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12.2000.126 • TRAC TI 12.2000.126 Generato dall'IA

Annulment of Default Judgment Due to Late-Discovered Medical Emergency

Numero d'incarto 12.2000.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought the annulment of a judgment that had granted the respondent's claim for payment of outstanding credit card charges because the appellant failed to appear at the preliminary hearing, having been hospitalized due to a traffic accident from the day before the hearing until the day after. The court granted the request for full restitution under procedural law because the documented impediment—hospitalization arising from an accident—occurred too late to request an adjournment or appoint counsel, thus justifying the initial default and leading to the annulment of the original judgment and the case's remand for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 169 CPC, Art. 137 CPC, Art. 139 CPC; Annulment of Default Judgment Due to Late-Discovered Medical Emergency: The court granted the request for full restitution under procedural law because the documented impediment—hospitalization arising from an accident—occurred too late to request an adjournment or appoint counsel, thus justifying the initial default and leading to the annulment of the original judgment and the case's remand for a new hearing.

Parole chiave

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omissione del difensore effetti di una sentenza di annullamento responsabilità medica incidente stradale contumacia opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 137 CPC

Used in the operative part (Order I) to grant the request for restitution in integrum based on the inability to attend the hearing due to unforeseen circumstances.

art. 139 CPC

Cited in the considerations as the relevant provision for assessing the timeliness of the defendant's submission justifying the absence (though not explicitly cited in the final orders, its application is foundational to accepting the request granted in Order I).

art. 169 CPC

Mentioned as the legal basis for the grace period that the defendant also failed to respect, establishing the need for the restitution request.

art. 169 CPC

This article is mentioned in the context of the grace period not respected by the defendant, which formed the basis for the lower court's decision.

art. 169 CPC

This article is cited as the basis for the grace period that the defendant also failed to respect, establishing the need for the restitution request.

art. 169 CPC

Mentioned in the facts section regarding the grace period granted to the defendant.

art. 169 CPC

This article is cited in the facts section concerning the grace period given to the defendant.

art. 169 CPC

Mentioned in the facts section regarding the grace period given to the defendant.

art. 169 CPC

Cited in the facts section regarding the grace period granted to the defendant.

art. 169 CPC

Cited in the facts section regarding the grace period granted to the defendant.

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Testo completo

Incarto n. 12.2000.00126 · Lugano 7 novembre 2000/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.2000.158 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 13 marzo 2000 da

__________

contro

__________

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'911.85 oltre interessi;

domanda sulla quale il convenuto, precluso, non si è espresso, e che il Pretore con sentenza 13 luglio 2000 ha integralmente accolto;

in cui il convenuto, che con scritto del 17 luglio 2000 lamenta il fatto di non avere potuto partecipare all'udienza preliminare del 13 luglio 2000 a seguito di un grave impedimento;

scritto sul quale l'attrice non si è espressa;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

che con petizione 13 marzo 2000 l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'911.85 oltre interessi in rimborso dello scoperto risultante dall'utilizzo della carta di credito __________ n. __________;

che il convenuto ha disatteso sia il termine di risposta assegnatogli il 14 marzo 2000 che il termine di grazia ex art. 169 CPC assegnatogli il 28 aprile 2000;

che l'udienza preliminare è stata indetta per il 15 giugno 2000, ed in seguito, dietro richiesta di rinvio del convenuto, per il 13 luglio 2000;

che il convenuto non si è presentato all'udienza del 13 luglio 2000;

che il Pretore in quell'occasione ha comunque proceduto anche al dibattimento finale, e sempre il 13 luglio 2000 ha emanato la sentenza di accoglimento della petizione;

che con scritto 17 luglio 2000 il convenuto giustifica la propria assenza all'udienza del 13 luglio con l'impedimento incorsogli a seguito di un incidente stradale che ne ha reso necessario il ricovero in ospedale dal 12 al

13 luglio, così come attestato dall'allegato certificato medico;

che l'attrice non si è espressa sullo scritto 17 luglio 2000 del convenuto.

Considerato

in diritto:

che giusta l'art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine va concessa a quella parte che, tra l'altro, non ha potuto chiedere un rinvio (in questo caso dell'udienza preliminare) per il motivo che è stata impedita ad agire;

che nella specie il convenuto afferma e dimostra di essere stato ricoverato, a seguito di un incidente stradale, nel reparto di chirurgia dell'__________ dal 12 al 13 luglio 2000, e dopo quella data di essere stato inabile al lavoro nella misura del 100% almeno sino al 18 luglio 2000;

che essendo l'impedimento intervenuto solo il 12 luglio 2000, esso ha sicuramente impedito al convenuto sia di partecipare all'udienza preliminare del 13 luglio che di chiederne tempestivamente il rinvio o di affidarsi ad un patrocinatore;

che lo scritto del 17 luglio 2000 appare tempestivo alla luce dell'art. 139 CPC;

che ricorrono perciò le premesse per accogliere la richiesta di restituzione in intero (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137, m. 16);

che il giudizio impugnato va quindi annullato e la causa rinviata al Pretore affinché provveda a indire nuovamente l'udienza preliminare e di dibattimento finale;

che per la presente decisione non si prelevano tasse o spese e non si attribuiscono ripetibili, peraltro non esplicitamente protestate, non avendo l'incolpevole attrice causato il vizio di procedura o avversato l'iniziativa del convenuto;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

I. L'istanza di restituzione in intero 17 luglio 2000 di __________ è accolta ai sensi dei considerandi e di conseguenza la sentenza 13 luglio 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è annullata, e la causa è rinviata al Pretore affinché proceda nel senso dei considerandi.

II. Non si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario