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12.2000.215 • TRAC TI 12.2000.215 Generato dall'IA

Appeal Nullified for Procedural Non-Compliance Regarding Evidentiary Requests

Numero d'incarto 12.2000.215
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision which partially granted their petition regarding the non-existence of a debt and the rejection of an objection to an enforcement order, where the appellant primarily sought the nullification of the sentence and the return of the case for further evidence production related to a previously denied request for document production. The appellate court declared the appeal null because it failed to comply with formal requirements, specifically by requesting a remand for further evidence instead of presenting precise demands for modifying the challenged judgment as required by procedural law, a deficiency that renders an appeal inadmissible, especially since a request for evidence not admitted at the first instance does not grant the appeal authority the power to simply annul the decision for the purpose of additional instruction.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 2 litt, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 322 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 148 CPC, art. 146 CPC; Appeal Nullified for Procedural Non-Compliance Regarding Evidentiary Requests: The appellate court declared the appeal null because it failed to comply with formal requirements, specifically by requesting a remand for further evidence instead of presenting precise demands for modifying the challenged judgment as required by procedural law, a deficiency that renders an appeal inadmissible, especially since a request for evidence not admitted at the first instance does not grant the appeal authority the power to simply annul the decision for the purpose of additional instruction.

Parole chiave

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censure procedurali requisiti probatori ricorso per cassazione decisione d'esecuzione impugnabilità della decisione di rinvio lacune probatorie Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 cpv. 5 CPC

This provision is implicitly cited as the basis for declaring the appeal null due to failure to comply with formal requirements (Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC mentioned in the reasoning) in order 1.

art. 148 CPC

Cited in the preamble to the decision as a general procedural basis for the ruling.

art. 313bis CPC

Cited in the reasoning as the basis for examining the nullity of the appeal during the preliminary review, supporting the final order to declare the appeal null.

art. 146 CPC

Cited in the reasoning as a procedural ground leading to the conclusion that the appeal must be declared null in order 1.

TG

Cited alongside Art. 148 CPC as the basis for the final orders, likely referring to the Ticino Code of Civil Procedure sections governing costs or procedural matters.

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Testo completo

Incarto n. 12.2000.00215 · Lugano 20 novembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1999.00143 della Pretura del distretto di Bellinzonapromossa con petizione 16 agosto 1999 da

__________ rappr. dall'avv. __________ Contro

__________ rappr. dallo studio legale __________

con cui l’attore ha chiesto che fosse accertata l'inesistenza di un debito di fr. 14'977.- oltre interessi e che limitatamente alla somma di fr. 8'723.- fosse rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 26 ottobre 2000 ha parzialmente accolto, dichiarando inesistente il debito limitatamente a fr. 435.95 e rigettando l'opposizione al PE per fr. 23'287.05;

appellante l'attore con atto di appello 15 novembre 2000, con cui chiede l'accoglimento di un suo precedente appello 19 settembre 2000 in materia di edizione di documenti ed il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna, avversata dalla __________, __________ ha chiesto che fosse accertata l'inesistenza di un debito di fr. 14'977.- e che limitatamente a fr. 8'723.- fosse rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;

che il 12 settembre 2000 il Pretore ha respinto una domanda di edizione documenti presentata dall'attore;

che all'appello 19 settembre 2000 inoltrato da quest'ultimo, chiedente in sostanza l'accoglimento della domanda di edizione, il Pretore ha negato l'effetto sospensivo;

che il giudice di prime cure con la sentenza 26 ottobre 2000 qui impugnata ha parzialmente accolto la petizione, dichiarando inesistente il debito dell'attore limitatamente a fr. 435.95 e rigettando l'opposizione al PE per fr. 23'287.05;

che, con l’appello 15 novembre 2000, l'attore, oltre a postulare in via preliminare la concessione dell'effetto sospensivo e l'acquisizione agli atti del suo precedente appello 19 settembre 2000, nel merito chiede l'accoglimento di quest'ultimo ed il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio;

che lo scopo dell’appello è quello di sottoporre ad una verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità di ricorso abbia, se del caso, a riformarlo con altro diverso giudizio che quello sostituisce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 307);

che, per queste necessità, l’art. 309 cpv. 2 litt. e) CPC impone che l’atto di appello contenga le domande precise intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella, pena la nullità dell’appello se il medesimo non ossequia queste esigenze formali (art.

309 cpv. 5 CPC);

che, ciò premesso, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare l'irricevibilità della richiesta di ritornare gli atti al Pretore affinché abbia a procedere alla continuazione dell’istruttoria di causa con le prove rifiutate, che l’autorità di appello avrebbe ordinato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 307 e m. 13 ad art. 309; IICCA 29 settembre 1997 in re L./O., 18 maggio 1998 in re C./B.; ICCTF 3 marzo 1997 in re C./C.);

che la domanda di annullamento della sentenza -che implicitamente viene postulata dall'appellante, il quale ritiene in effetti prematuro un giudizio sul merito da parte della scrivente Camerain funzione dell’assunzione della documentazione disattesa dal Pretore non può in ogni caso essere accolta;

che infatti l’appellante non evidenzia alcun motivo che potrebbe giustificare l’annullamento della sentenza del primo giudice (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 307);

che oltretutto egli misconosce che la richiesta di una prova non ammessa in prima sede non ha portata ricorsuale propria, ma -se la prova stessa, su istanza formulata come alla disposizione dell’art. 309 cpv. 2 litt. g CPC, è ammessa e quindi viene istruita dall’autorità d’appello (art. 322 CPC)- serve per la decisione d’appello sulla riforma o meno del primo giudizio di merito;

che in tali condizioni, non potendosi ammettere un minor rigore processuale per il fatto che la parte è rappresentata da un avvocato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 307; IICCA 21 luglio 1997 in re C./R. SA, 28 luglio 1997 in re T. S.n.c./G., 29 settembre 1997 in re L./O.; ICCTF 3 marzo 1997 in re C./C.), si deve senz'altro concludere per la nullità del gravame;

che tale sanzione può essere presa, per economia di giudizio, già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimare alla controparte, per le osservazioni, l’atto di appello;

Per i quali motivi

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 15 novembre 2000 di __________ è nullo.

2. La tassa di giustizia in fr. 130.- e le spese in fr. 20.- (totale fr.

150.-), da anticipare dall’appellante, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario