Appeal on Retroactivity of Judicial Assistance Costs Taxation Admissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged a lower court's decision regarding the taxation of judicial assistance costs in a traffic accident claim that had been settled. The appellant contested the ruling that limited the benefit of judicial assistance only to the period following the application date, arguing it should apply retroactively to when work on the client's case began. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the limitation on the start date of judicial assistance benefits was an integral part of the fee taxation decision, which the appellant had already challenged separately before the review board; had the initial admission decision addressed the start date, an appeal might have been appropriate, but as it stood, the matter belonged to the review board for completion of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 158 cpv. 2 CPC, Art. 313bis CPC; Appeal on Retroactivity of Judicial Assistance Costs Taxation Admissibility: The appellant contested the ruling that limited the benefit of judicial assistance only to the period following the application date, arguing it should apply retroactively to when work on the client's case began. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the limitation on the start date of judicial assistance benefits was an integral part of the fee taxation decision, which the appellant had already challenged separately before the review board; had the initial admission decision addressed the start date, an appeal might have been appropriate, but as it stood, the matter belonged to the review board for completion of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible during the preliminary examination.
Mentioned to distinguish the current appeal from the appeal applicable if the starting date of legal aid had been decided in the initial ruling.
Testo completo
Incarto n. 12.1999.00209 · Lugano 26 ottobre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00068 della Pretura di Lugano, sez. 3 promossa con petizione 29 gennaio 1999 da
__________ rappr. dall’ avv. __________ contro
1. __________ 2. __________ 3. __________ rappr. da: __________ ano in materia di risarcimento a dipendenza di incidente della circolazione che è stata stralciata dai ruoli, con decreto 27 luglio 1999, a seguito di transazione tra le parti.
Ed ora sull’appello 22 ottobre 1999 di __________ nei confronti della decisione 12 ottobre 1999 del Pretore di tassazione di conto d’assistenza giudiziaria.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante ha anche presentato ricorso, contro la decisione di tassazione di conto di assistenza giudiziaria, al Consiglio di moderazione;
che egli ritiene, cautelativamente, giustificato anche l’appello contro quella stessa decisione, rispettivamente contro la decisione di concessione di assistenza giudiziaria del 5 maggio 1999 che nulla aveva evidenziato al proposito del momento di inizio (presentazione della relativa domanda) del beneficio dell’assistenza che solo dalle motivazioni della decisione di tassazione ha conosciuto;
che infatti in questa sede contesta la limitazione del beneficio dell’assistenza giudiziaria a far tempo unicamente dal momento della presentazione della relativa domanda e non da quando ha iniziato ad occuparsi della vicenda del cliente rispettivamente dall’inoltro della procedura giudiziaria;
che al proposito cita la giurisprudenza del Tribunale federale in DTF 120 Ia consid. 3e in fine;
che la limitazione di tempo entro il quale l’appellante può beneficiare dell’assistenza giudiziaria è oggetto di precisa motivazione della decisione di tassazione e come tale contribuisce alla determinazione dell’onorario e delle spese dovute al patrocinatore come stabilite in quel pronunciato;
che di conseguenza anche questa censura deve formare oggetto del ricorso al Consiglio di moderazione;
che diversa sarebbe stata la situazione qualora la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria del
5 maggio 1999 si fosse pronunciata anche sull’inizio della decorrenza del beneficio - ciò che non è però avvenuto - con possibilità allora, trattandosi di rifiuto parziale dell’assistenza, di proporre appello ai sensi dell’art. 158 cpv. 2 CPC;
che l’appello, allo stadio attuale della procedura, si rivela così irricevibile e come tale può essere giudicato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che l’incarto va trasmesso al Consiglio di moderazione per la completazione degli atti di sua competenza;
Per i quali motivi
pronuncia
1. L’appello 22 ottobre 1999 è irricevibile.
§. Gli atti relativi sono trasmessi per competenza al Consiglio di moderazione.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione __________
Comunicazione al Consiglio di moderazione e alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il segretario