Appellant v. Respondent Regarding Legal Aid Denial Based on Real Estate Assets
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, who initiated a claim for damages arising from a traffic accident and subsequently increased the claim, appealed a lower court's rejection of their request for legal aid, arguing they were indigent; however, the appellate court upheld the rejection, reasoning that the appellant failed to meet the statutory requirement of lacking the financial means to cover the costs of the pending litigation because, despite declaring no savings and omitting investment income, evidence showed the appellant held substantial real estate assets, including properties related to the subject of the underlying dispute, and had received prior advances, demonstrating sufficient resources to meet the remaining procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 155 CPC, Art. 157 CPC, Art. 17 LTG, Art. 148 CPC; Appellant v. Respondent Regarding Legal Aid Denial Based on Real Estate Assets: sono a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to impose the costs of the appeal procedure on the appellant due to losing the appeal.
Cited as the relevant provision regarding the conditions for granting legal aid, which was the subject of the appeal, even though the appeal was ultimately rejected on factual grounds related to indigence.
Testo completo
Incarto n. 12.1999.00237 · Lugano 26 gennaio 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa in procedura ordinaria appellabile inc. OA.98.316 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 28 aprile 1998 da
__________
rapp. dall'avv. __________
contro
__________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'308.80 oltre interessi, domanda aumentata a fr. 49'308.-- oltre interessi in sede di replica;
E ora sull’istanza di assistenza giudiziaria introdotta dall'attore il 31 maggio 1999, che il Pretore con decreto 30 novembre 1999 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 10 dicembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza di assistenza giudiziaria;
Mentre la convenuta con osservazioni del 17 dicembre 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
che con petizione 28 aprile 1998 l’attore sostiene di essere stato vittima il 28 febbraio 1997 di un incidente della circolazione, causato da un veicolo assicurato dalla convenuta, che gli avrebbe causato un'incapacità lavorativa, e pertanto un danno economico per perdita di guadagno, oltre a spese di trasferta e spese legali preprocessuali, e torto morale, il tutto per fr. 24'308.80 oltre interessi;
che in replica l'attore ha aumentato la propria domanda a fr. 49'308.-- oltre interessi;
che l'attore, dichiaratosi privo di mezzi, con istanza del 31 maggio 1999 ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo che le domande dell'attore, eccezion fatta per posizioni di danno secondarie ammontanti a complessivi fr. 6'308.80, risulterebbero a questo stadio della causa prive di possibilità di esito favorevole;
che delle argomentazioni dell'appellante -postulante la riforma del decreto pretorile nel senso di ammettere l’istanza di assistenza giudiziariae di quelle della resistente -che propone a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibilisi dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi;
Considerato
in diritto:
che giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza giudiziaria, tranne che nel caso in cui questa non presenti probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
che la questione non va evidentemente posta in astratto, ma bensì con riferimento alle particolarità del caso in esame;
che la causa in questione ha un valore di fr. 49'308.-- oltre interessi, e rientra così nel novero di quelle comprese tra i fr. 20'000.-- e i fr. 50'000.-- ai sensi degli art. 17 LTG e 9 TOA;
che pertanto la tassa di giustizia può essere stimata in fr. 1'500.--, il costo della richiesta perizia in fr. 3'000.-- mentre l'onorario del patrocinatore potrebbe essere aggirarsi sui fr. 5'500.-- per la trattazione dell'intera pratica;
che tuttavia va considerato che la domanda di assistenza giudiziaria non è stata presentata all'inizio della causa, ma ad istruttoria avanzata;
che la domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 155, n. 6), e pertanto essa, se accolta, concederebbe il richiesto beneficio solo a far tempo dal 31 maggio 1999;
che a quel punto l'attore aveva già anticipato fr. 1'000.-- sulla tassa di giustizia e il patrocinatore aveva svolto almeno i 2/3 del proprio mandato;
che pertanto l'onere residuo è di fr. 500.-- di tassa di giustizia, di fr. 1'830.-- di spese di patrocinio e di fr. 3'000.-- di spese peritali, per complessivi 5'530.--;
che a sostegno dell'asserita indigenza, intesa con ciò l'impossibilità di disporre del predetto importo di fr. 5'530.--, l'istante ha prodotto il consueto formulario municipale (doc. V), cui è annessa la dichiarazione d'imposta per il biennio in corso;
che nel formulario l'istante dichiara, contrariamente al vero, di non disporre di risparmi, e nella dichiarazione fiscale egli omette di dichiarare proventi da titoli e capitali;
che egli risulta per contro essere titolare presso il __________ del libretto di risparmio con interesse preferenziale n. __________ (doc. D);
che va inoltre ritenuto che la convenuta ha versato all'attore anticipi per complessivi fr. 6'000.--, importo che l'attore poteva impiegare per finanziare la presente causa;
che secondo la sua dichiarazione d'imposta l'attore, anche prescindendo dalla donazione immobiliare fatta al figlio l'11 giugno 1997, possiede tuttora una sostanza immobiliare di fr. 38'621.--, ampiamente sufficiente per far fronte agli oneri della causa;
che difatti l'attore si professa proprietario di rustici e vigneti, e la causa verte appunto sul tema delle conseguenze finanziarie dell'impossibilità per lui a provvedere alla gestione di questa sostanza;
che egli dichiara infine di vivere in un appartamento di sua proprietà (doc. V, pag. 1);
che in simili circostanze l'attore è ben lungi dal dovere essere considerato indigente ai sensi dell'art. 155 CPC;
che merita pertanto conferma, seppure in base ad un'altra motivazione, la decisione del Pretore di respingere la richiesta di assistenza giudiziaria;
che l'appello deve perciò essere respinto;
che gli oneri di questa procedura seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
10 dicembre 1999 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
sono a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario