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12.1999.65 • TRAC TI 12.1999.65 Generato dall'IA

Employee Vacation Commission Dispute After Summary Dismissal for Breach of Loyalty

Numero d'incarto 12.1999.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed an appeal concerning a former employee's claim for payment of commissions during vacation time, after the lower court upheld the employer's right to terminate the employment contract summarily due to the employee's breach of loyalty. The court affirmed the legality of the summary dismissal, meaning the employee was not entitled to severance pay, but focused on the vacation commission claim, reasoning that under law, vacation compensation must include all accessory payments like commissions; however, since the employer provided a flat-rate expense reimbursement during vacations which, based on common experience, covered the majority of variable work-related costs, the court estimated that the expense payment sufficiently compensated for the lost commissions during paid leave, thereby rejecting the appeal for additional payment.

Regesto Legislator

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Art. 29 LADI, Art. 337c cpv. 3 CO, Art. 321a CO, Art. 348 CO, Art. 329d cpv. 1 CO, Art. 329d CO; Employee Vacation Commission Dispute After Summary Dismissal for Breach of Loyalty: The court affirmed the legality of the summary dismissal, meaning the employee was not entitled to severance pay, but focused on the vacation commission claim, reasoning that under law, vacation compensation must include all accessory payments like commissions; however, since the employer provided a flat-rate expense reimbursement during vacations which, based on common experience, covered the majority of variable work-related costs, the court estimated that the expense payment sufficiently compensated for the lost commissions during paid leave, thereby rejecting the appeal for additional payment.

Parole chiave

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rimborso delle spese indennità di buonuscita contratto di lavoro ferie retribuite mezzo di pagamento indennità di vacanze Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 29 LADI
Lite in cui è intervenuta il 10 ottobre 1997 la Cassa disoccupazione __________ di __________, rivendicando ex art. 29 LADI il proprio diritto nei confronti del convenuto rispetto alla pretesa dell’attore fino a concorrenza delle indennità versategli;
Art. 337c cpv. 3 CO
20’627.40 di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO per l’ingiustificato licenziamento immediato, per un totale di fr.
Art. 321a CO
relativi al contratto d’impiego quale commesso viaggiatore, ha reputato date le premesse per un licenziamento immediato stanti le reiterate violazioni da parte del dipendente dell’obbligo generale di fedeltà di cui all’art. 321a CO che dell’art.
Art. 348 CO
321a CO che dell’art. 348 CO, con la conseguenza che nulla gli sarebbe dovuto.
Art. 329d cpv. 1 CO
L’art. 329d cpv. 1 CO stabilisce che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un’equa indennità a compensazione del salario in natura.
Art. 329d CO
2 ad art. 329d CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag,
Art. 327a cpv. 2 CO
Il rimborso spese non è per contro una componente del salario (art. 327a cpv. 2 CO; Rehbinder, ibidem) -e questo a maggior ragione per il viaggiatore di commercio, laddove la suddivisione tra salario e rimborso spese è espressamente prevista dalla legge (art.
Art. 349d cpv. 2 CO
2 CO; Rehbinder, ibidem) -e questo a maggior ragione per il viaggiatore di commercio, laddove la suddivisione tra salario e rimborso spese è espressamente prevista dalla legge (art. 349d cpv.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the final orders as the basis for ordering costs according to the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.99.00065 · Lugano 8 luglio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa appellabile OA.97.166 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 1° ottobre 1997 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro

__________ rappr. dallo studio legale __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42’409.30 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;

Lite in cui è intervenuta il 10 ottobre 1997 la Cassa disoccupazione __________ di __________, rivendicando ex art. 29 LADI il proprio diritto nei confronti del convenuto rispetto alla pretesa dell’attore fino a concorrenza delle indennità versategli;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 22 febbraio 1999 ha respinto;

Appellante l’attore, che con appello del 15 marzo 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 8’058.30 oltre interessi;

Mentre la convenuta con osservazioni del 21 aprile 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Secondo quanto affermato nella petizione, l’attore avrebbe lavorato per la convenuta dal 1° settembre 1980 in qualità di commesso viaggiatore fino all’11 luglio 1997, data in cui sarebbe stato ingiustificatamente licenziato in tronco.

Ne conseguirebbe una pretesa di fr. 12’032.65 per il salario del periodo di disdetta, di fr. 1’720.-- per il lavoro straordinario svolto durante il 1997, di fr. 8’029.25 per la compensazione delle provvigioni durante le ferie e di fr. 20’627.40 di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO per l’ingiustificato licenziamento immediato, per un totale di fr. 42’409.30 oltre interessi, somma dedotta in causa.

B. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che l’attore avrebbe offerto ai suoi clienti anche prodotti di altro genere, sviluppando in pratica un’attività parallela, concorrenziale a quella della datrice di lavoro.

Il dipendente, una volta scoperto, sarebbe stato ammonito con la comminatoria del licenziamento in tronco, ma ciò nondimeno l’attività non sarebbe cessata, dal che la legittimità del provvedimento.

Nulla sarebbe pertanto dovuto al procedente.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla specie degli art.

347 e segg. relativi al contratto d’impiego quale commesso viaggiatore, ha reputato date le premesse per un licenziamento immediato stanti le reiterate violazioni da parte del dipendente dell’obbligo generale di fedeltà di cui all’art. 321a CO che dell’art. 348 CO, con la conseguenza che nulla gli sarebbe dovuto.

D. Con l’appello l’attore non contesta la decisione relativa alla legittimità del licenziamento immediato, ma nondimeno rivendica la pretesa di fr. 8’058.30 oltre interessi concernente la compensazione delle provvigioni durante le ferie, trattandosi di un credito che sussisterebbe a prescindere dalle ragioni della cessazione del rapporto di lavoro.

E. Delle argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.

Considerato

in diritto:

1. A questo stadio della causa sono da ritenere acquisiti sia l’applicabilità alla specie degli art. 347 e segg. CO relativi al contratto di impiego del commesso viaggiatore, che la legittimità del licenziamento in tronco pronunciato dalla convenuta.

Rimane perciò in discussione unicamente una pretesa di fr. 8’058.30 oltre interessi, relativa al compenso da parte del datore di lavoro delle provvigioni che il dipendente non poteva maturare durante i periodi di ferie.

2. L’art. 329d cpv. 1 CO stabilisce che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un’equa indennità a compensazione del salario in natura.

Dalla precisa volontà del legislatore di accordare al dipendente il salario “completo” durante le vacanze, discende la regola per cui devono essere corrisposte tutte le eventuali prestazioni accessorie di cui esso si compone, ivi comprese perciò anche le provvigioni di spettanza del dipendente (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 329d CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag,

5. edizione, n. 3 ad art. 329d CO).

Il rimborso spese non è per contro una componente del salario (art. 327a cpv. 2 CO; Rehbinder, ibidem) -e questo a maggior ragione per il viaggiatore di commercio, laddove la suddivisione tra salario e rimborso spese è espressamente prevista dalla legge (art. 349d cpv. 2 CO)- e perciò è per principio dovuto solo nel caso di effettiva occupazione del dipendente, e quindi non durante le ferie (Rehbinder, opera citata, n. 1 e 8 ad art. 327a CO).

Nel caso di un rimborso spese forfetario occorre tuttavia verificare se la sua corresponsione durante i soli periodi lavorativi copre effettivamente tutte le spese del dipendente, in difetto di che l’indennizzo è dovuto, almeno parzialmente, anche durante i periodi di ferie (Rehbinder, opera citata, n. 2 ad art. 329d CO).

3. Nel caso in rassegna, a fronte di una pretesa computata sulla base di un importo per provvigioni di fr. 1’612.30 mensili (petizione, punto 6, pag. 4), la convenuta ha incontestatamente versato durante i periodi di ferie l’importo mensile di fr. 2’000.-- a titolo di rimborso spese.

L’istruttoria non si è soffermata sulla natura e l’ammontare delle singole posizioni di spesa derivanti al dipendente dallo svolgimento delle sue mansioni, ed è pertanto indicativo il punto 7.2 del contratto di lavoro doc. 1, rettamente rammentato nel gravame, secondo cui vengono coperte “tutte le spese per l’acquisizione di clienti e vendite (telefono, rappresentanza, viaggi, ecc.)”.

Da tale formulazione e dalla natura dell’impiego dell’attore è lecito dedurre che si tratta in prevalenza di costi variabili, legati all’effettivo svolgimento del lavoro, mentre i soli costi fissi risultano essere quelli dell’eventuale allacciamento telefonico e quelli legati all’uso della vettura (targhe, assicurazione e parziale ammortamento), mentre priva di riscontri -non risulta per il dipendente alcun obbligo contrattuale in tal sensoè l’affermazione dell’attore, resa oltretutto per la prima volta in sede di conclusioni (pag. 8), secondo cui egli avrebbe dovuto sobbarcarsi l’onere di locare un magazzino.

Questa Camera può di conseguenza, in base alla comune esperienza, ragionevolmente stimare in circa l’80% l’incidenza dei costi variabili e in circa il 20% quella dei costi fissi, così da potersi ammettere la totale compensazione del credito dell’attore per le mancate provvigioni nei periodi di ferie con il pagamento in tali periodi da parte della convenuta del pieno indennizzo per le spese.

In assenza di più precisi riscontri circa l’entità e la natura di tali spese, va in effetti ritenuto quale decisivo indizio dell’esistenza di una concorde volontà delle parti in tal senso il fatto che siffatto modo di procedere non ha dato adito a contestazioni o rivendicazioni da parte del dipendente in costanza del contratto doc. 1, datato 4 marzo 1991, e che solo dopo il suo licenziamento in tronco il dipendente ha addotto tale asserita pretesa in forma retroattiva per gli ultimi 5 anni (doc. Q).

Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia

I. L’appello

15 marzo 1999 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario