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12.1999.79 • TRAC TI 12.1999.79 Generato dall'IA

Employee Opposition to Enforcement of Vague Work Certificate Order Upheld

Numero d'incarto 12.1999.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee initiated civil enforcement proceedings against a former employer based on a prior court order mandating the employer to issue a work certificate detailing the nature, duration, performance, and conduct of the employment relationship, but the employee opposed this enforcement, arguing the prior decision was too generic to serve as an enforceable title because the parties could not agree on the certificate's precise content. The appellate court reasoned that for civil enforcement to proceed under the relevant code articles, the obligation must be specified clearly and unambiguously, and since the prior judgment merely restated the general legal duty without defining the exact content of the certificate—an ambiguity proven by the parties' subsequent disagreement—it lacked the requisite certainty to be executed via enforcement proceedings, leading the court to uphold the opposition and overturn the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 330a CO, Art. 488 CPC, Art. 148 CPC, art. 489 e seg. CPC, vigente LTG; Employee Opposition to Enforcement of Vague Work Certificate Order Upheld: The appellate court reasoned that for civil enforcement to proceed under the relevant code articles, the obligation must be specified clearly and unambiguously, and since the prior judgment merely restated the general legal duty without defining the exact content of the certificate—an ambiguity proven by the parties' subsequent disagreement—it lacked the requisite certainty to be executed via enforcement proceedings, leading the court to uphold the opposition and overturn the lower court's decision.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione rapporto di lavoro sentenza civile opposizione condotta precedente certezza del diritto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 489 e seg. CPC

These articles govern the procedure for the appeal being decided, leading to the acceptance of the appeal and the reformation of the lower court's decision.

art. 148 CPC

Cited for the rule governing the allocation of legal costs in the first instance.

vigente LTG

Cited in conjunction with Art. 148 CPC for the rule governing the allocation of legal costs in the first instance.

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Testo completo

Incarto n. 12.99.00079 · Lugano 11 maggio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali150

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.99.12 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con opposizione 25 gennaio 1999 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ nei confronti del precetto esecutivo civile fattole intimare il 14 gennaio 1999 da

__________ rappr. dall’ avv. __________

che il Pretore, con decreto 2/7 aprile 1999, ha respinto.

Appellante la parte opponente la quale, con atto di appello 19 aprile 1999, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l’opposizione al precetto esecutivo civile della controparte mentre quest’ultima, con risposta 3 maggio 1999 postula la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in fatto ed in diritto

1. __________ ha convenuto in giudizio la sua ex-datrice di lavoro __________ per ottenere il pagamento di svariati importi a dipendenza di una pretesa immotivata rescissione del rapporto di lavoro ed il rilascio di un attestato di lavoro ai sensi dell’art. 330a CO.

Il primo giudice, in occasione della decisione sull’ammissibilità delle prove proposte dalle parti, constatato che non vi era contestazione sull’obbligo di consegnare immediatamente il certificato di lavoro, ha fatto obbligo, il 30 marzo 1998, alla __________ “di rilasciare al signor __________ entro il termine di 10 giorni un attestato di lavoro che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore”.

2. Le parti non sono riuscite ad accordarsi sulla natura e sull’estensione del completo contenuto dell’attestato di lavoro e di conseguenza __________, con precetto esecutivo civile 14 gennaio 1999, indicando quale titolo esecutivo la decisione 30 marzo 1998, ha chiesto alla __________ di rilasciargli “un attestato di lavoro che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulla prestazione e sulla condotta del lavoratore”

Il Pretore, confrontato con l’opposizione al precetto formulata da __________, l’ha respinta con il decreto qui impugnato.

Delle argomentazioni delle parti in appello si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

3. Giusta l’art. 488 CPC riservate le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e della relativa legge cantonale di attuazione, l’esecuzione effettiva non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo (cpv. 1). Sono titoli esecutivi (cpv. 2): le sentenze, i provvedimenti cautelari, i lodi, le transazioni, le acquiescenze e le desistenze giudiziali (lett. a); il riconoscimento di un’obbligazione scaduta e constatata mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui siano attuate le condizioni (lett. b); le decisioni di Autorità amministrative equiparate dalla legge alle sentenze giudiziali (lett. c).

Secondo la giurisprudenza costante di questa Camera (cfr. Rep. 1984 p. 170 e seg.), i principi fondamentali in materia di procedimento esecutivo possono essere così riassunti:

a) Le prestazioni assunte dall’obbligato, oppure a lui imposte da sentenza od ordine, per essere esecutive, debbono sempre venire specificate in modo chiaro da non lasciare dubbio sulla estensione, qualità e natura dell’obbligazione. Non può trattarsi quindi soltanto di un diritto da far valere, ma di un obbligo da solversi da parte dell’obbligato: in altre parole, al diritto di pretendere deve corrispondere una obbligazione assunta formalmente dal debitore o a lui imposta dall’autorità.

b) Per dar luogo all’esecuzione effettiva si deve aver per base una convenzione o una sentenza che indichi in modo certo, determinato, senza alcuna possibile confusione quali siano le prestazioni che il precettato si è obbligato ad adempiere.

c) Non sono ammissibili né interpretazioni analogetiche, né apprezzamenti soggettivi e discutibili, specie circa l’interpretazione e l’applicazione di una determinata norma giuridica: è un fatto da compiersi, non un diritto da discutersi che costituisce il titolo esecutivo.

d) Nella procedura esecutiva il titolo posto a base della stessa deve essere preso nella sua forma materiale e letterale, senza indagare sull’intenzione presuntiva che le parti potevano avere al momento della stipulazione della convenzione.

In altri termini, di fronte ad un titolo esecutivo come quelli enunciati dall’art.

488 CPC non è più possibile al giudice riesaminare il tenore dell’atto, o interpretarlo, o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligazione, l’atto valendo solo come titolo esecutivo quando contenga un’obbligazione formale, esplicita, senza condizioni o condizioni appurate assunte da una parte a favore dell’altra. Se questa obbligazione appare espressa in modo dubbio, involuto da far luogo a diverse interpretazioni o a un processo probatorio, responso peritale, o altre indagini procedurali per accertare e concretare l’obbligo assunto, allora non si è più di fronte ad un “titolo esecutivo” ma ad un’obbligazione discutibile, ad una questione cioè da risolversi dal giudice colla procedura ordinaria (Rep. 1936 p. 551 e segg.).

4. Sulla base di queste considerazioni appare immediatamente chiaro che il dispositivo del giudizio che fa obbligo alla __________ di rilasciare il certificato di lavoro non permette di essere eseguito nelle forme della procedura esecutiva civile. Infatti esso è estremamente generico limitandosi a riprodurre l’obbligo sancito a carico del datore di lavoro dal cpv. 1 dell’art. 330a CO. Il fatto poi che le parti non si accordino sulla natura e sull’estensione del contenuto di tale attestato, che il giudice non ha precisato, rappresenta la prova indubitabile che, a dipendenza delle interpretazioni soggettive delle parti, non vi è evidenza sull’estensione della prestazione chiesta.

In casi di questo genere, frequenti e ricorrenti in giurisprudenza (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 330a n. 4), al lavoratore non resta che chiedere, nelle vie giudiziarie, la correzione e riformulazione dell’attestato offrendone il testo che, se approvato dal giudice, sarà parte integrante del dispositivo (Berner Kommentar, ad art. 330a n. 21; Zürcher Kommentar, ad art. 330a n. 21) e potrà, allora, siccome chiaro e preciso e definitivo, essere oggetto di una procedura esecutiva sempre che la stessa sia ancora necessaria di fronte ad una pronuncia giudiziaria che, in definitiva, sostituisce il certificato (Berner Kommentar, ad art. 330a n. 24; contra Zürcher Kommentar, ad art. 330a n. 21a).

5. Mancando qualsiasi chiaro titolo esecutivo, rilevabile d’ufficio, l’opposizione doveva essere accolta e, in questo senso, l’appello di __________ trova udienza in seconda sede.

Le spese di entrambe le sedi seguono la soccombenza di __________

Per i quali motivi

visti gli art. 489 e seg. CPC

e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente LTG dichiara e pronuncia

I. L’appello 19 aprile 1999 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 2 aprile 1999 del Pretore di Mendrisio-Sud viene così riformata.

*1. L’istanza di opposizione 25 gennaio 1999 di __________ al precetto esecutivo civile, notificatole il 14 gennaio 1999, da __________, è accolta e l’opposizione confermata.*

*2. La tassa di giustizia in Fr. 250.- e le spese, da anticipare come di rito, sono a carico di __________ che rifonderà alla controparte l’importo di Fr. 400.- per ripetibili.*

II. Le spese della procedura d’appello in Fr. 120.- (tassa di giustizia Fr. 100.-; spese Fr. 20.-) sono a carico dell’appellato che verserà inoltre alla parte appellante Fr. 100.- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario