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12.2000.59 • TRAC TI 12.2000.59 Generato dall'IA

Rent Reduction Case: Second Recusal Motion Against Judge Dismissed

Numero d'incarto 12.2000.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, involved in litigation concerning a rent reduction request against property owners, filed a second motion to recuse the presiding judge after a prior, similar motion concerning the judge's requirement for proceedings to occur in Italian was already rejected by the appellate court. The court dismissed the second recusal motion as inadmissible because the grounds presented—primarily concerning the judge's past conduct as a lawyer in 1987-1995 related to property servitudes that did not legally affect the moving party—were either previously raised or lacked objective relevance to demonstrate the judge's bias in the current rent dispute, concluding that no evidence supported a claim of prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 148 CPC, art. 27 e 30 CPC; Rent Reduction Case: Second Recusal Motion Against Judge Dismissed: The court dismissed the second recusal motion as inadmissible because the grounds presented—primarily concerning the judge's past conduct as a lawyer in 1987-1995 related to property servitudes that did not legally affect the moving party—were either previously raised or lacked objective relevance to demonstrate the judge's bias in the current rent dispute, concluding that no evidence supported a claim of prejudice.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di ricusazione riduzione del canone locativo procedure connesse procedura di sfratto condotta precedente disdetta in periodo di prova Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 e 30 CPC

These articles regarding recusal were applied to reject the motion for recusal filed by the appellant.

art. 148 CPC

This article was cited as the basis for allocating the costs of the proceedings to the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 12.2000.00059 · Lugano 28 marzo 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 27 marzo 2000, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, avv. __________, da

__________

nell’ambito della causa -inc. no. LA.1999.00138 di quella Preturapromossa contro di lui con istanza 16 dicembre 1999 da

__________ __________ entrambi rappr. dall'__________ e nella quale è pure convenuta

__________

volta ad ottenere, a far tempo dal 1° marzo 2000, la riduzione da fr. 2'664.- a fr. 2'065.15 della pigione relativa all'ente locato in __________ a _________ di proprietà dei convenuti.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto

che con istanza 16 dicembre 1999 _________ e __________ hanno convenuto in lite davanti alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, _________ e __________, chiedendo la riduzione a far tempo dal 1° marzo 2000 della pigione relativa all'ente locato in __________ a __________;

che in data 15 febbraio 2000 la scrivente Camera ha respinto l'istanza inoltrata il 17 gennaio 2000 da __________, volta alla ricusa del Pretore adito, avv. __________;

che, con scritto 27 marzo 2000 -definito "complemento"- __________ chiede nuovamente la ricusa del Pretore, asserendo che la documentazione da lui allegata comproverebbe, contrariamente a quanto ritenuto da questa Camera con il suo precedente giudizio, la chiara prevenzione del giudice di prime cure per il comportamento da questi tenuto nei suoi confronti tra il 1987 ed il 1995 nella sua attività di avvocato rispettivamente di magistrato;

che i signori __________ hanno rinunciato a presentare le loro osservazioni, mentre il Pretore ha comunicato di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusa;

che l'istanza che ci occupa, inoltrata a distanza di poco più di 2 mesi dall'analoga richiesta 17 gennaio 2000 della medesima parte, appare d'acchito inammissibile;

che in effetti in quell'occasione l'istante aveva evidenziato un unico motivo di prevenzione del Pretore nei suoi confronti segnatamente il fatto che quest'ultimo aveva comunicato alle parti che la procedura non avrebbe potuto svolgersi in tedesco ma solo in italiano; egli non aveva evocato altre circostanze a sostegno della tesi della prevenzione, per cui si può senz'altro ritenere che a quel momento, per lo stesso istante, il comportamento tenuto in precedenza dall'avv. __________ non era tale da giustificare una sua ricusa;

che, a prescindere da quanto precede, i rimproveri mossi in questa sede nei confronti del Pretore si sono in realtà dimostrati del tutto privi di rilevanza per un'eventuale ricusa;

che in effetti gli unici documenti che vedono un coinvolgimento dell'attuale Pretore, allora avvocato, sono una procura a suo nome in rappresentanza di un certo __________, finalizzata alla sottoscrizione di varie servitù sulla part. __________RFD di _________ , tra cui un diritto di passo veicolare, una limitazione e divieto di posa di oggetti di ogni tipo nonché un onere di limitazione dell'altezza minima di un sottopassaggio (doc. D) e la relativa convenzione (doc. E), fatti risalenti al periodo febbraio - ottobre 1988;

che a quel momento l'avv. _________ si era limitato a sottoscrivere la convenzione secondo le istruzioni impartite dal rappresentato;

che l'istante asserisce, manifestamente a torto, di essere toccato dalle predette servitù: in realtà non essendo egli parte a tale convenzione, la stessa ovviamente non implica per lui alcun diritto o obbligo, di natura reale o personale;

che i presunti errori nell'allestimento delle servitù, segnatamente per quanto riguarda il subalterno oggetto della servitù relativa al sottopassaggio ("c" invece di "i"), non rivestono dunque alcun interesse per l'istante;

che in ogni caso l'eventuale danneggiamento di quest'ultimo in conseguenza delle predette servitù -sempre che un danno vi sia stato, ciò che francamente non risultanon sarebbe imputabile all'attività dell'avv. __________, ma semmai al notaio incaricato delle relative iscrizioni, l'avv. __________ (doc. D, E), semplice datore di lavoro a quel tempo dell'avv. __________;

che gli ulteriori episodi imputati all'avv. __________, sempre che siano effettivamente riferiti allo stesso e non a terzi, sono per contro rimasti allo stadio di puro parlato rispettivamente non sono stati suffragati dal necessario supporto probatorio;

che in definitiva nulla permette di ravvisare nel suo precedente agire alcun indizio di prevenzione a sfavore di una parte e di conseguenza l’istanza di ricusa, in quanto ricevibile, deve essere respinta;

che la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio seguono la soccombenza (art.

148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha presentato osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta

I. L’istanza di ricusa ("complemento") 27 marzo 2000 di __________ è respinta.

§ *Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.*

II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 300.- (con una tassa di giustizia di fr. 250.- e spese di fr. 50.-) sono poste a carico del qui istante.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario