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12.2000.234 • TRAC TI 12.2000.234 Generato dall'IA

Appellate Ruling on Provisional Rejection of Opposition to Executive Warrant in Unpaid Rent Case

Numero d'incarto 12.2000.234
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's dismissal of their request for provisional rejection of an opposition to an executive warrant for unpaid rent, which the lower court had rejected due to the lack of mandatory prior conciliation proceedings required for ordinary tenancy matters. The appellate court ruled that the appellant was correct because their action, brought under execution law, was a summary procedure where the mandatory conciliation specific to ordinary tenancy disputes did not apply, finding the lower court erred by mischaracterizing the filing as an ordinary tenancy action, thus annulling the lower court's decree and returning the matter for instruction in the correct procedural form.

Regesto Legislator

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Art. 82 LEF, Art. 404 CPC, Art. 101 CPC, Art. 97 cifra, Art. 313bis CPC, art. 97 cifra 5 CPC; Appellate Ruling on Provisional Rejection of Opposition to Executive Warrant in Unpaid Rent Case: The appellate court ruled that the appellant was correct because their action, brought under execution law, was a summary procedure where the mandatory conciliation specific to ordinary tenancy disputes did not apply, finding the lower court erred by mischaracterizing the filing as an ordinary tenancy action, thus annulling the lower court's decree and returning the matter for instruction in the correct procedural form.

Parole chiave

Generato dall'IA
controllo della procedura opposizione procedimento pregiudiziale d'urgenza opposizione al precetto esecutivo ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione procedura di sfratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 CPC

Cited in the reasoning to support the finding that the lower court erred by applying the wrong procedure, which led to the annulment of the decision in order 1.

art. 97 cifra 5 CPC

Cited in the reasoning concerning the mandatory review of procedural regularity, relevant contextually to the successful appeal in order 1.

art. 313bis CPC

Cited in the reasoning justifying the decision to grant the appeal immediately to avoid unnecessary delays and costs, resulting in order 1.

art. 82 LEF

The underlying substantive law forming the basis of the original request (provisional rejection of opposition), which the appeal addressed the incorrect procedural handling of.

art. 404 CPC

Cited in the reasoning regarding the lower court's incorrect classification of the procedure as that applicable to lease disputes.

art. 66 cpv. 2 LTF

Although the decision refers to 'non si prelevano tasse o spese' and costs reimbursement, the specific reference cited in order 2 for costs disposition is likely derived from the Cantonal Code of Civil Procedure (CPC), but given the context and explicit mention in order 2 regarding costs, and lacking the specific Cantonal cost article, the general structure suggests these provisions govern order 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.2000.00234 · Lugano 14 dicembre 2000/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa LA.2000.00110 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 23 novembre 2000 da

__________ contro

__________

che il Pretore, con decreto 29 novembre 2000, ha respinto in ordine per carenza del presupposto processuale dell'esperimento della conciliazione obbligatoria in materia di locazione.

Appellante l'istante la quale, con atto di appello 11 dicembre 2000, chiede la nullità rispettivamente l'annullamento dell'impugnata decisione.

Letti ed esaminati gli atti

Considerato

in fatto ed in

diritto:

che, con istanza 23 novembre 2000, l'istante ha chiesto, invocando l'art. 82 LEF, il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla convenuta ad un precetto esecutivo riguardante un credito per pigioni scadute;

che la Pretura ha registrato l'istanza quale domanda proposta nella particolare procedura per locazioni e affitto (art. 404 CPC) e, dopo essersi informata presso il competente Ufficio sull'esecuzione dell'esperimento di conciliazione ed avutane risposta negativa, l'ha respinta in ordine per carenza di questo presupposto processuale;

che l'istante insorge argomentando che, nella procedura sommaria per il rigetto dell'opposizione, la preventiva conciliazione in materia di locazione non è richiesta;

che l'appellante ha perfettamente ragione ed il decreto impugnato è frutto dell'errore iniziale della Pretura che ha inteso la domanda dell'istante, contrariamente al suo chiaro contenuto ed all'altrettanta evidente conclusione, quale azione ordinaria in materia di locazione invece che azione sommaria in ambito LEF;

che, per l'art. 101 CPC, né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge e che la violazione di tale principio (se eccepita dalla parte che se ne prevale come avviene nel presente caso che imporrebbe però anche l'esame d'ufficio della proponibilità di ogni singolo atto processuale giusta l'art. 97 cifra 5 CPC) comporta l'annullabilità degli atti compiuti irregolarmente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 101 m. 1 e 3);

che, in occasione dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, è possibile anche accogliere l'appello quando con ciò si evitano inutili ritardi ed interventi delle parti che causano spese (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 313bis m. 1);

che è quello che è fatto con il presente giudizio senza addebitare spese alle parti e caricando l'indennità ripetibile, a favore dell'appellante, allo Stato poiché la necessità dell'appello trova fondamento in un errore della Pretura.

Per i quali motivi

pronuncia:

1. L'appello 11 dicembre 2000 di __________, è accolto e di conseguenza il decreto 29 novembre 2000 del Pretore di Lugano nella causa inc. LA.2000.00110 è annullato.

§ L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione 23 novembre 2000 è ritornata alla Pretura di Lugano affinché abbia ad istruirla nelle corrette forme processuali.*

2. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d'appello mentre lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla parte appellante l'importo di fr. 300.-- per ripetibili.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario