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12.2000.23 • TRAC TI 12.2000.23 Generato dall'IA

Recusal Based on Language of Proceedings in Rent Reduction Case

Numero d'incarto 12.2000.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party in a rent reduction lawsuit before the District Court of Lugano, a German speaker residing in another canton, filed a motion to recuse the presiding magistrate on the grounds that scheduling the hearing exclusively in Italian demonstrated clear bias, violating rights to understand proceedings. The appellate court rejected the motion, reasoning that jurisprudence confirms the principle of linguistic territoriality in cantonal judicial proceedings, requiring parties to use the official language of the canton (Italian in this case), meaning the magistrate's adherence to the relevant procedural code provision did not constitute grounds for bias.

Regesto Legislator

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Art. 117 CPC, Art. 6 CEDU, Art. 116 Cost, Art. 30 cpv. 1 CPC, Art. 117 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Recusal Based on Language of Proceedings in Rent Reduction Case: The appellate court rejected the motion, reasoning that jurisprudence confirms the principle of linguistic territoriality in cantonal judicial proceedings, requiring parties to use the official language of the canton (Italian in this case), meaning the magistrate's adherence to the relevant procedural code provision did not constitute grounds for bias.

Parole chiave

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domanda di ricusazione lingua della procedura riduzione del canone locativo magistrato parzialità del giudice diritti procedurali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPC

Cited in the decree as a basis for rejecting the motion for recusal.

art. 30 CPC

Cited in the decree as a basis for jurisdiction and rejection of the motion for recusal.

art. 148 CPC

Cited in the decree as the basis for allocating court costs and awarding fees (ripetibili).

TG

Cited in the decree as the basis for taxing court fees.

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Testo completo

Incarto n. 12.2000.00023 · Lugano 15 febbraio 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 17 gennaio 2000, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, avv. __________, da

__________

nell’ambito della causa -inc. no. LA.1999.00138 di quella Preturapromossa contro di lui con istanza 16 dicembre 1999 da

__________ __________ entrambi rappr. dall'__________ e nella quale è pure convenuta

__________

volta ad ottenere, a far tempo dal 1° marzo 2000, la riduzione da fr. 2'664.- a fr. 2'065.15 della pigione relativa all'ente locato in __________ a __________ di proprietà dei convenuti.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in diritto

che con istanza 16 dicembre 1999 _________ e __________ hanno convenuto in lite davanti alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, _________ e __________, chiedendo la riduzione a far tempo dal 1° marzo 2000 della pigione relativa all'ente locato in __________ a __________;

che il Pretore, con scritto 7 gennaio 2000, ha di conseguenza citato le parti all’udienza di discussione del 7 febbraio 2000, precisando, in calce alla convocazione, che ai sensi dell'art. 117 CPC l'udienza sarebbe avvenuta esclusivamente in lingua italiana;

che con scritto (istanza) 17 gennaio 2000 __________ ha chiesto la ricusa del Pretore adito, avv. __________;

che, a sostegno della sua richiesta, egli adduce che in base all'art. 6 CEDU ed all'art. 116 Cost. fed. le parti dovrebbero essere messe a conoscenza delle pratiche che le concernono in una lingua a loro comprensibile, in concreto quindi, trattandosi di convenuti germanofoni e domiciliati nel Canton __________, in tedesco; che al contrario, stabilendo che l'udienza del 7 febbraio 2000 sarebbe avvenuta unicamente in italiano in base all'art. 117 CPC, il Pretore avrebbe in realtà misconosciuto che tale norma consentiva alle parti di essere sentite anche in tedesco, che costituiva una delle lingue nazionali, dando così prova di una chiara prevenzione;

che i signori __________ e il Pretore, con osservazioni 21 gennaio 2000 i primi e 4 febbraio 2000 il secondo, hanno escluso l'esistenza nella fattispecie di un qualsiasi motivo di ricusa;

che giusta l'art. 30 cpv. 1 CPC competente a statuire sull'eventuale ricusa del Pretore in una causa giudiziaria è la scrivente Camera civile del Tribunale di appello e non -come sembra ritenere l'istante nella sua comunicazione dell'11 febbraio 2000- il Consiglio della Magistratura;

che, nel merito dell'istanza, si osserva che, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, chi si rivolge alle autorità cantonali deve servirsi della lingua ufficiale del Cantone: il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 Cost. fed. -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 117)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua né alle disposizioni della CEDU (Rep. 1987 p. 149 con numerosi rif.);

che l'art. 117 cpv. 1 CPC, che prevede espressamente che il processo civile in Ticino deve svolgersi in italiano, è dunque senz'altro conforme al diritto federale: di conseguenza è questa la lingua che deve essere in concreto utilizzata dalle parti nella presente fattispecie, indipendentemente dal loro eventuale domicilio in un altro Cantone;

che dunque il Pretore ha applicato correttamente le disposizioni di legge, per cui nel suo agire non è ravvisabile alcun indizio di prevenzione a sfavore di una parte e di conseguenza l’istanza di ricusa deve essere respinta;

che l'istante ha in ogni caso dimostrato di sapersi esprimere in italiano in una maniera più che dignitosa, il che rende anche per questo motivo ingiustificata ogni sua rimostranza;

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta

I. L’istanza di ricusa 17 gennaio 2000 di __________ è respinta.

§ *Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.*

II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico del qui istante, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario