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12.2000.177 • TRAC TI 12.2000.177 Generato dall'IA

Buyer Pays Steel Debt Despite Shortage Claim; Interest Rate Reduced

Numero d'incarto 12.2000.177
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court ruling that required them to pay a supplier approximately CHF 640,000 for steel supplies, plus interest, arguing that insufficient quantities were delivered and disputing the interest rate and start date. The court upheld the lower court's finding that the buyer bore the burden of proving shortages because they signed delivery receipts without lodging timely reservations, and crucially, the buyer had previously acknowledged the debt amount in correspondence; however, the court partially sustained the appeal regarding the interest rate, reducing the default interest from 7% to the legally mandated 5% because the seller failed to sufficiently prove that the actual bank discount rate at the place of performance exceeded 5% as required by law for merchants.

Regesto Legislator

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Art. 102 cpv. 2 CO, Art. 104 cpv. 3 CO, Art. 74 cpv. 2 cifra, Art. 104 cpv. 1 CO, Art. 148 CPC; Buyer Pays Steel Debt Despite Shortage Claim; Interest Rate Reduced: The court upheld the lower court's finding that the buyer bore the burden of proving shortages because they signed delivery receipts without lodging timely reservations, and crucially, the buyer had previously acknowledged the debt amount in correspondence; however, the court partially sustained the appeal regarding the interest rate, reducing the default interest from 7% to the legally mandated 5% because the seller failed to sufficiently prove that the actual bank discount rate at the place of performance exceeded 5% as required by law for merchants.

Parole chiave

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compratore tasso d'interesse sconto diritto bancario estinzione del debito offerte anormalmente basse Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 104 cpv. 1 CO

Applied to set the default interest rate at 5% because a higher rate was not proven.

art. 104 cpv. 3 CO

Cited in the reasoning regarding the higher interest rate that was ultimately rejected because it was not proven.

art. 148 CPC

Used to determine the allocation of appeal procedure costs based on the partial success of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2000.00177 · Lugano 11 aprile 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1999.00127 della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con petizione 30 giugno 1999 da

__________ rappr. dall'avv. __________ Contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 640'033.90 oltre interessi al 7% dal 19 ottobre 1998 e di ulteriori fr. 700.-, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Bellinzona;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 19 luglio 2000 ha accolto;

appellante la convenuta, con atto di appello 20 settembre 2000, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 6 novembre 2000 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

A. Con la petizione in rassegna __________. ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 640'033.90 oltre interessi al 7% dal 19 ottobre 1998 e il rigetto in via definitiva, con il rimborso delle spese esecutive di fr. 700.-, dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Bellinzona.

L'attrice fa in sostanza valere di aver eseguito tra il 2 giugno ed il 9 settembre 1998 tutta una serie di forniture di acciaio, che la controparte avrebbe onorato solo in parte, lasciando per l'appunto insoluto l'importo oggetto della petizione.

B. La convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo innanzitutto di non aver né ordinato né ricevuto la merce in questione, tanto più che gli eventuali bollettini di consegna, semmai sottoscritti da persone non autorizzate, erano comunque in numero inferiore alle fatture emesse. Contestati erano pure la congruità ed il prezzo delle forniture, nonché la decorrenza e il tasso degli interessi postulati.

C. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, emanata in applicazione del diritto svizzero, ha accolto la petizione.

Il giudice di prime cure, preso atto che le altre eccezioni erano state abbandonate, si è limitato ad esaminare quella relativa alla quantità della merce fornita, specificando che, siccome la convenuta al momento delle forniture non aveva sollevato riserve di sorta controfirmando tra l'altro i relativi bollettini di consegna, il relativo onere della prova incombeva a lei: tale prova non essendo stata portata, non risultando in particolare che gli ammanchi di ferro accertati al momento dell'allestimento dell'inventario di fine anno, per altro nemmeno quantificati, si lasciassero ricondurre proprio alle forniture e non ad altre circostanze, la contestazione della convenuta si rivelava del tutto infondata. Quanto agli interessi moratori, le parti essendo commercianti e risultando in Italia un tasso di sconto del 7%, gli stessi sono stati riconosciuti all'attrice in tale misura.

D. Con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione.

L'appellante, pretendendo di aver formulato delle riserve al momento della consegna della merce, contesta innanzitutto l'assunto con cui il Pretore aveva posto a suo carico l'onere della prova in merito alla quantitativi forniti; in via subordinata, ritiene comunque di aver validamente provato, mediante tutta una serie di indizi convergenti, che l'attrice non aveva in realtà fornito le quantità oggetto di fatturazione. Il giudizio pretorile era pure contestato con riferimento alla decorrenza ed al tasso degli interessi moratori, semmai da riconoscere a far tempo dal 6 gennaio 1999 in ragione del 5%.

E. Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

considerando

in diritto:

1. A questo stadio della lite è ormai pacifico che la merce sia pervenuta alla convenuta e che il prezzo esposto nell'occasione, che porterebbe ad un credito a favore dell'attrice di fr. 640'033.90, sia corretto. Litigiosa, oltre agli interessi, è unicamente l'entità dei quantitativi a lei consegnati.

2. L'appellante non contesta l'assunto pretorile, per altro fondato sulla dottrina (Tercier, Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, n. 582 e seg.), secondo cui dal fatto che l'acquirente non abbia formulato riserve al momento della fornitura si possa presumere che la merce fornita corrisponde, anche dal punto quantitativo, a quanto pattuito, cosicché spetta in definitiva a lui la prova dell'eventuale inadempimento. A suo giudizio, tuttavia, nella fattispecie tale presunzione non si applicava, avendo essa tempestivamente sollevato delle riserve in merito alle forniture. L'istruttoria di causa ha permesso di smentire tale tesi difensiva: agli atti non vi è in effetti alcuna prova di lagnanze da parte della convenuta, al momento della consegna della merce, riferite ai quantitativi consegnati dall'attrice (teste __________), essendo anzi chiaro che il ritardo nel pagamento del saldo a favore di quest'ultima era in realtà dovuto a problemi di liquidità (doc. E); quanto alla sospensione dei pagamenti, avvenuta nel gennaio 1999, la convenuta non ha mai preteso prima dell'inizio di questa vertenza che la stessa fosse dovuta alla scoperta, durante l'allestimento dell'inventario di fine anno, di ammanchi di ferro riconducibili all'attrice.

La conclusione di caricare alla convenuta l'onere della prova si impone del resto anche per un altro motivo. In presenza di un riconoscimento di debito incombe in effetti al debitore l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, qualora essa non venga citata nell'atto, e in ogni caso di provare che il riconoscimento poggia su una causa inesistente, nulla o perenta (ICCTF

30 giugno 1998 in re M./P.G.): nel caso di specie è chiaro che la convenuta, tramite __________ - dal 6 maggio 1999 organo formale della società (vicepresidente e direttore, cfr. doc. Z), ma al quale già prima di questa data poteva senz'altro essere attribuita la qualità di organo di fatto, tanto è vero che egli era tra l'altro competente ad ordinare la merce (testi __________, __________ e __________), a ricevere i precetti esecutivi (facendo già uso del titolo di "direttore", cfr. doc. K) e a firmare gli ordini di pagamento (teste __________), tanto più che, se ciò non fosse stato ed egli avesse dunque travalicato le proprie competenze, sarebbe stata incomprensibile la sua successiva promozione - aveva riconosciuto, con le lettere di cui ai doc. E e soprattutto G (quest'ultimo riferito al fax di controparte di cui al doc. F), il credito dell'attrice di fr. 640'033.90; irrilevante è il fatto che l'istanza di rigetto in via provvisoria dell'opposizione promossa dalla qui attrice (cfr. inc. n. EF.99.00212 richiamato) sia stata a suo tempo respinta, quel giudizio, concludente per l'assenza di un riconoscimento di debito in quanto lo stesso non era stato sottoscritto da un organo formale della convenuta, essendo limitato - diversamente da quello qui in esame - alla sola verosimiglianza.

3. Ciò premesso, l'attrice, facendo firmare ai dipendenti della convenuta le bolle di consegna relative alle forniture (doc. B, testi __________, __________, __________ e __________), sempre corrispondenti a quanto fatturato (teste __________), ha senz'altro dimostrato di aver fornito i quantitativi ivi esposti. Se, come è risultato (testi __________, __________, __________, __________ e __________), al momento della consegna quei dipendenti hanno poi omesso di pesare le forniture - non è affatto provato, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante (appello p. 8), che tale pratica sia usuale nel settore - nonostante l'esplicito avviso sulla bolla "*Attenzione: controllare il peso. La bolla firmata per accettazione non consente reclami per ammanchi di ma*teriali" e ancora "*Si dichiara che la merce di cui alla presente bolla è stata controllata e ricevuta regolarmente*" (cfr. plico doc. B), ciò non può evidentemente andare a scapito della ditta fornitrice.

La convenuta afferma di aver constatato in seguito, e meglio al momento dell'allestimento dell'inventario di fine anno, che la quantità di ferro depositato nei magazzini, di cui per altro l'attrice era l'unica fornitrice (teste __________), era inferiore a quella che sarebbe dovuto risultare e addebita tale mancanza alla controparte. L'istruttoria di causa e in particolare la testimonianza __________ ha effettivamente permesso di accertare che nel corso dell'inventario venne constatata una differenza, ma la stessa, ancorché facilmente documentabile dalla convenuta - al proposito sarebbe stato sufficiente versare agli atti l'inventario 1998 e quello dell'anno precedente nonché la lista della merce fornita e di quella venduta nel 1998 - non ha potuto essere accertata nel suo quantitativo (il teste __________, parlando di "diverse tonnellate di ferro", si è espresso in modo troppo generico), così che in definitiva, essendo irrilevante l'intuizione del teste __________ circa la sua importanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 237), la convenuta nemmeno è stata in grado di provare di che ordine di grandezza potesse essere l'eventuale ammanco. A prescindere da ciò, stante il disordine aziendale all'interno della ditta convenuta (cfr. duplica p. 4 e 6, conclusioni p. 5), nemmeno poteva essere ragionevolmente escluso che tale differenza, già giustificabile - almeno in parte - dagli scarti conseguenti all'attività di piegatura del ferro (teste __________, cfr. pure appello p. 6 e 8), fosse dovuta ad altri motivi quali errori nell'indicazione dei quantitativi al momento della rivendita, sottrazioni di terzi, piuttosto che a forniture inferiori a quanto pattuito. La censura si rivela quindi infondata.

4. L'appellante contesta infine la decorrenza ed il tasso degli interessi di mora di cui alla decisione pretorile. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, la censura, già evocata in risposta (p. 6), è senz'altro ricevibile.

Mentre il termine di decorrenza degli stessi, fissato al 19 ottobre 1998, può senz'altro essere confermato già per il fatto che la convenuta, tramite il suo organo di fatto __________, quel giorno aveva ammesso di essere tenuta a rifondere gli interessi (doc. E), tanto più che gran parte delle fatture, risalenti al più tardi al 4 settembre 1998, avrebbe comunque dovuto essere soluta entro il 15 del mese successivo alla loro emissione (doc. A e L, art. 102 cpv. 2 CO), ovvero entro il 15 ottobre 1998, la questione del tasso d'interesse merita un discorso a sé.

Giusta l'art. 104 cpv. 3 CO fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura. La giurisprudenza ha chiarito che il tasso di sconto bancario non costituisce un fatto notorio e deve pertanto essere provato dal creditore che se ne prevale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 26 e n. 673 ad art. 184). Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non vi è la prova di un tasso eccedente il 5%: mentre dal doc. O, versato agli atti dall'attrice, si evince che il tasso di sconto in Italia soggiaceva alla libera concorrenza e che gli istituti bancari facevano di norma riferimento al Prime Rate ABI pubblicato sui principali quotidiani (ex. Sole 24 Ore) +/- spread adeguato a dipendenza della qualità della controparte, durata, frazionamento del rischio, ecc., dall'estratto 30 giugno 1999 del Sole 24 Ore di cui al doc. P risulta unicamente che tra il marzo ed il giugno 1999 quest'ultimo tasso oscillava tra il 5.875-5.750%: essendo tuttavia sconosciuto l'elemento "+/- spread adeguato", ovvero la qualità del debitore, la durata, il frazionamento del rischio ecc., ben si può concludere che il tasso del 7% non è assolutamente provato ed anzi nemmeno è possibile concludere se ed eventualmente in quale misura lo stesso sia superiore al 5%. Ritenuto che in base alla norma di legge il tasso di sconto determinante è quello del luogo dell'adempimento, che in concreto è il domicilio italiano dell'attrice (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO), a quest'ultima nemmeno giova la produzione del doc. M, comprovante che il tasso praticato a quel momento dalla Banca __________ era del 6%. Non essendo in definitiva stato provato un tasso superiore al 5%, all'attrice potrà dunque essere attribuito solo quest'ultimo (art.

104 cpv. 1 CO; IICCA 22 dicembre 1993 in re D. SA/I. SA, 19 dicembre 1994 in re R. e lc./P. SA).

5. Ne discende il parziale accoglimento dell'appello, limitatamente all'ammontare del tasso degli interessi moratori.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la pressoché integrale soccombenza della convenuta qui appellante (art. 148 CPC), mentre, stante la lieve modifica della sentenza pretorile, non vi è tutto sommato motivo di rivedere il giudizio su spese e ripetibili di primo grado.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

20 settembre 2000 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi N. 1, 1.1 e 1.2 della sentenza 19 luglio 2000 della Pretura del distretto di Bellinzona, sono così riformati:

*1. La petizione è parzialmente accolta.*

*1.1 Di conseguenza la __________ è condannata a pagare a __________ I), la somma di fr. 640'033.90 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 1998, nonché fr. 700.- per spese esecutive dalla data della petizione.*

*1.2 Limitatamente alla somma di fr. 640'033.90 più interessi al 5% dal 19 ottobre 1998 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Bellinzona.*

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2’950.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 3’000.--

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione a: __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario