Contractor Fee Dispute and Artisan's Lien Dismissed for Procedural Peremption
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought payment for contractor fees and the definitive inscription of an artisan's lien, appealing a lower court decision that dismissed the case due to procedural peremption after over two years of inactivity following the initial petition. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the mandatory consultation of parties before dismissal under the relevant procedural code applies only when the case lacks object or interest for reasons other than procedural peremption, which is presumed after two years of inactivity without any procedural action by either party. Furthermore, actions taken in a separate, though related, provisional lien procedure did not interrupt the two-year inaction period for the current main case, nor did a subsequently filed, but irregular, related lawsuit establish a present legal interest sufficient to prevent peremption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 CPC, Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 351 cpv. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 148 CPC; Contractor Fee Dispute and Artisan's Lien Dismissed for Procedural Peremption: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the mandatory consultation of parties before dismissal under the relevant procedural code applies only when the case lacks object or interest for reasons other than procedural peremption, which is presumed after two years of inactivity without any procedural action by either party. Furthermore, actions taken in a separate, though related, provisional lien procedure did not interrupt the two-year inaction period for the current main case, nor did a subsequently filed, but irregular, related lawsuit establish a present legal interest sufficient to prevent peremption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article concerning the striking out of a case for procedural peremption was the basis for the lower court's decision, which was upheld by the appellate court.
This article governs the allocation of court costs and indemnities based on the outcome of the appeal (loser pays).
Testo completo
Incarto n. 12.99.00066 · Lugano 21 maggio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.96 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 26 settembre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________
__________
__________
__________
tutti rappr.ti dall'avv. __________
chiedente la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 191’420.90 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
e
contro
__________
rappr. dall'avv. __________ __________
__________
__________ __________ __________ ______________________________
__________
chiedente l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale dell’artigiano sui fondi dei convenuti in __________;
E ora sul decreto 3 marzo 1999 del Pretore che ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione processuale;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 16 marzo 1999 chiede l’annullamento del querelato giudizio;
Mentre i convenuti __________, __________, __________ e __________ con osservazioni 16 aprile 1999 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
che con petizione del 26 settembre 1995 l’attrice procede per ottenere l’incasso di un credito per mercede d’appaltatrice di fr. 191’420.90 oltre interessi e l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani sulle quote PPP del fondo base __________ di __________;
che il 27 settembre 1995 il Pretore ha assegnato ai convenuti un termine di 30 giorni per la presentazione della risposta;
che con scritto del 28 settembre 1995 l’avv. __________ ha chiesto alla Pretura l’invio dei documenti prodotti dalla parte attrice;
che con scritto 3 giugno 1998, constatato che nessun atto processuale era stato nel frattempo compiuto, l’avv. __________ ha chiesto lo stralcio dai ruoli della lite per intervenuta perenzione processuale;
che il 16 luglio 1998 l’attrice ha scritto al Pretore affermando di avere tuttora un interesse alla lite, e sostenendo che la causa non potrebbe essere stralciata stante l’emanazione in data 5 agosto 1996 di un decreto nella connessa procedura tendente all’iscrizione provvisoria delle ipoteche legali;
che il Pretore con decreto 3 marzo 1999 ha stralciato la lite dai ruoli in applicazione dell’art. 351 CPC, ritenendo che il decreto 5 agosto 1996, concernente la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria dai fondi di due dei litisconsorti convenuti che avevano prestato garanzia per il vantato credito, non avrebbe esplicato effetto nei confronti degli altri litisconsorti;
che con l’appello del 16 marzo 1999 l’attrice ravvisa una violazione procedurale nel fatto che la lettera di controparte del 3 giugno 1998 chiedente lo stralcio della causa non le sarebbe stata intimata, atteso che l’art. 351 cpv. 1 CPC imporrebbe al giudice di sentire le parti prima di procedere allo stralcio;
che inoltre, sempre secondo l’appellante, non si sarebbe verificata la perenzione processuale, stanti la garanzia bancaria prestata da due dei convenuti e il conseguente decreto pretorile del 5 agosto 1996;
che la prova dell’interesse dell’attrice alla lite risulterebbe anche dal fatto che in data 2 giugno 1998 __________ e __________ hanno introdotto una causa creditoria nei confronti di __________, immediatamente sospesa in attesa dell’esito della presente vertenza;
che con le osservazioni del 16 aprile 1999 i convenuti __________, __________, __________, e __________ chiedono la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili:
Considerato
in diritto:
che l’art. 351 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interessi giuridico;
che l’art. 351 cpv. 2 CPC, dopo la modifica del 1° gennaio 1988, specifica che la mancanza di interesse è presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale, e che in tal caso il giudice d’ufficio stralcia la causa dal ruolo;
che non vi è pertanto alcuna necessità od obbligo legale di sentire le parti nel caso di stralcio della lite per il motivo della sua perenzione, e che per converso vi è nullità dell’atto per violazione del diritto di essere sentiti qualora lo stralcio venga pronunciato per motivo diverso da quello della perenzione processuale (da ultimo: II CCA 29 gennaio 1999 in re B. SA/B.);
che le censure dell’attrice relative alla mancata intimazione dello scritto 3 giugno 1998 dell’avv. __________ e alla mancata effettuazione di un’udienza di discussione prima dello stralcio della lite sono pertanto del tutto infondate, non essendole derivato alcun pregiudizio di un interesse giuridico meritevole di tutela;
che anche la tesi della mancata perenzione per effetto della prestazione di garanzie da parte di due dei convenuti nel luglio del 1996 e dell’emanazione di un decreto in data 5 agosto 1996 risulta sprovvista di buon diritto;
che quegli atti riguardano infatti un’altra procedura, segnatamente quella di iscrizione in via provvisionale dell’ipoteca legale (inc. 22/95), processualmente del tutto distinta da quella in esame;
che in effetti il rapporto tra le due procedure è limitato al fatto che è stato richiesto il richiamo dell’incarto provvisionale nella causa di convalida (cfr. petizione, pag. 8);
che in assenza di una norma di procedura che imponga l’automatico richiamo dell’incarto, esso sarebbe comunque divenuto effettivo solo dopo l’udienza preliminare;
che pertanto il compimento di un atto processuale in quella procedura non costituisce atto processuale della causa in rassegna;
che del resto gli atti compiuti non sono significativi di interesse al mantenimento di questa causa;
che infine, stante il carattere assoluto della presunzione di cui all’art. 351 CPC, giustamente rammentata dall’appellante, risulta inconferente il riferimento (peraltro irrituale ex art. 321 CPC) alla causa OA.98.26 della Pretura di Riviera introdotta il 2 giugno 1998;
che in ogni caso, a titolo abbondanziale, non si vede come dal riferimento a tale lite si possa inferire l’esistenza di un interesse giuridico al mantenimento della causa in oggetto, risultando unicamente dal petitum di quella causa che quella qui in esame costituisce un motivo per la sua sospensione;
che ne deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto;
che la tassa di giustizia, le spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, visti gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 marzo 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti __________, __________ __________, __________ complessivi fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario