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12.2000.184 • TRAC TI 12.2000.184 Generato dall'IA

Former Director's Wage Claim Documentation Compulsion Appeal Rejection

Numero d'incarto 12.2000.184
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case concerns an appeal against a lower court's decision to compel the defendant to produce specific documentation requested by the plaintiff, a former director claiming unpaid wages, vacation indemnity, board fees, and legal expense reimbursements totaling over Fr. 232,000 following the termination of employment. The appellate court rejected the appeal because the appellant raised new objections on appeal concerning the lack of commonality of the documents and the investigative nature of the request, which were barred by procedural rules since they were not asserted at the appropriate time during the initial hearing; furthermore, the court found that the requested documents were likely relevant to proving rights arising from the employment relationship, and the lower court's decision to admit potentially relevant evidence, even if ultimately proven unnecessary, did not constitute an abuse of discretion reviewable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 206 CPC, Art. 321 litt, Art. 184 CPC, Art. 147 CPC, art. 321 litt. b) CPC, vigente LTG; Former Director's Wage Claim Documentation Compulsion Appeal Rejection: 232,000 following the termination of employment. The appellate court rejected the appeal because the appellant raised new objections on appeal concerning the lack of commonality of the documents and the investigative nature of the request, which were barred by procedural rules since they were not asserted at the appropriate time during the initial hearing; furthermore, the court found that the requested documents were likely relevant to proving rights arising from the employment relationship, and the lower court's decision to admit potentially relevant evidence, even if ultimately proven unnecessary, did not constitute an abuse of discretion reviewable on appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali diritto alla prova cessazione d'impiego spese legali documenti soggetti a un trattamento particolare impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 litt. b) CPC

Used to reject the appeal because the appellant raised new exceptions that were forbidden on appeal.

art. 147 CPC

Cited as the legal basis for deciding on costs.

vigente LTG

Cited as the legal basis for deciding on costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2000.00184 · Lugano 24 aprile 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1999.00361 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 10 maggio 1999 da

__________ patr. dall' avv. __________ Contro

__________ patr. dall' avv. __________

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr.232'166.75 oltre interessi dal 24 settembre 1998 ed il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta ai PE no.__________ e __________dell'UE di Lugano, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Ed ora sull'appello 26 settembre 2000 della parte convenuta nei confronti del decreto 5 settembre 2000 del Pretore con il quale il primo giudice ha ammesso la chiesta edizione dalla convenuta di determinata documentazione in suo possesso.

Avendo il primo giudice concesso effetto sospensivo all'appellazione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto

considerato

in fatto ed in

diritto

che l'attore ha lavorato presso la ditta convenuta con l'incarico di direttore, dal settembre 1987, e di membro del consiglio d'amministrazione, dal dicembre 1992;

che l'attore, terminato il rapporto contrattuale nel corso del 1998, ritiene di vantare pretese pecuniarie per complessivi Fr. 232'166.75;

che l'importo dedotto in giudizio é composto di un'indennità per vacanze non usufruite (Fr. 43'830.75), di salari impagati (Fr.125'166.-), dell'indennità dovutagli per la funzione ricoperta in seno al consiglio d'amministrazione (Fr. 55'000.-) e di un anticipo delle spese legali e di giustizia sopportate dall'attore nell'ambito di un ricorso inoltrato al Tribunale Federale contro il lodo arbitrale emanato nella vertenza che vedeva opposta la convenuta alla ditta __________

(Fr. 5'330.-);

che, tra le numerose prove offerte in occasione dell'udienza, l'attore ha chiesto l'edizione da parte della convenuta dell'intero incarto relativo alla vertenza ricorsuale avanti al Tribunale federale, comprensivo dei giustificativi dei pagamenti di tasse, spese, ripetibili ed onorari; dei libri contabili dal 1991 al 1998, del dettaglio "sospesi passivi" dal 1991 al 1998;

che la convenuta si è opposta a queste domande eccependo l'edizione dei libri contabili come "non necessaria alla presente causa e comunque non influente", l'edizione dell'incarto relativo alla vertenza ricorsuale al Tribunale federale come "del tutto inutile ed ininfluente", mentre l'edizione del dettaglio dei sospesi passivi é stata ritenuta "del tutto irrilevante e non concernente la vertenza";

che, con decreto 5 settembre 2000, il Pretore ha ammesso l'edizione dei contestati documenti ritenendo non essere esclusa una qualche rilevanza probatoria a sostegno delle pretese dell' attore e neppure ostandovi le condizioni di cui all'art.206 CPC;

che la convenuta, con l'appello che ci occupa, chiede la riforma del querelato giudizio, sostenendo che, per tutte le domande d'edizione manca il requisito della comunanza dei documenti, non redatti per un interesse comune alle parti ai sensi dell'art. 206 CPC e che la domanda ha carattere investigativo, incompatibile con lo scopo dell'istituto dell'edizione documenti;

che queste censure sono addotte dalla ditta convenuta, per la prima volta, con l'atto d'appello;

che infatti l'appellante non ha sollevato tali eccezioni in occasione dell'udienza preliminare quando si é unicamente limitata a contestare l'edizione della documentazione richiesta, definendola "non necessaria alla presente causa e comunque non influente", "..del tutto inutile ed ininfluente.." "del tutto irrilevante e non concernente la vertenza";

che, per quanto riguarda invece l'eventuale carattere indagatorio della domanda, la censura é stata sì sollevata ma in un altro e differente contesto, ossia circa l'edizione di documenti giustificativi relativi agli aumenti dello stipendio che non sono qui oggetto di discussione;

che l'art. 321 litt. b) CPC vieta di addurre nuove eccezioni in sede d'appello e di conseguenza la parte appellata non può prevalersi dell'eventuale mancanza di comunanza dei documenti richiesti in edizione o del carattere eventualmente indagatorio della prova non avendo sollevato tali problematiche nella sede opportuna;

che, in ogni caso, è data la comunanza dei documenti richiesti poiché dagli stessi è possibile trarre - se poi sarà effettivamente tale la circostanza, lo dirà il contenuto della documentazione stessa - prova di diritti comuni che sono quelli instauratisi tra le parti a seguito del rapporto di lavoro ed oggetto della lite;

che, a mente dell'appellante, il Pretore avrebbe inoltre violato la disposizione dell'art.184 CPC per la quale devono essere assunte unicamente quelle prove atte ad accertare fatti rilevanti e contestati dal momento che l'intera documentazione richiesta in edizione non sarebbe "di alcuna pertinenza e concludenza", "del tutto irrilevante ai fini del giudizio", addirittura "inutile e pretestuosa";

che, ammettendo solo le prove rilevanti, il Pretore compie una valutazione anticipata delle prove con riferimento alle esigenze concrete del procedimento secondo un suo apprezzamento che non è sindacabile in seconda sede, dove l'autorità di ricorso interviene solo in caso di arbitrio, ciò che non può essere riscontrato nel caso di assunzioni di prove che si rivelano, per il loro contenuto conosciuto successivamente, inutili poiché, in tal caso, non arrecano pregiudizio a nessuna delle parti (differente invece la situazione nel caso di reiezione di prove correttamente offerte);

Per i quali motivi,

visti, per le spese, l'art. 147 CPC e la vigente LTG

dichiara e pronuncia

1. L'appello 26 settembre 2000 della ditta __________ é respinto.

2. Le tasse e le spese della procedura d'appello di complessivi Fr. 200.-, già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte l'importo di Fr. 300.- per ripetibili.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario