Debt Disavowal Petition Timeliness Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision that declared their debt-disavowal petition inadmissible because it was filed after the statutory deadline following a partial rejection of opposition to an executive notice in 1996. The court reasoned that the ten-day statutory deadline for filing such an action is a non-extendable, non-suspensible legal term of forfeiture, and while a timely initial petition was filed in 1996, that case was subsequently dismissed for procedural lapse (peremption) in 1998; therefore, the subsequent refiling of the same action in December 1998 was definitively time-barred, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 82 LEF, Art. 83 cpv. 2 vLEF, Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 139 CO, Art. 313bis CPC, Art. 148 CPC; Debt Disavowal Petition Timeliness Appeal: The court reasoned that the ten-day statutory deadline for filing such an action is a non-extendable, non-suspensible legal term of forfeiture, and while a timely initial petition was filed in 1996, that case was subsequently dismissed for procedural lapse (peremption) in 1998; therefore, the subsequent refiling of the same action in December 1998 was definitively time-barred, leading to the dismissal of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected based on this procedural rule because it was deemed unfounded during the preliminary examination.
This article governs the allocation of procedural costs, which are imposed upon the unsuccessful appellant.
Testo completo
Incarto n. 12.99.00030 · Lugano 4 febbraio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no OA.99.00008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23 dicembre 1998 da
__________ contro
__________
in materia di disconoscimento del debito.
Ed ora sull’appello 29 gennaio 1999 dell’attore nei confronti della decisione 11 gennaio 1999 del Pretore ha dichiarato irricevibile, siccome intempestiva, la petizione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che, con tempestiva azione giudiziaria inoltrata il 22 marzo 1996, __________ aveva chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 21’705. 55 vantato dalla __________ con precetto esecutivo la cui opposizione era stata parzialmente respinta con decisione di rigetto provvisorio del 5 marzo 1996;
che la causa di disconoscimento in questione è stata stralciata dai ruoli, per perenzione processuale, con sentenza 17 dicembre 1998 del Pretore;
che __________, con petizione presentata il 23 dicembre 1998 (giorno dell’intimazione della sentenza di stralcio) ha nuovamente presentato la stessa azione di disconoscimento;
che il Pretore, con sentenza 11 gennaio 1999, l’ha dichiarata irricevibile per il fatto che il termine per l’inoltro dell’azione di disconoscimento, riferita alla decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione del marzo 1996, era abbondantemente scaduto;
che l’attore insorge contro questa decisione argomentando che la pendenza della precedente causa di disconoscimento avrebbe sospeso il termine dell’art. 82 LEF per l’inoltro dell’azione così che la stessa sarebbe ancora tempestiva;
che giusta l’art. 83 cpv. 2 vLEF l’azione di inesistenza del debito doveva essere proposta entro dieci giorni dal rigetto dell’opposizione;
che il termine per introdurre l’azione di disconoscimento del debito è un termine legale di perenzione (DTF 109 III 51) e la sua scadenza non può essere prorogata o sospesa;
che con la prima petizione del 22 marzo 1996 l’attore ha effettivamente e tempestivamente provveduto ad inoltrare l’azione di disconoscimento del debito, causa che è poi stata stralciata dai ruoli per perenzione nel dicembre 1998;
che il termine perentorio per l’inoltro della causa di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF essendo nel frattempo spirato, la nuova petizione 23 dicembre 1998 era ed è ampiamente tardiva;
che l’appellante non può nemmeno richiamarsi all’art. 139 CO -e del resto egli neppure menziona tale eventualitàper sostenere la tempestività dell’allegato
27 giugno 1996, l’assegnazione del termine supplementare di cui all’art. 139 CO (che in tal caso sarebbe però stato di soli 10 giorni) potendo entrare il linea di conto unicamente nel caso in cui la causa di disconoscimento di debito era stata mal introdotta (Gilliéron, op. cit., p. 157; DTF 109 III 49; JdT 1985 II 85; IICCA 16 dicembre 1994 in re F. SA/A. SA, 3 aprile 1995 in re A.&G. B. Snc/ I. SA, 18 marzo 1996 in re R./A.), ciò che però non è palesemente il caso nella presente fattispecie;
che le altre censure del ricorrente si riferiscono alla precedente procedura il cui decreto di stralcio non è stato però impugnato ed è cresciuto in giudicato, che il giudizio pretorile viene pertanto confermato, mentre l’appello -che si rivela del tutto infondato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC- deve conseguentemente essere respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 ottobre 1996 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario