Appeal Remanded Pending Suspension of Execution Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought review of a lower court's decision that rejected a request for full restitution and had granted a suspensive effect to that decision; however, the appellate court, noting that the lower court subsequently revoked the grant of the suspensive effect, decreed that the appeal be returned to the first instance authority to be appended to the file and addressed only if a subsequent appeal seeking a suspension of execution were to be filed, effectively deferring the review of the current appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IA2. Non si prelevano tasse e spese; Appeal Remanded Pending Suspension of Execution Ruling: il decreto 7/8 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è retrocesso alla stessa Autorità di prima istanza che lo allegherà all'incarto e -se mantenutoverrà evaso in occasione di una eventuale appellazione sospensiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision mandates that no procedural costs (tasse e spese) are levied in this specific decision.
Testo completo
Incarto n. 12.2000.00060 · Lugano 3 aprile 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: · Petrini sedente per statuire nella causa OA.99.00245 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa da __________ rappr. da: Studio legale __________ contro __________ rappr. da: Studio legale __________ Visto l'appello 28 marzo 2000 presentato dall'attrice avverso il decreto 7/8 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con il quale è stata respinta l'istanza di restituzione in intero 16/17 novembre 1999 presentata dalla qui appellante, ed al quale il Pretore aveva concesso l'effetto sospensivo.
Richiamata l'odierna decisione pretorile con la
quale viene revocata la concessione dell'
effetto sospensivo e considerando che in tale
circostanza l'esame dell'appello viene dif-
ferito con la trattazione di una eventuale
successiva appellazione sospensiva,
decreta:
1.L'appello 28 marzo 2000 della __________
avverso
il decreto 7/8 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è retrocesso alla stessa Autorità di prima istanza che lo allegherà all'incarto e -se mantenutoverrà evaso in occasione di una eventuale appellazione sospensiva.
-*La
presente procedura viene stralciata dai ruoli.*
2. Non si
prelevano tasse e spese.
3. Intimazione
a:
-__________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 3, sede
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario