Appeal Inadmissibility for Lack of Specific Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's decision which had entirely rejected their claim for 200,000 currency units plus interest, but the appeal was deemed inadmissible because, although it requested the nullity of the prior judgment, it failed to articulate any specific factual or legal grounds for annulment as required by procedural rules, leading the appellate court to declare the appeal null and inadmissible based on established jurisprudence that mandates clear formulation of requests aimed at modifying the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cpv. 2 CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 313bis CPC; Appeal Inadmissibility for Lack of Specific Grounds: An appellant sought the annulment of a lower court's decision which had entirely rejected their claim for 200,000 currency units plus interest, but the appeal was deemed inadmissible because, although it requested the nullity of the prior judgment, it failed to articulate any specific factual or legal grounds for annulment as required by procedural rules, leading the appellate court to declare the appeal null and inadmissible based on established jurisprudence that mandates clear formulation of requests aimed at modifying the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal void (null) for procedural reasons based on economy of judgment.
Cited in the reasoning as the provision requiring specific grounds in the appeal, the violation of which justifies the decision.
Testo completo
Incarto n. 12.2000.00214 · Lugano 17 novembre 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.0616 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 1 settembre 1999 da
__________ contro
__________ rappr. dal __________
con la quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 200'000.- oltre interessi e spese che il Pretore, con sentenza 23 ottobre 2000, ha integralmente respinto.
Appellante la parte attrice la quale, con ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 chiede a giudicare:
*La decisione 23 ottobre 2000 del Pretore Sezione 3 Lugano nella causa __________ c/ __________ è annullata.*
*Il presente ricorso è accolto.*
*Si contestano le spese a titolo di ripetibili.*
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto e in diritto
che l'art. 309 cpv. 2 CPC impone che l'atto di appello, pena la sua nullità (art.
309 cpv. 5 CPC), contenga le domande (lit. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lit. f);
che la domanda di giudizio dell'appello è unicamente quella della declaratoria di nullità del giudizio impugnato così come indicato in ingresso della presente decisione;
che l'appellante non invoca tuttavia alcun motivo di nullità;
che per costante giurisprudenza è considerato inammissibile l'appello che si limita a chiedere che la sentenza pretorile sia annullata senza, per questo, invocare particolari motivi di annullamento (II CCA 11 febbraio 2000 in re L./A. SA, 9 settembre 1998 in re M./G., Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307, m. 1);
che le domande d'appello devono essere, infatti, intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella (Cocchi/Trezzini, ibidem);
che la formulazione chiara delle domande è imprescindibile poiché esse delimitano la portata dell'appello, poiché in seconda sede l'autorità giudicante è vincolata dalle domande di parte, pena la nullità della sua sentenza (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.);
che l'applicazione della nullità del gravame non configura pertanto eccesso di formalismo (ICCTF citata);
che la sanzione della nullità dell'appello può essere decisa, per economia di giudizio, ai sensi dell'art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
pronuncia
1. Il ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 di __________ è nullo e di conseguenza irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario