Contractual Damages Withdrawal and Cost Recalculation on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a case where the plaintiffs withdrew their contractual damages claim for approximately 42,500 francs after the defendants responded, leading the lower court to dismiss the action and award the defendants only 600 francs in recoverable costs, the appellate court partially granted the defendants' appeal for an increased award. The appellate court reasoned that since the plaintiffs' withdrawal established their procedural defeat, the recoverable costs must be determined based on the value of the case, considering both the statutory ad valorem scale (estimated at 4,900 francs) and the actual time spent by counsel (estimated at 2,640 francs), resulting in a final award of 3,430 francs to the defendants for the initial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 77 CPC, Art. 11 TOA, Art. 9 TOA, Art. 148 CPC, art. 77 cpv. 2 e 3 CPC, art. 10 TOA; Contractual Damages Withdrawal and Cost Recalculation on Appeal: The appellate court reasoned that since the plaintiffs' withdrawal established their procedural defeat, the recoverable costs must be determined based on the value of the case, considering both the statutory ad valorem scale (estimated at 4,900 francs) and the actual time spent by counsel (estimated at 2,640 francs), resulting in a final award of 3,430 francs to the defendants for the initial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section regarding the obligation to pay adequate costs due to the withdrawal of the claim, which forms the basis for the decision on costs.
Cited to justify the application of the criteria in articles 9 and 10 TOA for calculating the adjusted indemnity due to the premature termination of the dispute.
Cited in the reasoning section as one of the criteria used to determine the amount of the indemnity awarded in the appeal.
Cited in the reasoning section as one of the criteria used to determine the amount of the indemnity awarded in the appeal.
Applied in the final orders to allocate the costs of the appeal procedure based on the parties' relative success.
Cited in the final section before the ruling regarding the applicable procedural rules for costs.
Testo completo
Incarto n. 12.2000.00029 · Lugano 12 aprile 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.99.186 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 12 marzo 1999 da
__________ __________ (rappr. dallo studio legale __________) contro
__________ __________ (rappr. dall'avv. __________)
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 42'499.20 oltre accessori, causa stralciata dai ruoli con decreto 4 febbraio 2000 a seguito della desistenza degli attori;
Appellanti i convenuti in materia di spese e ripetibili, gravame cui gli attori si oppongono;
Letti ed esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto:
che con la petizione gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 42'499.20 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
che i convenuti con risposta 11 giugno 1999 si sono opposti alla petizione;
che gli attori hanno dichiarato di recedere dalla petizione, ragione per cui il Pretore con decreto del 4 febbraio 2000 ha stralciato la causa dai ruoli, gravando gli attori della tassa di giustizia di fr. 400.-- e di complessivi fr. 600.-- per ripetibili;
che i convenuti con l'appello chiedono l'aumento ad almeno fr. 4'000.-- dell'indennità ripetibile;
che gli attori con osservazioni del 16 marzo 2000 si oppongono al gravame;
Considerato
in diritto:
che a questo stadio della causa è del tutto pacifica la soccombenza degli attori quo all’azione da loro incoata, e conseguentemente risulta indiscutibile il loro obbligo alla corresponsione di adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; Cocchi e Trezzini, CPC-TI, ad art. 77 m. 1 e 3);
che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione è infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC;
che a giusta ragione, stante la prematura cessazione della lite a seguito della desistenza degli attori, gli appellanti, in applicazione dell’art. 11 TOA, invocano l'applicazione di entrambi i criteri di cui agli art. 9 e 10 TOA, ossia l’applicazione della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 77, m. 9);
che le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate ai convenuti se la reiezione della petizione fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state comprese tra fr. 3'400.-- e fr. 6’375.-- (art. 9 TOA);
che la causa, nonostante le allegazioni dei convenuti, si presenta di difficoltà media;
che la retribuzione ad valorem, per la causa completa, può pertanto essere determinata nell'11,5% del valore litigioso, ossia in fr. 4'900.--;
che gli appellanti adducono un dispendio di tempo di 26 ore e 25' a fr. 220.-- all'ora per un totale di fr. 5'811.65, oltre a fr. 631.30 di spese vive;
che tale conteggio non è condivisibile, includendo a prima vista svariate prestazioni esulanti dalla conduzione del processo;
che sulla base degli atti l'onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente per l'allestimento della risposta e della duplica, oltre che delle brevi comunicazioni inviate alla Pretura il 26 e 29 marzo, 1° aprile, 13 dicembre 1999 e 14 gennaio 2000 può essere stimato in complessive 12 ore;
che all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona la retribuzione oraria di fr. 220.--/h richiesta dagli appellanti;
che l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto di fr. 2’640.--;
che l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce su queste basi ad un importo per ripetibili di fr. 3’430.--;
che l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono, avendo il Pretore attribuito un'indennità ripetibile manifestamente insufficiente;
che le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza delle parti, con preponderanza di quella degli attori, indebitamente oppostisi al gravame (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 febbraio 2000 di __________ e __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 4 febbraio 2000 del Pretore di Lugano, sezione 2, viene così riformato:
2. La tasse di giudizio e le spese in complessivi fr. 400.-- sono a carico degli attori, i quali rifonderanno alle parti convenute complessivi fr. 3’430.-- per ripetibili.
II. Gli oneri della procedura d’appello consistenti nella tassa di giustizia di fr. 80.-- e nelle spese di fr. 20.-- (totale fr. 100.-), già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico degli attori, che rifonderanno ai convenuti complessivi fr. 200.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario