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12.1999.199 • TRAC TI 12.1999.199 Generato dall'IA

Swiss Bank Compelled to Respond to Spanish Letters Rogatory

Numero d'incarto 12.1999.199
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court upheld a lower court order compelling a Swiss bank to respond to written international letters rogatory requests from a Spanish court concerning the handling of a specific check and related bank accounts in a civil matter, dismissing the bank's appeal which argued the requests were purely investigatory, involved third parties protected by banking secrecy, and should be suspended pending a related criminal investigation. The court reasoned that the requests, though seeking information from a third party not explicitly listed in domestic procedure, were compatible with international treaty obligations, were sufficiently specific to not be merely investigatory, and that the lower court already adequately protected third-party interests by reserving the bank's right to remain silent regarding non-parties, rendering the secrecy arguments for outright rejection unfounded and making the request for suspension unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 1 CLA, Art. 9 cpv. 2 CLA, Art. 148 CPC, art. 321. cpv. 1 lett. b CPC; Swiss Bank Compelled to Respond to Spanish Letters Rogatory: The court reasoned that the requests, though seeking information from a third party not explicitly listed in domestic procedure, were compatible with international treaty obligations, were sufficiently specific to not be merely investigatory, and that the lower court already adequately protected third-party interests by reserving the bank's right to remain silent regarding non-parties, rendering the secrecy arguments for outright rejection unfounded and making the request for suspension unnecessary.

Parole chiave

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segreto bancario informazioni bancarie terzo non implicato diritto di rimanere sospensione dell'istruzione richiesta di informazioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 9 cpv. 1 CLA
art. 9 cpv. 1 CLA 70)- non conosce tra i suoi mezzi di prova la richiesta di informazioni da un terzo, è pacifico che tale metodo di procedura non è incompatibile con la legge dello Stato richiesto (art.
Art. 9 cpv. 2 CLA
1 CLA 70)- non conosce tra i suoi mezzi di prova la richiesta di informazioni da un terzo, è pacifico che tale metodo di procedura non è incompatibile con la legge dello Stato richiesto (art. 9 cpv. 2 CLA 70), costituendo in definitiva una forma mista tra la testimonianza (art.
Art. 148 CPC
Used to assign procedural costs to the appellant because the appeal was rejected.
art. 321. cpv. 1 lett. b CPC
Used to declare new challenges to the legitimacy of individual letters rogatory questions procedurally inadmissible.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321. cpv. 1 lett. b CPC

Used to declare new challenges to the legitimacy of individual letters rogatory questions procedurally inadmissible.

art. 148 CPC

Used to assign procedural costs to the appellant because the appeal was rejected.

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Testo completo

Incarto n. 12.1999.00199 · Lugano 10 febbraio 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nelle procedure di assistenza giudiziaria in materia di rogatoria internazionale -inc. no. AG.98.00016 e AG.98.00018 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6- promosse con richieste 12 e 14 maggio 1998 da

__________

Nella causa pendente presso quel Tribunale tra __________) contro __________

e nelle quali è coinvolta, in qualità di terzo presso cui si chiede l'assunzione delle prove in via rogatoriale __________ rappr. dall'avv. __________

nelle quali il Segretario assessore, con decreto 28 settembre 1999, si è così pronunciato:

*1. È fatto ordine alla __________ __________ (rappr. dall'avv. __________) di fornire entro 20 giorni allo scrivente giudice le seguenti informazioni, rispondendo per iscritto, fatte salve le riserve di cui ai considerandi, alle sottostanti domande:*

*1.1 Corrisponde al vero che nel mese di luglio 1996 si consegnò in questa Agenzia bancaria l'assegno di cui se ne allega copia, per essere accreditato nel conto n. __________ aperto nel __________*

*1.2 Si indichi l'identità del titolare o titolari del suddetto conto n. __________ aperto all'__________ e che viene indicato nella lettera spedita dalla suddetta Agenzia, di cui se ne allega copia, indicando nello stesso tempo il numero o codice d'identificazione fiscale del titolare o titolari.*

*1.3 Si indichi la data in cui è stato aperto il suddetto conto n. 090000463724 e, se così fosse, la data in cui è stato cancellato.*

*1.4 Se la società mercantile italiana __________., codice d'identificazione fiscale n. __________, ha attualmente o ha avuto conto aperto in qualsiasi agenzia o succursale della __________*

*1.5 Corrisponde al vero che all'inizio del mese di agosto 1996 (all'incirca il giorno 5 del suddetto mese) l'entità __________. di __________ presentò in riscossione l'assegno nominativo n. __________, per un importo di 6'144'000.- pesetas, nei confronti del conto corrente che la Alta __________, ha aperto presso la succursale di __________) Spagna della __________. della Spagna?*

*1.6 Corrisponde al vero che previa verifica da parte della __________ della firma del rappresentante legale della __________., la __________ sollecitò la conformità nel pagamento dell'assegno alla __________. della Spagna?*

*1.7 Corrisponde al vero che dopo che la __________. ebbe dato la sua conformità al pagamento del suddetto assegno, questo venne pagato mediante deposito del suo importo in un conto corrente a nome della __________e? Oppure venne riscosso in contanti da parte del rappresentante della __________.?*

*1.8 Corrisponde al vero che la __________ verificò la firma del rappresentante legale della __________. ed in conseguenza di ciò pagò l'assegno?*

*2. Intimazione al patrocinatore della __________ (Svizzera), nonché al Tribunale rogante.*

Ed ora sull’appello 11 ottobre 1999 della __________ (Svizzera) che chiede, previo il conferimento dell'effetto sospensivo o la sospensione della causa in attesa della decisione concernente la procedura di assistenza giudiziaria in materia penale pendente presso il Ministero pubblico di Lugano (inc. no. Rog. 502/97), la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le richieste rogatoriali presentate dal __________, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti della causa

Considerato

in fatto ed in diritto

chenell'ambito di una causa civile promossa in Spagna dalla __________. nei confronti della __________ (No. __________) il Tribunale spagnolo adito, il __________, ha inoltrato alla competente autorità giudiziaria ticinese 2 istanze rogatorie, chiedendo in sostanza che, per il tramite della Pretura di Lugano, l'__________ (Svizzera) di __________ avesse a pronunciarsi per iscritto su alcune domande aventi per oggetto l'incasso di uno specifico assegno, le modalità del suo accredito su un determinato conto corrente, la titolarità di quel conto rispettivamente volte a chiarire se la __________. avesse a suo tempo intrattenuto delle relazioni bancarie presso quell'istituto di credito, segnatamente con riferimento a quell'assegno;

che __________ (Svizzera) si è opposta alle richieste, formulando tutta una serie di obiezioni;

che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore ha accolto le richieste del tribunale spagnolo, facendo così ordine all'__________ (Svizzera) di rispondere alle domande di cui ai dispositivi 1.1 - 1.8 sopra indicati, ribadendo tuttavia il diritto di quest'ultima al silenzio qualora tali risposte si riferissero a persone che non erano le parti in causa e la banca stessa;

che con l'appello __________ (Svizzera), dopo aver postulato che al gravame fosse concesso l'effetto sospensivo rispettivamente che la presente pratica fosse sospesa in attesa dell'evasione di una rogatoria penale inerente questi medesimi

fatti, ha chiesto che le 2 istanze rogatorie del tribunale spagnolo fossero senz'altro respinte;

che essa, a prescindere dall'ammissibilità o meno del mezzo di prova così richiesto, contesta in sostanza di essere tenuta a rispondere alle varie domande formulate nei suoi confronti: innanzitutto le stesse avrebbero unicamente scopo indagatorio e investigativo, finalità non protette dal CPC ticinese; d'altro canto, l'assegno in questione essendo stato a suo tempo girato, essa di fatto non ha avuto alcuna relazione bancaria con le parti in causa, per cui le domande in questione concernerebbero in realtà terze persone, tutelate dal segreto bancario; nei confronti di queste ultime difetterebbe infine il requisito della "comunanza" del documento, esatto dalla giurisprudenza;

che innanzitutto la richiesta di sospendere la presente procedura in attesa dell'esito della rogatoria penale pendente presso il Ministero pubblico di Lugano, verosimilmente rubricata al no. Rog. 502/97, non si giustifica in alcun modo, dalla documentazione versata agli atti (doc. 2) non potendosi assolutamente evincere l'identità o anche solo una similitudine tra i due procedimenti; tanto più che giusta l'art. 9 cpv. 3 della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA 70, RS 0.274.132) la rogatoria deve essere eseguita d'urgenza, il che sembra escludere la possibilità di una sua sospensione;

che parimenti infondata è la richiesta di respingere nel merito le due istanze rogatorie del tribunale spagnolo;

che in primo luogo, pur essendo vero che il CPC -secondo le cui modalità dovrebbero in linea di principio essere assunte le prove richieste dallo Stato rogante (cfr. art. 9 cpv. 1 CLA 70)- non conosce tra i suoi mezzi di prova la richiesta di informazioni da un terzo, è pacifico che tale metodo di procedura non è incompatibile con la legge dello Stato richiesto (art. 9 cpv. 2 CLA 70), costituendo in definitiva una forma mista tra la testimonianza (art. 227 e segg. CPC) e la prova documentale (art. 197 e segg. CPC);

che inoltre dal tenore delle domande poste non si può assolutamente concludere per l'esistenza di un mero scopo indagatorio o investigativo, non ammesso dal nostro codice di rito (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 ad art. 206), le stesse risultando al contrario perlopiù precise e mirate;

che per quanto riguarda gli interessi dei terzi, a favore dei quali la banca oppone il segreto bancario, è doveroso osservare che questi ultimi -contrariamente a quanto l'appellante sembra riteneresono in realtà già ampiamente protetti dal decreto emanato dal Segretario assessore, il quale nei considerandi del suo giudizio (cui egli fa riferimento nel dispositivo 1) ha esplicitamente ribadito il diritto della banca al silenzio qualora tali risposte si riferissero a persone che non erano le parti in causa e la banca stessa; ciò posto, non torna conto esaminare se, con riferimento a queste persone, difetti o meno il requisito della "comunanza" del documento, ciò che pure osterebbe all'assunzione di quella prova (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4 ad art. 206);

che infine le censure aventi per oggetto la legittimità delle singole domande rogatoriali (appello p. 9), sollevate per la prima volta in questa sede, sono proceduralmente irricevibili (art. 321. cpv. 1 lett. b CPC);

che in definitiva non vi è alcun motivo per riformare il giudizio di prime cure e dunque l'appello deve essere respinto, con accollo all'appellante degli oneri processuali (art. 148 CPC);

che il presente giudizio rende infine priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo postulata nel gravame;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 11 ottobre 1999 di __________ (Svizzera) è respinto.

II. La tassa di giudizio della procedura d’appello in fr. 180.- e le spese in fr. 20.- (totale fr. 200.-) sono a carico dell'appellante.

III. Intimazione a: __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario