciato dalla dipendente, atteso che gli stipendi sarebbero stati regolarmente pagati, eccezion fatta per il periodo di malattia, che la dipendente sarebbe stata regolarmente assicurata, e che il suo stipendio sarebbe in realtà stato di soli fr. 3'000.-- mensili.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunta la fattispecie e posta l'applicabilità del CCL di categoria, ha ravvisato una violazione contrattuale da parte della convenuta nella mancata stipula di un contratto di assicurazione della perdita di salario per il caso di inabilità lavorativa, giustificando perciò il licenziamento in tronco pronunciato dalla dipendente per il mancato pagamento delle sue spettanze, quantificate in fr. 11'060.--, oltre ai fr. 3'390.85 dovuti alla cassa disoccupazione che li aveva anticipati alla dipendente.
E. Con l'appello la convenuta ribadisce l'esistenza della valida pattuizione di un salario mensile lordo di soli fr. 3'000.--, e adduce l'esistenza di un giustificato ritardo nel pagamento del salario, avendo la convenuta ritenuto che questo sarebbe stato pagato dalla cassa malati.
Ne conseguirebbe, stante a questo punto la mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco e di conseguenza l'abbandono del posto di lavoro da parte della dipendente, un credito per lei di soli fr. 6'708.35, dai quali andrebbero ancora dedotti 1/4 di un salario mensile per l'abbandono del posto di lavoro e quanto anticipato dalla cassa disoccupazione, con un saldo in favore della dipendente di soli fr. 2'567.50.
F. Delle osservazioni al gravame della dipendente si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. A giusta ragione il Pretore ha respinto l'infondata tesi difensiva della convenuta, secondo la quale la reale volontà delle parti contrattuali sarebbe stata quella di concordare un salario di soli fr. 3'000.-- lordi.
Infatti, a fronte di una chiara pattuizione contrattuale che indica l'importo fr. 3'500.-- (doc. B), i conteggi invocati dalla convenuta, gravata dell'onere della prova in proposito, e riguardanti solo due mesi (doc. 6), hanno solamente valore di pallido indizio, cui oltretutto si contrappongono analoghi conteggi per l'importo di cui al contratto (doc. O e 11), ragione per cui è corretta la decisione di ritenere non dimostrata l'esistenza di una concorde volontà alla deroga dalle condizioni previste dal contratto di lavoro.
2. L'appellante non può negare di essere stata in ritardo nella corresponsione dei salari di marzo e aprile 1999, oppure di essere stata messa in mora dalla dipendente.
Ciò premesso, la questione a sapere se detto ritardo sia stato o meno "assolutamente giustificato" è squisitamente irrilevante ai fini del giudizio sulla liceità della disdetta immediata pronunciata dalla dipendente.
Posto infatti che l'art. 337a CO pone quale condizione il solo ritardo nel pagamento del salario, prescindendo invece da una difficile distinzione tra ritardi giustificati e ingiustificati, va protetta la decisione della dipendente di dipartirsi dal contratto di lavoro, risultato al quale si potrebbe comunque giungere anche in applicazione dell'art. 337 CO, dovendosi ritenere un grave motivo ai sensi della norma la mancata affiliazione della dipendente alle assicurazioni obbligatorie preposte alla tutela del suo salario nel caso di impedimento al lavoro.
Stante il fondamento del licenziamento con effetto immediato, va evidentemente confermata la decisione di accordare la retribuzione alla dipendente durante l'ipotetico periodo di disdetta, mentre ingiustificate sono le domande della datrice, non verificandosi l'asserito caso di abbandono del posto di lavoro.
3. La reiezione delle argomentazioni dell'appellante comporta evidentemente anche la conferma delle ripetibili attribuite dal Pretore.
Rimane comunque di difficile comprensione la domanda dell'appellante volta all'attribuzione in suo favore di fr. 1'000.-- per ripetibili in conseguenza della pretesa "soccombenza preponderante degli istanti", dal momento che essa stessa postulava, nei confronti della Cassa disoccupazione, la conferma del giudizio pretorile che l'aveva vista soccombere integralmente.
Ne discende in ogni caso la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
Non si prelevano tasse o spese.
Alla dipendente va riconosciuta un'adeguata indennità per le tempestive osservazioni al gravame da lei presentate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 2 e 10).
Per i quali motivi
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
25 aprile 2000 di __________ e __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese. L'appellante rifonderà a __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario