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12.1999.93 • TRAC TI 12.1999.93 Generato dall'IA

Contractor Payment and Unjust Enrichment for Incomplete Driveway Work

Numero d'incarto 12.1999.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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An appellant contractor sued for payment of work performed on a property owner's driveway based on a verbal agreement, but the work was not completed, and the lower court rejected the claim because, under the contract law, payment for contract work is generally due only upon final delivery of the completed work, which had not occurred. The appellate court upheld the finding that no contractual payment was due due to non-completion, but, to prevent unjust enrichment of the property owner, it modified the ruling by applying principles of unjust enrichment, awarding the contractor a limited indemnity for the demonstrable benefit conferred upon the property owner, approximately equivalent to the cost of materials supplied, while denying the request for a statutory artisan's lien as the award was not based on contractual wages.

Regesto Legislator

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Art. 372 CO, Art. 372 cpv. 1 CO, Art. 374 CO, Art. 379 CO, Art. 672 CC, Art. 87 CPC; Contractor Payment and Unjust Enrichment for Incomplete Driveway Work: The appellate court upheld the finding that no contractual payment was due due to non-completion, but, to prevent unjust enrichment of the property owner, it modified the ruling by applying principles of unjust enrichment, awarding the contractor a limited indemnity for the demonstrable benefit conferred upon the property owner, approximately equivalent to the cost of materials supplied, while denying the request for a statutory artisan's lien as the award was not based on contractual wages.

Parole chiave

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ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori contratto di fornitura di un'opera indebito arricchimento pagamento delle prestazioni risarcimento contrattuale del danno indebito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 e segg. CO

The court applied the rules on undue enrichment (enrichment without cause) ex officio to award partial compensation to the contractor.

art. 87 CPC

The court applied this article when deciding to examine the claim based on undue enrichment ex officio.

art. 148 CPC

This article was cited in the final disposition to rule on the costs of the two instances based on the parties' degree of success (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 12.99.00093 · Lugano 6 luglio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.117 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 19 agosto 1997 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto l’accertamento dell’esistenza nei confronti della convenuta di un credito di fr. 14’046.60 oltre interessi e l’iscrizione in via definitiva per tale importo di un’ipoteca legale degli artigiani a carico del fondo n. __________ di __________, di proprietà della convenuta, domanda modificata in corso di causa nel senso della richiesta di condanna al pagamento di fr. 9’000.-- oltre interessi, ferma restando per tale importo la richiesta di iscrizione dell’ipoteca legale;

Domande avversate dalla convenuta e respinte dal Pretore con sentenza 14 aprile 1999;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 21 aprile 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la domanda condannatoria e la richiesta di iscrizione dell’ipoteca legale per fr. 9’000.-- oltre interessi;

Mentre la convenuta con osservazioni del 17 maggio 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attore sostiene di avere effettuato nel febbraio e marzo del 1997 lavori di sistemazione del viale di accesso della casa di cui al fondo n. __________ di __________ sulla base di un incarico conferitogli verbalmente dalla convenuta.

Questa non gli avrebbe versato alcun acconto, il che avrebbe indotto l’appaltatore ad allestire una prima liquidazione parziale, ed in seguito ad interrompere i lavori ed emettere la propria fattura di fr. 14’046.60, rimasta impagata.

B. La convenuta si è opposta alla petizione imputando all’attore la mancata presentazione del richiesto preventivo di spesa e soprattutto la mancata completazione dei lavori, dovuta alla loro ingiustificata sospensione seguita ad un incontro tra le parti in cui la convenuta -senza nulla decidereaveva espresso preoccupazione circa i possibili costi dell’opera alla luce della liquidazione parziale allestita dall’attore.

L’importo richiesto sarebbe inesigibile vista la mancata completazione dell’opera, e comunque sproporzionato per rapporto al lavoro eseguito, oltretutto difettoso.

C. Il Pretore, richiamato l’art. 372 CO, ha rilevato che non vi sarebbe stato alcun obbligo per la convenuta di pagare acconti sulla mercede, e pertanto l’appaltatore avrebbe a torto rifiutato il compimento dell’opera, per il che nulla gli sarebbe dovuto.

D. Con l’appello l’attore contesta che gli si possa attribuire una vera e propria interruzione dei lavori oppure l’abbandono del cantiere, mentre andrebbe ammesso che egli ne ha completato una tappa a regola d’arte e a prezzi favorevoli, ragione per cui gli andrebbe riconosciuto almeno il controvalore dei lavori eseguiti, pari a fr. 9’000.-- oltre interessi.

E. Delle osservazioni della convenuta al gravame, del quale chiede la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

1. Secondo le norme di diritto dispositivo, la mercede dell’appaltatore diviene esigibile solo al momento della consegna dell’opera (art. 372 cpv. 1 CO; II CCA 23 agosto 1995 in re B. & Co/F., 30 aprile 1993 in re G. & Co/P. e G. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1153).

Le prestazioni contrattuali sono perciò per principio da eseguire simultaneamente, anche se le parti possono nondimeno stabilire che la mercede divenga del tutto o in parte esigibile in un momento precedente la consegna dell’opera terminata (Gauch, opera citata, n. 1163 e segg.), il che sarà anche frequente -come afferma l’appellante (pag. 4)- ma non risulta essere stato pattuito nel caso di specie, accertamento che resiste alla critica dell’attore, che in proposito si limita ad affermare che il Pretore sarebbe stato “estremamente severo con l’appaltatore” (pag. 4).

2. Posto questo principio, ed accertato che l’appaltatore -che non lo pretendenon ha consegnato l’opera terminata (cfr. le foto doc. 2), ne consegue l’inesigibilità della mercede contrattuale (II CCA 3 aprile 1996 in re R./F., 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z.), o anche solo di parte di essa, che in questo caso sarebbe da calcolarsi ex art. 374 CO in assenza di differenti accordi tra le parti.

L’attore cerca di evitare questo risultato giuridicamente corretto affermando che non si sarebbe in presenza di un’opera incompiuta, e che egli avrebbe al contrario ultimato a regola d’arte una tappa dell’opera complessiva (pag. 3).

La tesi, oltre che manifestamente infondata -non risulta in alcun modo la pattuizione di un’opera da eseguirsi a tappeè in primo luogo proceduralmente irricevibile (art. 78 e 321 CPC), non figurando nell’allegato introduttivo dell’attore, in cui egli, ad ogni buon conto, non aveva certo giustificato la fine dei lavori con il raggiungimento della prima delle (inesistenti) tappe dei lavori, ma con il fatto che la convenuta non gli aveva versato alcun acconto, il che -indipendentemente perciò dal grado di avanzamento dell’operal’aveva indotto dapprima ad allestire una prima liquidazione parziale, e poco tempo dopo a rifiutare la continuazione dei lavori (petizione, punto 3, pag. 3; doc. A, B, C, D).

3. Del tutto inutili risultano poi le disquisizioni dell’appellante circa l’inapplicabilità alla specie dell’art. 379 CO (pag. 4-6), visto che già il Pretore aveva concluso per la non applicabilità della norma (consid. 2).

Corretto è anche il rilievo della non ricorrenza degli estremi per far capo all’art. 672 CC (appello, pag. 7), non applicabile in presenza di un rapporto contrattuale (II CCA 29 aprile 1999 in re I. SA/I. SA), e di conseguenza se ne deve rimanere all’accertamento dell’inadempienza dell’attore nei confronti della convenuta, e perciò all’inesistenza di una sua pretesa contrattuale nei confronti della committente.

Questo non significa tuttavia che la presente azione debba necessariamente essere integralmente respinta: motivi di equità, codificati in questo caso dalle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 e segg. CO), impongono una compensazione dell’altrimenti ingiustificato beneficio che la convenuta verrebbe a trarre in danno del patrimonio dell’appaltatore dalla totale negazione della di lui pretesa.

L’ammontare dell’indennizzo non può evidentemente corrispondere all’ammontare della pretesa dell’attore, e nemmeno al valore attribuito dal perito all’opera -ossia all’importo pari a quello risultante da una corretta fatturazione-, ma va limitato al beneficio che la convenuta ha certamente potuto trarre nonostante l’inadempienza dell’attore.

La quantificazione di siffatto beneficio appare difficile, non essendosi le parti -in assenza di una corrispondente domanda dell’attoreconfrontate con il tema dell’arricchimento della convenuta e dei danni -che vi devono essere computatida lei subiti a seguito dell’inadempienza dell’attore.

Ritenuto che sia l’attore (appello, pag. 7) che la convenuta (risposta, pag. 5) si sono espressi nel senso di una somma di fr. 2’000.--, e che essa corrisponde all’incirca al valore del materiale apportato dall’artigiano (perizia, pag. 2), questa Camera, applicando d’ufficio (art. 87 CPC) le calzanti norme sull’indebito arricchimento, senza che ciò configuri mutazione della domanda condannatoria dell’attore -che viene semplicemente accolta in parte sulla base di altri motivi-, attribuisce all’appaltatore un indennizzo complessivo di tale importo, oltre ad interessi al 5% dalla richiesta data del 1° luglio 1997.

Non trattandosi di mercede dell’appaltatore, ma di una pretesa extracontrattuale, nemmeno fondata sull’art. 672 CC, per l’importo in questione non può essere accordata la richiesta iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2. edizione, n. 83 e 84).

Ne discende, ai sensi dei considerandi il parziale accoglimento dell’appello.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

Dichiara e pronuncia

I. L’appello

21 aprile 1999 __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 14 aprile 1999 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nel modo seguente:

1. La petizione è parzialmente accolta.

__________, è condannata a pagare a __________ fr. 2’000.-- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1997.

2. E’ fatto ordine all’Ufficiale del registro fondiario di Locarno di cancellare l’annotazione dell’ipoteca legale provvisoria gravante il fondo n. __________ di __________ ordinata con decreto supercautelare 7 luglio 1997.

3. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di questa procedura, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 850.-- per parte di ripetibili. Le spese della procedura di iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria restano a carico dell’attore.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 400.-- per parte di ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario