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12.1999.222 • TRAC TI 12.1999.222 Generato dall'IA

Creditor Payment Affirmation Despite Procedural Defects

Numero d'incarto 12.1999.222
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal challenging a lower court's decision which had fully granted a creditor's petition, ordering the debtor to pay a sum concerning credit card usage, plus substantial interest. The appellant filed the appeal in German, despite the proceedings being in Italian, and failed to participate in the first instance. The court rejected the appeal primarily because the defense of prescription, raised for the first time on appeal, was procedurally barred, and the appellant's stated financial difficulties were irrelevant to overturning the judgment for payment; furthermore, the court noted that the appellant's lack of comprehension of Italian, the required language for the proceedings, was not a valid ground to contest the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 117 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 321 cpv. 1 litt, art. 321 cpv. 1 litt. b CPC; Creditor Payment Affirmation Despite Procedural Defects: The appellant filed the appeal in German, despite the proceedings being in Italian, and failed to participate in the first instance. The court rejected the appeal primarily because the defense of prescription, raised for the first time on appeal, was procedurally barred, and the appellant's stated financial difficulties were irrelevant to overturning the judgment for payment; furthermore, the court noted that the appellant's lack of comprehension of Italian, the required language for the proceedings, was not a valid ground to contest the judgment.

Parole chiave

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precetto esecutivo lingua della procedura vizio di procedura riconoscimento di debito astratto opposizione al precetto esecutivo danno ai creditori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The court mentioned it was sufficient to examine the appeal under this article because the appeal was entirely unfounded, justifying the rejection.

art. 142 cpv. 3 CPC

This procedural rule regarding the translation of appeals was mentioned, although the court ultimately decided to waive the formal requirement.

art. 321 cpv. 1 litt. b CPC

This rule was cited to explain why the exception of prescription raised for the first time in the second instance could not be examined.

art. 117 cpv. 1 CPC

This article was cited to establish that the appeal proceedings must take place in Italian, which is the official language of the process in Ticino.

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Testo completo

Incarto n. 12.1999.00222 · Lugano 17 novembre 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.555 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 26 luglio 1999 da

__________ contro

__________

che il Pretore, con sentenza 8 novembre 1999, ha integralmente accolto condannando la convenuta a versare all'attrice l'importo di Fr. 11'060.10 oltre interessi al 18% dall'1.7.1999 oltre a Fr. 16'021.85 per interessi scaduti.

Appellante la convenuta la quale con scritto (in lingua tedesca) 15 novembre 1999 si oppone al giudizio di prima istanza.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

che la pretesa creditoria dell'attrice, riconosciuta dal Pretore, si riferisce ad un estratto di conto riguardante l'utilizzo della carta di credito VISA;

che l'appello della convenuta, redatto in lingua tedesca, dovrebbe esserle rinviato per la traduzione come prescrive l'art. 142 cpv. 3 CPC dal momento che il processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 117 cpv. 1 CPC);

che si può tuttavia prescindere da tale incombente formale poiché, già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, il gravame si rivela completamente infondato;

che infatti il non comprendere la lingua italiana non è motivo per opporsi ad una sentenza redatta in tale lingua che, come visto, è quella che la procedura impone per gli atti processuali che si svolgono in Ticino;

che l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata poiché viene sollevata per la prima volta in seconda sede (art. 321 cpv. 1 litt. b CPC), la convenuta non avendo del resto nemmeno partecipato alla procedura avanti al Pretore;

che le allegate precarie condizioni finanziarie non possono essere motivo per inficiare il giudizio di condanna al pagamento di una somma di danaro;

Per i quali motivi

pronuncia

1. L'appello ("Einspruch") 15 novembre 1999 è respinto.

2. Non si prelevano tasse o spese.

3. Intimazione a: __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario