Appeal Dismissed for Failure to Meet Peremptory Deadline for Cost Deposit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought review of a lower court decision, but failed to comply with a mandatory deadline set by the appellate court to deposit the required CHF 1500 advance for legal costs by July 3rd, 2000. The court reasoned that since the payment was only made on July 11th, 2000, and the deadline was peremptory, the appeal was deemed abandoned due to the late filing, leading to its dismissal from the rolls, with the appellant assessed costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, art. 50; Appeal Dismissed for Failure to Meet Peremptory Deadline for Cost Deposit: The court reasoned that since the payment was only made on July 11th, 2000, and the deadline was peremptory, the appeal was deemed abandoned due to the late filing, leading to its dismissal from the rolls, with the appellant assessed costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the warning, leading to the appeal being struck from the rolls due to the tardy payment of the advance.
This provision governed the costs imposed on the appellant in the final order.
Testo completo
Incarto n. 12.2000.00103 · Lugano 13 luglio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario: · Schira
visto l'appello 13 giugno 2000 presentato da
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
la decisione 22 maggio 2000 della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa promossa dall'appellante contro
__________ rappr. dall'avv. __________
richiamata la diffida 15 giugno 2000 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 3 luglio 2000 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo l'11 luglio 2000 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,
decreta 1. L'appello
13 giugno 2000 di __________, avverso la decisione del Pretore di Bellinzona, è stralciato dai ruoli per versamento
tardivo dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario