Judge's Voluntary Abstention Confirmed in Related Bankruptcy Case Due to Prior Recusal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Appellate Civil Chamber confirmed the voluntary abstention of a lower court judge from a specific case involving a bankruptcy estate, even though no party opposed the recusal, because the judge had recently been recused in a related matter due to objective doubts regarding impartiality arising from her conduct in that prior proceeding. The court reasoned that confirming the abstention was necessary to prevent the lingering, objectively understandable perception of bias by the opposing party in the current case, which also involved closely connected bankruptcy matters and the same legal representatives, thus ensuring the judge could proceed without discomfort or apprehension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 CPC; Judge's Voluntary Abstention Confirmed in Related Bankruptcy Case Due to Prior Recusal: The court reasoned that confirming the abstention was necessary to prevent the lingering, objectively understandable perception of bias by the opposing party in the current case, which also involved closely connected bankruptcy matters and the same legal representatives, thus ensuring the judge could proceed without discomfort or apprehension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning to justify that the judge's abstention must be confirmed by the appellate authority.
Order number 2 specifies that no fees or costs shall be levied.
Testo completo
Incarto n. 12.2000.00202 · Lugano 27 ottobre 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare sulla dichiarazione 4 ottobre 2000 di astensione dell' avv. __________,Pretora della giurisdizione del distretto di Lugano dall'occuparsi della causa inc. EF.98.01369 pendente tra
__________ (patr. dall'avv. __________) Contro
__________ __________ (patr. dall'avv. __________)
e sulla quale le parti non si sono espresse.
Considerato
che, con decisione 28 settembre 2000, questa Camera ha accolto un'istanza di ricusazione della Pretora __________, presentata dalla Massa fallimentare __________ nell'ambito di una causa promossa contro __________ poiché determinati atteggiamenti della Pretora, verificatisi nell'ambito della conduzione di quella procedura, potevano oggettivamente mettere in dubbio la sua imparzialità;
che la Pretora, richiamandosi a quella situazione, si è esclusa dall'occuparsi di quest'altro procedimento che coinvolge ancora __________ oltre ad una Massa fallimentare molto vicina all'altra e gli stessi patrocinatori nell'ambito di procedure concorsuali tra loro collegate;
che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono alla ricusa annunciata dal giudice la sua astensione deve essere confermata con giudizio dell'autorità preposta come all'art. 30 CPC (Rep. 1997, n. 51), nel caso concreto la Camera civile d'appello;
che l'astensione della Pretora __________ è legittima proprio per evitare che nel seguito della causa, a dipendenza dei fatti che hanno condotto alla richiamata procedura di ricusazione, possa permanere, nel legale della Massa fallimentare, la sensazione soggettiva, ma anche oggettivamente comprensibile, di parzialità della giudice la quale, a sua volta, proprio per la percezione di tale stato, può sentirsi a disagio e non più serena e rassicurata nella conduzione e nel giudizio della causa;
Per i quali motivi
decreta
1. È confermata l'astensione della Pretora avv. __________ __________ dall'occuparsi della conduzione e del giudizio della causa inc. EF.98.01369 __________ c. Massa fallimentare dell'eredità giacente fu __________ della Pretura di Lugano, sez. 5.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario