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12.1999.208 • TRAC TI 12.1999.208 Generato dall'IA

Challenge to Encumbrance List and Machinery Ownership Dismissed

Numero d'incarto 12.1999.208
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed a petition challenging specific items in an encumbrance list concerning real estate and also sought clarification regarding the ownership of machinery and processed materials located on the properties designated for forced sale; the lower court dismissed the petition because the challenge to the encumbrance list was improperly directed against the enforcement office instead of the creditors whose claims were disputed, and the machinery ownership issue was deemed a matter for administrative appeal concerning auction conditions, not a civil action against the enforcement office. The appellate court affirmed the dismissal, reasoning that the action to contest the encumbrance list must correctly target the listed creditors as per the law, and the machinery ownership claim lacked standing against the enforcement office, further noting that any challenge to the office's actions regarding these matters should follow the administrative appeal route, leading to the rejection of the appeal as entirely unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 140 LEF, Art. 313bis CPC, art. 140 LEF (SchKG; Challenge to Encumbrance List and Machinery Ownership Dismissed: The appellate court affirmed the dismissal, reasoning that the action to contest the encumbrance list must correctly target the listed creditors as per the law, and the machinery ownership claim lacked standing against the enforcement office, further noting that any challenge to the office's actions regarding these matters should follow the administrative appeal route, leading to the rejection of the appeal as entirely unfounded.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere sostanza immobiliare licenziamento amministrativo realizzazione forzata di immobili causa civile diretta privilegio d'inventario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was dismissed at the preliminary examination based on this procedural rule.

art. 140 LEF (SchKG)

Cited in the reasoning to support the correctness of the lower court's decision regarding the proper parties for challenging the list of encumbrances, although the final dismissal was based on art. 313bis CPC.

TG

Cited as the basis for imposing judicial fees and costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.1999.00208 · Lugano 26 ottobre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.99.00136 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 24 giugno 1999 da

__________ (rappr. dall’ avv. __________) Contro

intesa alla contestazione di alcune posizioni dell’elenco oneri riguardante i mapp. 31 RFD di __________ e, __________e __________ (parte) RFP di __________ che il Pretore, con sentenza 11 ottobre 1999, ha respinto.

Appellante l’attore il quale con appello (denominato cautelativo) 21 ottobre 1999 chiede la riforma del primo giudizio nel senso che sia accertata la competenza del Pretore a dirimere la vertenza di cui alla petizione con ritorno allo stesso degli atti per nuovo giudizio rispettivamente, qualora fosse ritenuta l’incompetenza del Pretore, l’accoglimento della petizione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in

diritto: che con la petizione 24 giugno 1999, inoltrata nei confronti dell’UEF di Bellinzona, l’attore ha inteso presentare un’azione di contestazione dell’elenco oneri riguardanti alcuni immobili (formanti una cava) di sua proprietà ad __________, dando seguito al termine assegnatogli dallo stesso ufficio con notifica 4 giugno 1999;

che, con la stessa petizione, l’attore ha chiesto che venisse chiarito il rapporto di proprietà sui macchinari e sui materiali lavorati che si trovano sui fondi destinati alla realizzazione forzata;

che il Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto la petizione perché la contestazione dell’elenco oneri doveva essere promossa nei confronti dei creditori iscritti in quell’elenco le cui pretese erano contestate e non contro l’UEF che non ha al riguardo alcuna legittimazione passiva;

che, inoltre, ha ritenuto che la contestazione riguardante la proprietà dei macchinari trovantisi sui fondi in questione riguardasse le condizioni d’asta degli immobili e quindi di competenza amministrativa dell’UEF rispettivamente, in caso di reclamo, della Camera esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza;

che l’appello dell’attore, di non immediata comprensione quanto al contenuto ed alle richieste, sembra dare per scontato che l’azione di contestazione dell’elenco oneri non poteva essere diretta contro l’UEF ma invece nei confronti dei creditori il cui credito era stato contestato;

che, in ogni caso, la sentenza del Pretore è corretta poiché le parti al processo di contestazione dell’elenco oneri sono quelle indicate nel modulo di notifica del termine per promuovere l’azione (art. 140 LEF; SchKG, Häusermann/Stöckli/Feuz, Art. 140, n. 127);

che l’assegno termine dell’UEF di Bellinzonaindicava, del resto, partitamente contro chi l’azione doveva essere introdotta;

che, a parte il fatto che i macchinari della cava non sono indicati nell’elenco oneri percui mal si comprende come possano essere oggetto di un’azione di contestazione rispettivamente che non risultando accessori dei fondi non sono compresi nella vendita forzata, un’eventuale azione di accertamento della loro proprietà dovrebbe essere presentata da chi tale proprietà rivendica e sicuramente non contro l’UEF di Bellinzona ma nei confronti di chi ritiene di esserne proprietario;

che quindi – già per questo motivo ed ancor prima dell’eventuale incompetenza del Pretore che è del resto data poiché nei confronti dell’agire dell’UEF, sempre ammesso che nel caso di specie abbia preso provvedimenti suscettibili di essere impugnati, é consentita la via del reclamo all’ autorità di vigilanza e non dell’azione giudiziaria

– manca qualsiasi legittimazione di entrambe le parti per dibattere, dal punto di vista del diritto civile, della questione;

che l’appello, completamente infondato, può così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

che all’appellante, il quale ha presentato un’azione carente sotto tutti i punti di vista e successivamente un appello completamente infondato in una situazione che qualsiasi ragionevole patrocinatore avrebbe evitato, vanno caricate la tassa di giustizia e le spese;

Per i quali motivi,

vista per le spese la vigente TG

pronuncia: 1. L’appello

21 ottobre 1999 dell’ing. __________ è respinto.

2. La tassa di giustizia di Fr. 300.– e le spese di Fr. 50.– (totale Fr. 350.–) sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario