Appellant's Motion for Reinstatement of Appeal Deadline Denied Due to Untimely Submission
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought restitution of the deadline to appeal a lower court ruling concerning an employment contract dispute, arguing the deadline was missed because the judgment was received while they were abroad and subsequently they were ill with the flu. The court rejected the request for reinstatement because being abroad does not constitute grounds for restitution, and a flu infection is not severe enough to prevent instructing counsel, furthermore, the request itself was untimely as the appellant was capable of acting by January 17th, making the February 2nd submission late, which consequently led to the rejection of the appeal as inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 139 CPC, art. 137 CPC; Appellant's Motion for Reinstatement of Appeal Deadline Denied Due to Untimely Submission: The court rejected the request for reinstatement because being abroad does not constitute grounds for restitution, and a flu infection is not severe enough to prevent instructing counsel, furthermore, the request itself was untimely as the appellant was capable of acting by January 17th, making the February 2nd submission late, which consequently led to the rejection of the appeal as inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final ruling regarding the timeliness of the request for restitution of the time limit.
Cited as part of the legal basis for the decision, relating to the grounds for restitution.
Testo completo
Incarto n. 12.2000.00022 · Lugano 7 febbraio 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.99.28 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 novembre 1999 da
__________ rappr. dal Sindacato __________ contro
__________
in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 28 dicembre 1999, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all'istante l'importo di Fr. 2'337.40 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 1999.
Appellante il convenuto il quale, previa domanda di restituzione dei termini di ricorso presentata pedissequamente all'atto di appello in data 2 febbraio 2000, chiede la reiezione dell'istanza.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’istante chiede la restituzione del termine per ricorrere contro la sentenza del Pretore argomentando che quando è stata intimata la sentenza, il 29 dicembre 1999, era in vacanza all’estero e che al ritorno si è ammalato di influenza;
che la domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini è da proporre al giudice competente a ricevere o trattare l’atto omesso (Rep. 1979, 354), quindi correttamente a questa Camera trattandosi di recuperare il termine per appellare nei confronti della sentenza del Pretore;
che il fatto di aver ricevuto la sentenza da impugnare mentre il ricorrente era in vacanza all’estero non configura estremo che giustifica la restituzione in intero (GAT, 138) ritenuto ancora che chi deve attendersi una comunicazione dell’autorità a dipendenza di una procedura pendente e di cui ha esatta conoscenza deve prendere tutti gli accorgimenti del caso per garantire, nei termini, la difesa dei suoi interessi (DTF 105 V 107);
che la malattia può costituire grave impedimento quando inibisce di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137 n. 8) e un attacco influenzale non configura ancora un fatto talmente grave da costituire impedimento a ricorrere poiché l’infermità non è di natura tale da essere di ostacolo al conferimento di un mandato (RDAT n. 29/1981);
che inoltre la domanda di restituzione dell’istante, oltre che essere priva di valido fondamento giuridico, è anche tardiva;
che, infatti, il giorno 17 gennaio egli ha potuto chiedere informazioni alla Pretura e quindi almeno da quel giorno, ammesso che in precedenza non lo fosse, poteva normalmente agire così che il termine di 10 giorni per presentare l’istanza di restituzione, come all’art. 139 CPC, ha iniziato il suo corso giungendo a scadenza il 27 gennaio successivo;
che l’istanza presentata il 2 febbraio 2000 non potrebbe così nemmeno essere esaminata nel merito;
che, respinta l'istanza di restituzione in intero dei termini per ricorrere, ne discende anche la reiezione, siccome inammissibile per tardività, dell'appello di pari data sul merito della controversia;
che, trattandosi di procedura derivante da contratto di lavoro, non si percepiscono tasse e spese di giustizia;
Per i quali motivi,
visti gli art. 137 e 139 CPC
pronuncia
1. L’istanza di restituzione in intero 2 febbraio 2000 di __________ è respinta.
2. L'appello 2 febbraio 2000 è respinto perché tardivo.
3. Non si prelevano tasse o spese.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario