Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2000.7 • TRAC TI 12.2000.7 Generato dall'IA

Cost Allocation Reversal in Contract Dispute Based on Arithmetic Criterion

Numero d'incarto 12.2000.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged the lower court's decision regarding the allocation of court costs and attorney's fees in a contract dispute where the initial claim was for a substantial amount but only a smaller fraction was awarded. The appellate court found that the lower court incorrectly determined the losing party for cost allocation, noting that based on the arithmetic criterion of the relevant code, the claimant, who only received approximately one-third of the amount sought, was predominantly the losing party (by about two-thirds). The court reasoned that there was no just cause to deviate from the standard arithmetic calculation, thus upholding the appeal and reversing the cost allocation so that the claimant was responsible for two-thirds of the costs and ordered to reimburse the opposing party for attorney's fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 148 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Cost Allocation Reversal in Contract Dispute Based on Arithmetic Criterion: The appellate court found that the lower court incorrectly determined the losing party for cost allocation, noting that based on the arithmetic criterion of the relevant code, the claimant, who only received approximately one-third of the amount sought, was predominantly the losing party (by about two-thirds). The court reasoned that there was no just cause to deviate from the standard arithmetic calculation, thus upholding the appeal and reversing the cost allocation so that the claimant was responsible for two-thirds of the costs and ordered to reimburse the opposing party for attorney's fees.

Parole chiave

Generato dall'IA
ripartizione delle spese ripetibili dell'avvocato parte contraente rivendicazione di terzi clausola abusiva mancato anticipo delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 148 CPC

Cited in the final order (dispositive II) regarding the allocation of appeal procedure costs based on the outcome of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2000.00007 · Lugano 2 marzo 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.5 della Pretura del distretto di Leventina, promossa con petizione 28 febbraio 1997 da

__________

rappr. dallo studio legale __________

contro

__________

rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53'356.40 oltre accessori, domanda ammessa dal Pretore con sentenza 13 dicembre 1999 limitatamente a fr. 17'049.30 oltre interessi;

Appellante la convenuta in materia di spese e ripetibili, gravame cui l'attrice con osservazioni 15 febbraio 2000 si oppone;

Letti ed esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto

che con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53'556.40 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;

che la convenuta con risposta 12 giugno 1997 si è opposta alla pretesa, eccezion fatta per l'importo di fr. 849.30;

che il Pretore con sentenza del 13 dicembre 1997 ha accolto la petizione per fr. 17'049.30 oltre interessi;

che in tema di spese e ripetibili egli ha gravato la convenuta dei 2/3 dei costi della procedura e di fr. 3'200.-- di ripetibili;

che la convenuta con l'appello lamenta la violazione del principio della soccombenza sancito dall'art. 148 CPC, e chiede perciò che sia l'attrice ad essere considerata soccombente per i 2/3 e ad essere condannata alla rifusione in suo favore di fr. 3'400.-- per ripetibili;

che l'attrice con le osservazioni del 15 febbraio 2000 si oppone al gravame;

Considerato

in diritto

che secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC gli oneri della causa sono per principio sopportati dalla parte soccombente;

che la soccombenza delle parti viene di regola determinata secondo il criterio aritmetico, ossia valutando percentualmente quale è stato per loro l'esito della causa per rapporto alle domande formulate;

che il disposto eccezionale dell'art. 148 cpv. 2 CPC prevede la possibilità di derogare al criterio aritmetico qualora ve ne sia un giusto motivo;

che nella specie nulla giustifica di derogare al consueto criterio aritmetico;

che lo stesso Pretore ha giustamente affermato che gli oneri della causa devono seguire la soccombenza (consid. 12, pag. 6);

che pertanto è probabilmente solo per una svista che egli ha ritenuto maggiormente soccombente la convenuta rispetto all'attrice;

che infatti è di meridiana evidenza che a fronte di una domanda di causa di fr. 53'356.40 e del suo accoglimento per soli fr. 17'049.30 è l'attrice ad essere soccombente per circa 2/3 e non la convenuta;

che la suddivisione delle soccombenze in 2/3 e 1/3 non è di per sé contestata ed è comunque del tutto corretta;

che nemmeno l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese è contestato;

che pertanto, in riforma del giudizio impugnato, le stesse vanno accollate all'attrice per 2/3 e alla convenuta per 1/3;

che di conseguenza è inoltre l'attrice a dovere rifondere le ripetibili alla convenuta e non viceversa;

che l'importo di fr. 3'200.-- stabilito dal Pretore non è oggetto di critiche e può quindi essere confermato;

che la convenuta postula inoltre l'attribuzione di ulteriori fr. 200.-- di ripetibili in relazione al decreto del 10 febbraio 1998, a lei favorevole, che aveva rinviato al merito il giudizio sulle ripetibili;

che anche questa doglianza risulta giustificata, atteso che il dispositivo n. 2 del cennato decreto riservava "il riconoscimento di adeguate ripetibili a favore di quella convenuta in sede di merito", il che non è tuttavia avvenuto;

che il richiesto importo di fr. 200.-- appare adeguato e può pertanto essere attribuito;

che l’appello va di conseguenza integralmente accolto;

che le spese di questa procedura sono perciò a carico dell'attrice, che rifonderà a controparte adeguate ripetibili di appello (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia

I. L’appello 10 gennaio 2000 di __________ è accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 3 della sentenza 13 dicembre 1999 della Pretura del distretto di Leventina è riformato nel modo seguente:

2. La tassa di giudizio di fr. 1’200.-- e le spese di fr. 800.--, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 3’400.-- per ripetibili.*

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 220.- di tassa di giustizia e in fr. 30.- di spese (totale fr. 250.-), già anticipati dalla convenuta, sono a carico dell'attrice, che rifonderà a controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario