Federal Tribunal Decision on Artwork Ownership and Litigation Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing an appeal where the appellate court initially ruled in favor of the plaintiffs, declaring the defendant was not the owner of seized artwork, the Federal Tribunal overturned this decision, rejecting the petition and revoking the seizure, but remanded the case for a new ruling on procedural costs and fees for the first two instances. The appellate court, applying the Federal Tribunal's decision on the merits, rejected the plaintiffs' subordinate appeal regarding the reduction of first-instance costs, reasoning that the value in dispute is definitively set at the time litigation commences, and subsequent changes in the underlying debt do not alter it for cost assessment purposes, thereby upholding the original calculation of the lower court's awarded costs as reasonable under the applicable fee schedule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 1 CPC, Art. 109 LEF, Art. 15 CPC, Art. 9 TOA; Federal Tribunal Decision on Artwork Ownership and Litigation Costs: The appellate court, applying the Federal Tribunal's decision on the merits, rejected the plaintiffs' subordinate appeal regarding the reduction of first-instance costs, reasoning that the value in dispute is definitively set at the time litigation commences, and subsequent changes in the underlying debt do not alter it for cost assessment purposes, thereby upholding the original calculation of the lower court's awarded costs as reasonable under the applicable fee schedule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to modify the decision regarding costs and legal fees for the appeal procedure based on the Federal Tribunal's ruling.
Cited in the reasoning regarding the effect of modifying the case value on appealability, although not directly governing the final cost order.
Testo completo
Incarto n. 12.2000.00227 Rinvio TF · Lugano 12 dicembre 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata (inc. DI.1998.01195 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5) promossa con petizione 17 novembre 1998 da
__________ e __________ entrambi rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedente l'accertamento che il convenuto non è proprietario di sei opere d'arte, pignorate dall'UE di Lugano nell'ambito di due esecuzioni contro il signor __________, promosse dagli attori separatamente;
petizione cui il convenuto si è opposto e che il pretore ha respinto con decisione 22 dicembre 1999;
appellanti gli attori con atto ricorsuale 3 gennaio 2000 con cui hanno postulato la riforma della sentenza pretorile e il conseguente accoglimento della petizione;
richiamata la sentenza 13 aprile 2000 di questa Camera che aveva accolto l'appello;
considerato
in fatto e in diritto
che, accogliendo l'appello degli avv. __________ e __________, questa Camera aveva dichiarato che __________ non era proprietario delle opere d'arte litigiose e in tal senso aveva modificato la sentenza pretorile;
che __________ ha impugnato quella decisione con ricorso per riforma 22 maggio 2000 che la Seconda Corte civile del Tribunale federale ha accolto in data 9 novembre 2000;
che, decidendo il merito della controversia, i giudici federali hanno respinto la petizione e conseguentemente revocato il pignoramento delle sei opere d'arte contese;
che, inoltre, essi hanno rinviato la causa all'autorità cantonale perché decida nuovamente sulle spese processuali e sulle ripetibili di prima e di seconda istanza;
che la decisione su tassa di giustizia e ripetibili d'appello, a dipendenza del tenore della decisione dell'autorità federale relativamente al merito della lite, esattamente opposto a quello della sentenza cantonale impugnata, può essere modificata applicando direttamente l'art. 148 cpv. 1 CPC;
che, per quanto riguarda la decisione su tassa di giustizia e ripetibili della prima istanza, va ricordato come l'appellante avesse postulato -in via subordinatache le ripetibili, fissate dal pretore in fr. 9'000.- venissero ridotte a fr. 6'000.-;
che tale domanda è rimasta inevasa da parte di questa Camera, ovvero nell'ambito della sentenza 13 aprile 2000, poiché l'appello era stato accolto nelle sue domande principali;
che, come indica la stessa sentenza federale, in materia di rivendicazione della proprietà il valore litigioso dell'azione corrisponde al minore degli importi seguenti: il valore dei beni rivendicati o l'importo del credito non ancora coperto;
che, in concreto, il valore di causa è sicuramente inferiore al valore complessivo delle sei opere contese che potrebbe equivalere all'importo di fr. 300'000.-, pattuito fra __________ e __________ per il loro eventuale riacquisto in data
15 febbraio 1996;
che infatti la questione è semmai quella di stabilire se il valore di causa è quello indicato in petizione, pari a fr. 153'512.45 e peraltro corrispondente alle indicazioni dell'UE di Lugano nell'assegno di termine notificato ai sensi dell'art. 109 LEF (doc. A), oppure se -come sostengono gli stessi attori con l'appelloesso debba essere adeguato al loro diminuito interesse alla realizzazione dei beni rivendicati: nello stato di riparto provvisorio 13 agosto 1999 dell'UE di Lugano (doc. H), alle esecuzioni no. __________ (avv. __________) e no. __________ (avv. __________) corrispondono infatti "importi residui", pari a fr. 27'140.95, rispettivamente a fr. 13'071.60;
che, già con le conclusioni di causa 15 ottobre 1999, gli attori avevano fatto notare tale riduzione del valore di causa che veniva così indicato in complessivi fr. 40'212.55.-;
che tuttavia, l'effettiva riduzione in corso di procedura del credito non ancora coperto non può determinare una mutazione del valore di causa, poiché tale valore si determina unicamente ed esclusivamente al momento in cui si crea la litispendenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 5, m. 4 e m. 5);
che, per contro, la sua modifica in sede di conclusioni è in grado unicamente di condizionare l'appellabilità della sentenza (art. 15 CPC);
che in concreto, le ripetibili determinate dal pretore corrispondono con buona approssimazione al minimo tariffale del 6% applicato al valore di causa corrispondente alla domanda (art. 9 TOA) e non v'è pertanto motivo per modificare quella decisione;
che la presente decisione va esente da ulteriori tasse, né determina l'assegnazione di ulteriori ripetibili;
motivi per i quali,
richiamata nel merito la decisione 9 novembre 2000 della II Corte civile del Tribunale federale
pronuncia:
1. L'appello
3 gennaio 2000 degli avv. __________ e __________, relativamente alla domanda subordinata è respinto.
2. A integrale modifica del dispositivo II. della decisione 13 aprile 2000 di questa Camera, le spese e la tassa di giustizia della procedura d'appello per complessivi fr. 700.-, già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico. Essi rifonderanno a __________ l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario