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12.2000.60 • TRAC TI 12.2000.60 Generato dall'IA

Appeal Remanded Pending Suspension of Execution Ruling

Numero d'incarto 12.2000.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought review of a lower court's decision that rejected a request for full restitution and had granted a suspensive effect to that decision; however, the appellate court, noting that the lower court subsequently revoked the grant of the suspensive effect, decreed that the appeal be returned to the first instance authority to be appended to the file and addressed only if a subsequent appeal seeking a suspension of execution were to be filed, effectively deferring the review of the current appeal.

Regesto Legislator

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2. Non si prelevano tasse e spese; Appeal Remanded Pending Suspension of Execution Ruling: il decreto 7/8 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è retrocesso alla stessa Autorità di prima istanza che lo allegherà all'incarto e -se mantenutoverrà evaso in occasione di una eventuale appellazione sospensiva.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio differimento dell'esecuzione della pena sindacato giurisdizionale revoca della sospensione condizionale riesame dell'entità pena rinvio del dibattimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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2. Non si prelevano tasse e spese
This provision mandates that no procedural costs (tasse e spese) are levied in this specific decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
2. Non si prelevano tasse e spese.

This provision mandates that no procedural costs (tasse e spese) are levied in this specific decision.

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Testo completo

Incarto n. 12.2000.00060 · Lugano 3 aprile 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: · Petrini sedente per statuire nella causa OA.99.00245 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa da __________ rappr. da: Studio legale __________ contro __________ rappr. da: Studio legale __________ Visto l'appello 28 marzo 2000 presentato dall'attrice avverso il decreto 7/8 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con il quale è stata respinta l'istanza di restituzione in intero 16/17 novembre 1999 presentata dalla qui appellante, ed al quale il Pretore aveva concesso l'effetto sospensivo.

Richiamata l'odierna decisione pretorile con la

quale viene revocata la concessione dell'

effetto sospensivo e considerando che in tale

circostanza l'esame dell'appello viene dif-

ferito con la trattazione di una eventuale

successiva appellazione sospensiva,

decreta:

1.L'appello 28 marzo 2000 della __________

avverso

il decreto 7/8 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è retrocesso alla stessa Autorità di prima istanza che lo allegherà all'incarto e -se mantenutoverrà evaso in occasione di una eventuale appellazione sospensiva.

-*La

presente procedura viene stralciata dai ruoli.*

2. Non si

prelevano tasse e spese.

3. Intimazione

a:

-__________

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, sezione 3, sede

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario