Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1999.206 • TRAC TI 12.1999.206 Generato dall'IA

Wage Dispute Appeal Converted to Annulment Petition

Numero d'incarto 12.1999.206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court decision concerning a wage and salary dispute where the final principal claim was reduced to CHF 6,415.95 and the counterclaim was CHF 6,444.00; because the value of neither the principal claim nor the counterclaim exceeded the CHF 8,000 threshold, the ruling was not subject to appeal but only to a petition for annulment, and the court, adhering to its established practice which allows for the conversion of an improperly filed appeal into a petition for annulment if the grounds for annulment are apparent, ordered the case file to be transmitted to the Civil Annulment Chamber for competence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15 CPC, Art. 12 CPC; Wage Dispute Appeal Converted to Annulment Petition: Appellante il convenuto il quale, con atto di appello del 14 ottobre 1998, ha richiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza.

Parole chiave

Generato dall'IA
annullamento civile valore litigioso domanda riconvenzionale diminuzione di stipendio rinuncia a pretese di salario ritiro dell'istanza giudiziaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
2.

Order regarding the non-assessment of taxes or costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.1999.00206 · Lugano 5 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. IU.97.109 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 8 ottobre 1997 da

__________ rappr. dall' avv. __________ Contro

__________ rappr. dall' avv. __________, in materia di mercedi e salari con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Fr. 8'334.95 oltre interessi, domanda ridotta in sede di conclusioni a Fr. 6'415.95 oltre interessi.

Domanda avversata dal convenuto che, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'istante al pagamento di Fr. 6'444.- oltre interessi.

Il Pretore, con sentenza 1 ottobre 1999 ha accolto l'istanza per Fr. 5'862.60 oltre interessi e respinto la domanda riconvenzionale.

Appellante il convenuto il quale, con atto di appello del 14 ottobre 1998, ha richiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza.

Considerato

che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai Fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22 LOG);

che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 418 m. 1);

che, per l'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza;

che, con le conclusioni di causa, il valore della domanda, avversata dal convenuto, è stato ridotto a Fr. 6'415.95 mentre la domanda riconvenzionale è stata aumentata a Fr. 6'444.-;

che per stabilire il carattere appellabile o meno della procedura i valori della domanda principale e di quella riconvenzionale non si sommano, determinante essendo l'ammontare delle singole richieste (art. 12 CPC);

che ne discende come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore sia quello del ricorso per cassazione;

che un atto formulato nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é nullo ma può essere esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche implicitamente, risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono violate e il gravame va quindi trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC per sua competenza (Rep.1977, 121;II CCA 17.12.1993 Comunione compr. "Condominio al __________ " c. __________);

che il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II 270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico é impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non é aperta);

Per i quali motivi

decreta

1. L'appello 14 ottobre 1999 di __________ è trasmesso, per competenza, alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.

2. Non si prelevano tasse o spese.

3. Intimazione ai patrocinatori delle parti.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario