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12.1999.61 • TRAC TI 12.1999.61 Generato dall'IA

Application for Interpretation or Revision of Document Production Order Dismissed

Numero d'incarto 12.1999.61
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellants sought an interpretation or revision of a prior appellate decision that had partially granted their request for document production (client lists and invoices) from two opposing parties, setting the start dates based on company formation or agreement signing. The court rejected the application because the request did not concern ambiguous or obscure provisions requiring interpretation under the relevant procedural code, nor did it meet the criteria for revision; furthermore, the court reasoned that the specified production start dates were intentionally linked to the alleged breach of the governing agreement, and minor factual inaccuracies in the prior ruling, such as a slight address variation or the date of the convention draft versus the final signing, did not prejudice the appellants' substantive rights, leading to the dismissal of the application with costs assessed against the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 333 CPC, Art. 340 CPC, Art. 313bis CPC, art. 148 CPC; Application for Interpretation or Revision of Document Production Order Dismissed: The court rejected the application because the request did not concern ambiguous or obscure provisions requiring interpretation under the relevant procedural code, nor did it meet the criteria for revision; furthermore, the court reasoned that the specified production start dates were intentionally linked to the alleged breach of the governing agreement, and minor factual inaccuracies in the prior ruling, such as a slight address variation or the date of the convention draft versus the final signing, did not prejudice the appellants' substantive rights, leading to the dismissal of the application with costs assessed against the appellants.

Parole chiave

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domanda di revisione produzione di documenti decisioni incidentali sentenze interpretative riesame di una decisione precedente revoca della decisione amministrativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 333 CPC

Cited to establish that the request for interpretation was inappropriate because the contested provisions were neither ambiguous nor obscure.

art. 340 CPC

Cited to establish that the requirements for a review were not met.

art. 313bis CPC

Cited in the concluding remarks as the procedural basis for dismissing the request without notifying the opposing party.

art. 148 CPC

Cited in the concluding remarks, related to the imposition of costs for this procedure.

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Testo completo

Incarto n. 12.99.00061 · Lugano 17 marzo 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.9 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 17 gennaio 1996 da

__________ ____________________ tutti rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 517’737.30 oltre interessi;

E ora sulla domanda di interpretazione / revisione 15 marzo 1999 degli attori riguardante la sentenza 26 febbraio 1999 di questa Camera in tema di edizione di documenti;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Considerato

in fatto ed in diritto

- che il 30 settembre 1996, in occasione dell’udienza preliminare, gli attori hanno, tra l’altro, formulato istanza di edizione nei confronti di __________ e __________

- che il Pretore ha respinto le domande di edizione;

- che questa Camera nella sentenza 26 febbraio 1999 ha parzialmente accolto le doglianze degli attori, riformando i pronunciati pretorili nel senso di fare ordine a __________ di produrre la documentazione richiesta (lista dei clienti e copia delle fatture emesse) a far tempo dal 16 settembre 1994, data della sua costituzione, e nel senso di fare ordine a __________ di produrre la medesima documentazione a contare dal 6 giugno 1994, data della firma della convenzione il cui asserito mancato rispetto ha dato origine alla causa;

- che con l’istanza in rassegna gli attori lamentano delle imprecisioni del giudizio di appello relativo all’edizione da __________: l’edizione sarebbe stata richiesta solo dall’inizio del 1994 e non dalla costituzione della società, l’indirizzo del terzo sarebbe “__________, __________ ” e non “via __________, __________ ”, ed inoltre l’edizione andrebbe accordata dall’inizio del 1994 e non solo dal 6 giugno 1994, che sarebbe comunque solo la data della firma della bozza della convenzione, e non della convenzione vera e propria, sottoscritta il 1° luglio 1994;

- che per l’art. 333 CPC l’istituto dell’interpretazione concerne “dispositivi ambigui od oscuri”;

- che questo non è il caso dei dispositivi in questione, né gli attori del resto lo pretendono;

- che l’art. 340 CPC disciplina i casi di revisione;

- che nessuno di essi ricorre nella specie, e del resto gli attori non ne invocano alcuno;

- che l’istanza va perciò disattesa, senza necessità di intimarla a controparte per osservazioni (art. 313bis CPC);

- che l’eventuale errata indicazione del recapito di __________, all’interno del medesimo Comune, non è fonte di equivoco circa l’identità del terzo designato e non dovrebbe ostare al buon fine della procedura di edizione;

- che inoltre questa Camera ha volutamente vincolato l’edizione di documenti da __________ alla data della convenzione in base alla considerazione del fatto che la causa deriva dal preteso inadempimento di tale convenzione, così che non è dato di capire come tale inadempienza potrebbe risultare da fatture emesse prima della sua firma, ossia prima dell’assunzione degli impegni che il convenuto avrebbe in seguito disatteso;

- che tale impostazione risultava chiaramente anche dall’appello degli attori (punti

1 e 2, pag. 3), che sono ora malvenuti nell’affermare che occorrerebbe loro documentazione risalente a 6 mesi prima della firma della convenzione;

- che l’eventuale errore sulla data della firma della convenzione ha semmai favorito, e non danneggiato gli attori;

- che per tali questioni gli attori, stante la mancanza di fondamento delle presenti istanze, sono perciò rinviati ai rimedi offerti dall’Autorità federale;

- che le spese di questa procedura sono a carico degli attori in solido;

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 e 313bis CPC

dichiara e pronuncia

I. La domanda di interpretazione / revisione 15 marzo 1999 di __________, __________ e __________ è respinta

II. Le spese di questa decisione, consistenti in fr. 180.-- di tassa di giustizia e di fr. 20.-- di spese per un totale di fr. 200.--, sono a carico degli istanti in solido.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario