Appeal Struck for Failure to Pay Advance Judicial Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed an appeal against a lower court's decision, but failed to remit the required advance payment of CHF 250 for presumed judicial costs by the set deadline, despite being formally warned that non-payment would result in the appeal being declared lapsed. The appellate court struck the appeal from the record due to this non-compliance with the payment order, consistent with procedural rules, and assessed the appellant with the costs of the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 509 CPC, Art. 312 CPC; Appeal Struck for Failure to Pay Advance Judicial Costs: The appellate court struck the appeal from the record due to this non-compliance with the payment order, consistent with procedural rules, and assessed the appellant with the costs of the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was struck from the roll due to the failure to pay the advance for costs, as sanctioned by this article.
This article was cited to specify that the deadline for paying the advance was not suspended due to judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 12.2000.00112 · Lugano 7 agosto 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario: · Petrini
Visto l'appello 6 luglio 2000 presentato da
__________ contro
la decisione 30 giugno 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa promossa dalla
Massa Fallimentare __________ rappr. da: __________.
Richiamata la diffida 10 luglio 2000 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 28 luglio 2000 (*termine non* *sospeso dalle ferie - art. 509 CPC*) per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 250.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello
6 luglio 2000 di __________, avverso la decisione 30 giugno 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario