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12.1999.54 • TRAC TI 12.1999.54 Generato dall'IA

Recognition and Enforcement of Foreign Judgment: Costs Liability After Concession

Numero d'incarto 12.1999.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal court reviewed a decision that recognized and declared enforceable in Switzerland a foreign judgment and related enforcement order from an Italian court, as requested by the initiating party. The respondent opposed this recognition, and subsequently, the initiating party conceded to the respondent's claims in the opposition, effectively becoming the losing party. The court reasoned that by acquiescing to the opposition, the initiating party was deemed the unsuccessful party and thus liable for court costs and fees, noting that even though the respondent did not contest the original foreign judgment's jurisdiction, the initiating party should have anticipated this objection given Swiss reservations to the Lugano Convention, leading the court to grant the opposition and reject the initial request for recognition and enforcement.

Regesto Legislator

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Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition and Enforcement of Foreign Judgment: Costs Liability After Concession: The respondent opposed this recognition, and subsequently, the initiating party conceded to the respondent's claims in the opposition, effectively becoming the losing party. The court reasoned that by acquiescing to the opposition, the initiating party was deemed the unsuccessful party and thus liable for court costs and fees, noting that even though the respondent did not contest the original foreign judgment's jurisdiction, the initiating party should have anticipated this objection given Swiss reservations to the Lugano Convention, leading the court to grant the opposition and reject the initial request for recognition and enforcement.

Parole chiave

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esecuzione di decisioni straniere riconoscimento di decisioni straniere convenzione di Lugano accollo delle spese riconoscimento della decisione concessione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to order the acquiescing party (the original claimant) to bear the costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.99.00054 · Lugano 6 maggio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. CN.99.13 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 15 gennaio 1999 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

__________ rappr. dall’ avv. __________

con cui l’istante ha chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, ai sensi della Convenzione di Lugano, la sentenza del Vice Pretore Onorario di Como del 9 novembre 1995 e relativo atto di precetto 11 dicembre 1996 e che il Pretore ha accolto con pronunciato del 4 febbraio 1999.

Da cui l’ opposizione 5 marzo 1999 della parte convenuta che ha postulato, in riforma del primo giudizio, la reiezione dell’ istanza di riconoscimento ed esecutività della sentenza 9 novembre 1995 della Pretura circondariale di Como.

Considerato

che la parte istante, dopo esaminata l’opposizione di controparte, ha comunicato, con lettera 22 aprile 1999, di aderire alle domande in essa contenute, protestando tuttavia spese e ripetibili;

che la parte istante va qualificata come parte acquiescente e come tale soccombente nella lite (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148 n. 10 e ad art. 352 n. 5) con l’obbligo quindi di rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non si può derogare a tale conseguenza nel caso specifico poiché, anche se il convenuto ed opponente è rimasto contumace nel giudizio di merito estero e quindi non ha espresso le proprie eccezioni quo alla competenza di quel giudice, l’istante poteva prevedere, permettendolo le riserve svizzere all’applicazione della Convenzione di Lugano, che la sua domanda di esecuzione avrebbe incontrato, appena al convenuto ne era data occasione (e quindi per la prima volta in questa sede), questo ostacolo;

Per i quali motivi

pronuncia

I. L’opposizione 5 marzo 1999 __________ è accolta e di conseguenza il dispositivo 1. della decisione 4 febbraio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano viene così riformato:

1. *L’istanza 14 gennaio 1999 __________ intesa al riconoscimento ed all’esecutività in Svizzera della sentenza 9 novembre 1995 e relativo atto di precetto 11 dicembre 1996 della Pretura circondariale di Como è respinta.*

*Invariati gli altri dispositivi.*

II. La tassa di giustizia in Fr. 250.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 300.-), già anticipate dalla parte opponente, sono a carico della __________ che verserà inoltre a controparte Fr. 300.- per ripetibili.

III. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario