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12.2000.66 • TRAC TI 12.2000.66 Generato dall'IA

Appellant Liability in Fixed-Term Commodity Contract

Numero d'incarto 12.2000.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court decision that awarded the plaintiff damages of 9,520 francs based on a contract where the appellant allegedly agreed to purchase 750 kg of coffee annually for three years, arguing that they lacked legal standing as they acted only as an agent for a separate entity, and that the plaintiff failed to properly place them in default. The appellate court rejected the appeal, finding that the contract's explicit wording and the appellant's signature indicated a personal commitment, thereby establishing the appellant's passive legitimacy; furthermore, the court ruled that formal default procedures were unnecessary because the contract itself defined a fixed term (ending December 31, 1997) for the purchases, and the resulting partial non-performance justified awarding the plaintiff positive interest damages for the lost profit.

Regesto Legislator

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Art. 107 CO, Art. 97 CO, Art. 148 CPC; Appellant Liability in Fixed-Term Commodity Contract: The appellate court rejected the appeal, finding that the contract's explicit wording and the appellant's signature indicated a personal commitment, thereby establishing the appellant's passive legitimacy; furthermore, the court ruled that formal default procedures were unnecessary because the contract itself defined a fixed term (ending December 31, 1997) for the purchases, and the resulting partial non-performance justified awarding the plaintiff positive interest damages for the lost profit.

Parole chiave

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contratto di durata determinata responsabilità personale interessi di mora legittimazione passiva persona giuridica contratto concluso con consumatori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the final orders as the basis for allocating costs and fees following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2000.00066 · Lugano 6 giugno 2000/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.94 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 22 settembre 1998 da

__________ rappr. dall’avv. __________ contro

__________ rappr. dallo studio legale __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'720.-- oltre interessi;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 23 marzo 2000 ha ammesso per fr. 9'520.-- oltre interessi;

appellante il convenuto, che con atto di appello dell'11 aprile 2000 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

mentre l’attore con osservazioni del 22 maggio 2000 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.- se deve essere accolto l’appello

2.- tassa di giustizia e ripetibili

ritenuto

in fatto: A. L’attrice afferma di avere stipulato con il convenuto nell'ottobre del 1995 una convenzione in virtù della quale questi si impegnava ad acquistare presso di lei 750 kg di caffè all'anno per un minimo di tre anni in cambio del versamento di fr. 6'500.--, di cui fr. 4'500.-- da restituire in caso di mancato rispetto dell'impegno d'acquisto. Con una precedente convenzione essa gli avrebbe inoltre comodato una macchina per macinare il caffè del valore di fr. 700.--.

Il convenuto dal dicembre del 1997 non avrebbe più acquistato caffè dall'attrice, dopo averne acquistato complessivi kg 1'060.

Stante la sua inadempienza, egli dovrebbe risarcire il mancato guadagno di 8 fr.-- al kg, ed inoltre restituire i fr. 4'500.-- la cui dazione era condizionata alla non verificata circostanza del rispetto degli accordi di acquisto, e pagare il valore dell'oggetto comodato, mai restituito, il tutto per fr. 14'720.-- oltre interessi.

B. Il convenuto si è opposto alla petizione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, avendo egli agito quale organo della società __________, che sarebbe pertanto l'unica controparte contrattuale della procedente.

Nelle conclusioni egli ha inoltre invocato la violazione da parte dell'attrice degli art.

102 e segg. CO, avendo essa in particolare omesso di intimare al convenuto di proseguire agli acquisti di caffè entro un congruo termine.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha accolto unicamente la domanda tendente alla rifusione del mancato guadagno sul quantitativo di caffè non acquistato dal convenuto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 9'520.-- oltre interessi.

D. Delle argomentazioni dell'appellante -che ripropone le tesi della propria carenza di legittimazione e della violazione delle norme legali sulla mora del debitoree di quelle della procedente -che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibilisi dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

considerato

in diritto: 1. La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (II CCA 9 febbraio 1996 in re B./S.).

In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l'attore procede (II CCA 9 luglio 1999 in re M./N. SA).

2. Nel caso che ci occupa l'esito dell'eccezione dipende pertanto dalla questione a sapere se il convenuto sia o meno parte della convenzione del 23 ottobre 1995 doc. A, contenente l'impegno all'acquisto di 750 kg di caffè durante il 1995, 1996 e 1997, della cui violazione l'attore si è prevalso per ottenere l'attribuzione del risarcimento di fr. 9'520.--, unica pretesa litigiosa a questo stadio della causa.

La risposta deve essere affermativa.

2.1 La formulazione letterale della convenzione doc. A indica infatti come parte "__________ - __________, Sig. __________ " il che, in un'accezione giuridica, è apparentemente indiziante dell'esistenza di una ditta individuale "__________", della quale il convenuto sembrerebbe essere il titolare, tesi secondo la quale la legittimazione passiva del resistente sarebbe pacificamente data.

Questa chiave di lettura è rafforzata dalla successiva indicazione della parte ai fini dell'elencazione delle obbligazioni contrattuali, dove si legge "__________ - Sig. __________, si impegna…", dicitura che conforta la tesi dell'esistenza di un impegno personale del convenuto.

Infine, anche la firma della convenzione da parte del convenuto non depone in favore dell'esistenza di un rapporto societario, e perciò dell'intento di vincolare terze persone, mancando qualsivoglia riserva o indicazione in tal senso, dalla quale si potrebbe inferire che il convenuto ha voluto rappresentare terze persone.

2.2 Il tenore della precedente convenzione doc. B, non costitutiva degli obblighi stabiliti dal giudizio impugnato, ma comunque indicativa sulla natura dei rapporti tra le parti, non aiuta il convenuto, essendo in essa ancor più chiaro il di lui impegno personale, figurando oltre al suo nominativo -unico titolare degli impegni contrattualiunicamente una dicitura "__________", da cui si deduce che questo è unicamente il nome dell'esercizio pubblico condotto dal convenuto, privo in quanto tale di qualsivoglia personalità giuridica a sé stante.

2.3 Tolti questi elementi di apparenza, che non sovvengono alla tesi del convenuto, questi avrebbe dovuto dimostrare in altro modo l'esistenza dell'asserito rapporto di rappresentanza.

Egli ha invero tentato di sostenere che l'attrice avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza di una società anonima "__________", ma nulla depone in favore di siffatta conoscenza al momento decisivo delle stipulazioni contrattuali -non l'invocata deposizione __________, da cui si apprende solo che ad un certo, non precisato momento l'attrice apprese dell'esistenza di una societàe, cumulativamente, dell'intento dell'attrice di contrattare con detta persona giuridica, caso in cui non si spiegherebbe comunque l'imprecisione delle designazioni di cui ai documenti contrattuali, in cui nulla depone per l'esistenza di una società anonima quale parte del contratto.

3. Confermato il giudizio di reiezione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, rimangono da esaminare le censure del convenuto attinenti alla pretesa violazione dell'art. 107 CO.

A non averne dubbi, si tratta di doglianze del tutto infondate.

Il ricorrente disattende infatti che il contratto in esame stabilisce esattamente il periodo entro il quale doveva essere completato l'acquisto del contingente di 750 kg annui di caffè.

La clausola contrattuale che recita "La validità della presente convenzione è fissata per un minimo di 3 anni e un consumo di Kg 2.250" va infatti intesa siccome riferita ai 3 anni solari 1995-1996-1997 ancorché la convenzione sia stata firmata il 23 ottobre 1995, risultando siffatta volontà delle parti dalla precedente dicitura secondo cui il versamento di fr. 4'500.-- era "condizionato" (ovvero avveniva in quell'ipotesi senza obbligo di restituzione) "al consumo di Kg. 750 annui per gli anni 1995 - 96 - 97".

Data la cessazione delle ordinazioni, si deve ritenere che le parti abbiano tacitamente rinunciato a mantenere in essere il contratto dopo la durata minima stabilita, e il rapporto contrattuale va perciò considerato estinto al 31 dicembre 1997.

Stante l'estinzione del contratto senza che il convenuto abbia effettuato l'intera propria prestazione, non vi è spazio per l'applicazione degli invocati art. 102 e segg. CO in materia di mora (si rammenta comunque all'appellante che la mora del compratore è regolata dagli art. 214 e 215 CO), dovendosi invece applicare gli art. 97 e segg. CO per sanzionare la parziale inadempienza del convenuto, laddove del tutto legittima risulta la decisione dell'attrice di chiedere il risarcimento dell'interesse positivo (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 38 ad art. 97 CO), ossia di essere posta nella situazione di trarre il medesimo profitto che essa avrebbe conseguito se il convenuto avesse effettuato gli acquisti di caffè ai quali si era impegnato con la convenzione.

Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 11 aprile 2000 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)tassa di giustizia fr. 580.--

b)spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 600.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario