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12.1999.198 • TRAC TI 12.1999.198 Generato dall'IA

Labor Dispute: Set-Off Defense Admissibility in Simplified Procedure

Numero d'incarto 12.1999.198
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appellant in a labor dispute, claiming unpaid commissions and pro-rata holiday pay, appealed a lower court decision that declared their counterclaim for set-off (compensation) inadmissible because the claimed amount exceeded the limit for the simplified procedure, effectively preventing consideration of the defense. The appellate court reasoned that a claim of set-off, as a substantive means of extinguishing the principal claim, is intrinsically linked to the main action and does not constitute a separate counterclaim that can be severed or rejected based on procedural value limits, particularly as substantive law (allowing set-off of damage claims stemming from intentional breach) permits it without restriction in this context, thus requiring the lower court to review the merits of the set-off defense.

Regesto Legislator

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Art. 417 lett. d CPC, Art. 323b CO, Art. 323b cpv. 2 CO, Art. 343 cpv. 2 CO, Art. 343 CO, Art. 172 CPC; Labor Dispute: Set-Off Defense Admissibility in Simplified Procedure: The appellate court reasoned that a claim of set-off, as a substantive means of extinguishing the principal claim, is intrinsically linked to the main action and does not constitute a separate counterclaim that can be severed or rejected based on procedural value limits, particularly as substantive law (allowing set-off of damage claims stemming from intentional breach) permits it without restriction in this context, thus requiring the lower court to review the merits of the set-off defense.

Parole chiave

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controversie di lavoro eccezione di compensazione domanda riconvenzionale valore litigioso indennità di vacanze controllo della procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 417 lett. d CPC
Cited in the reasoning section regarding the possibility for the judge to separate the judgment on a counterclaim, which forms the context of the lower court's procedural error being corrected.
Art. 323b CO
di Berna, 1985, art. 323b CO, N.
Art. 323b cpv. 2 CO
Cited in the reasoning section to establish the substantive limit on compensation regarding wage garnishment, supporting the admissibility of the claim in compensation.
Art. 343 cpv. 2 CO
Cited in the reasoning section regarding the purpose of the federal legislator to guarantee a rapid process for disputes under a certain value, which contextualizes the procedural error.
Art. 343 CO
d CPC impone al giudice di disgiungere il giudizio su un'eventuale domanda riconvenzionale "quando questa dia luogo a un'istruttoria troppo lunga in confronto a quella richiesta dalla domanda principale"; norma questa che si attaglia al principio dettato dall'art. 343 CO.
Art. 172 CPC
Cited in the reasoning section regarding the initiative of the party to act in court as they see fit, which supports the decision to admit the compensation exception.
Art. 173 cpv. 5 CPC
Cited in the reasoning section for comparison with the principle of separating a counterclaim, which supports the decision to re-examine the compensation exception on the merits.
Art. 418 CPC
D'altra parte, proprio nelle vertenze di lavoro, in virtù del rinvio di cui all'art. 418 CPC, vale la prerogativa del giudice di poter rifiutare o limitare le prove la cui assunzione ritarderebbe sensibilmente la decisione della lite (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 417 lett. e CPC

Cited in reference to the costs awarded for the appeal proceedings.

TOA

Cited in reference to the costs awarded for the appeal proceedings.

art. 394 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning section regarding the judge's power to limit evidence in labor disputes, which supports the decision to re-examine the compensation exception on the merits.

art. 173 cpv. 5 CPC

Cited in the reasoning section for comparison with the principle of separating a counterclaim, which supports the decision to re-examine the compensation exception on the merits.

art. 172 CPC

Cited in the reasoning section regarding the initiative of the party to act in court as they see fit, which supports the decision to admit the compensation exception.

art. 417 lett. d CPC

Cited in the reasoning section regarding the possibility for the judge to separate the judgment on a counterclaim, which forms the context of the lower court's procedural error being corrected.

art. 343 cpv. 2 CO

Cited in the reasoning section regarding the purpose of the federal legislator to guarantee a rapid process for disputes under a certain value, which contextualizes the procedural error.

art. 323b cpv. 2 CO

Cited in the reasoning section to establish the substantive limit on compensation regarding wage garnishment, supporting the admissibility of the claim in compensation.

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Testo completo

Incarto n. 12.1999.00198 · Lugano 29 ottobre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc. CL.99.57 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1) promossa con istanza 10 agosto 1999 da

__________, (rappr. dall'avv. __________) contro

__________, (rappr. dallo studio legale __________

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'728.20 oltre interessi a titolo di provvigioni non riconosciute e di tredicesima mensilità pro rata temporis;

causa in cui il pretore ha emesso la decisione impugnata con cui ha dichiarato irricevibile la domanda della convenuta intesa all'accertamento di un credito proprio, opposto in compensazione al credito dell'istante;

appellante la convenuta che, con allegato 8 ottobre 1999, propone la riforma della decisione pretorile, ossia la ricevibilità dell'eccezione di compensazione con la conseguente decisione sul merito della lite;

letta la risposta all'appello presentata dall'istante in data 22 ottobre 1999;

preso atto del decreto 12 ottobre 1999 del pretore che accorda effetto sospensivo all'appello;

esaminati gli atti dell'incarto;

considera

in fatto e in diritto:

1. Il contratto di lavoro che ha vincolato le parti dal 1. gennaio 1998 è stato regolarmente rescisso da parte dell'istante per il 31 maggio 1999. Pacifico l'avvenuto pagamento del salario mensile di base, la vertenza concerne le provvigioni del 10% su un importo complessivo di fr. 127'870.- relativo a fatture emesse fino al 31 maggio per mediazioni concluse dall'istante e la tredicesima mensilità pro rata temporis per i primi cinque mesi dell'anno in corso, pari a fr. 833.35.

2. In sede di discussione la convenuta ha chiesto la reiezione dell'istanza, da un lato contestando l'esistenza e l'esigibilità del credito principale, dall'altro, opponendovi in compensazione un credito proprio a titolo di risarcimento danni di fr. 53'325.- per violazione sia del contratto di lavoro, sia dei disposti contro la concorrenza sleale, nonché una pretesa di fr. 2'000.- a titolo di indebito arricchimento, pari alla tredicesima mensilità erroneamente versata all'istante nel dicembre 1998. In particolare la datrice di lavoro, attiva nella consulenza, ricerca e selezione di personale, rimprovera alla lavoratrice di aver svolto negli ultimi tempi di validità del contratto, insieme a una collega anch'essa dimissionaria per la stessa data, attività concorrenziale in favore di un'altra società neocostituita di cui è diventata titolare. In quest'ambito entrambe si sarebbero impossessate di files della __________, ovvero raccogliendo dati utili, come indirizzi, numeri telefonici, ecc., così da poter iniziare su basi acquisite l'attività d'intermediazione per posti di lavoro in tutte le professioni. Preso atto dell'eccezione di compensazione e delle numerose prove prodotte e richieste dalla convenuta, l'istante ha proposto al giudice la disgiunzione delle azioni, invocando l'art. 417 lett. d CPC; domanda cui la convenuta si è opposta, rilevando di aver soltanto sollevato eccezione di compensazione e, in particolare, di non aver formulato azione riconvenzionale.

3. Con la decisione impugnata, il pretore -a dipendenza del valore del credito della convenutarimprovera a quest'ultima di non aver presentato anche una domanda riconvenzionale e osserva che, poiché il valore di tale domanda eccederebbe il limite consentito per la procedura speciale, si sarebbe semmai imposto di presentarla secondo le norme della procedura ordinaria. Egli ha pertanto dichiarato irricevibile la domanda della convenuta, "in quanto intesa all'accertamento di un credito di fr. 53'325.- da porre in compensazione al credito dell'istante".

4. L'appellante, postulando la ricevibilità dell'eccezione da lei sollevata, censura la decisione pretorile, in particolare rilevando l'obbligo del giudice di esaminare -nell'ambito dell'azione derivante da un rapporto di lavoroil merito delle eccezioni intese a ottenere l'estinzione del credito principale.

Della risposta di controparte che chiede la reiezione dell'appello si dirà, se necessario, nel seguito.

5. In linea di massima, i crediti del lavoratore -cui vanno assimilate non solo le pretese salariali ma anche tutte le forme di rimunerazione delle prestazioni lavorative (Rehbinder M., in Comm. di Berna, 1985, art. 323b CO, N. 11)- sono compensabili da parte del datore di lavoro. Vale tuttavia la limitazione secondo cui questi può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile (art. 323b cpv. 2 CO); limitazione che non è data quando -dice la stessa normasi tratta di crediti del datore di lavoro corrispondenti a un danno cagionato intenzionalmente. Ciò che significa che la pretesa posta in compensazione si fonda sull'atto illecito, sul dolo eventuale, ma anche su un'illecita violazione intenzionale del contratto (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 15).

Nel caso concreto quindi, almeno a un primo esame, le pretese della datrice di lavoro opposte in compensazione al credito dell'istante, appaiono compensabili senza limitazioni a dipendenza della causa giuridica su cui si fondano.

6. A un'istanza come quella in esame non può essere soltanto opposto un credito della controparte nell'ambito di una compensazione, ma può essere contrapposta anche una domanda riconvenzionale, il cui ammontare non è tenuto in considerazione nella determinazione del valore litigioso. Tale determinazione, in questo tipo di vertenze, riveste significato particolare poiché il legislatore federale ha inteso garantire un disbrigo rapido, semplice e gratuito a tutte le vertenze di valore minore, ossia dove l'importo conteso non supera fr. 20'000.- (art. 343 cpv. 2 CO). La soluzione di procedura di fronte a un'istanza proposta entro tale limite ma connessa con una riconvenzionale di valore superiore è stata lasciata alla competenza dei Cantoni (Rehbinder, op. cit., 1992, art.

343 CO, N. 14). Nel nostro Cantone, l'art. 417 lett. d CPC impone al giudice di disgiungere il giudizio su un'eventuale domanda riconvenzionale "quando questa dia luogo a un'istruttoria troppo lunga in confronto a quella richiesta dalla domanda principale"; norma questa che si attaglia al principio dettato dall'art. 343 CO. Nulla per contro è previsto per quanto riguarda la compensazione; ma l'apparente omissione -come si vedràè giustificata.

7. Nel caso in esame, la convenuta non ha presentato nessuna domanda riconvenzionale, ma si è limitata a sollevare eccezione di compensazione sulla base di un credito proprio superiore al credito dell'istante. Essa ha con ciò fatto capo all'istituto della compensazione come mezzo di estinzione del credito, offertole dal diritto sostanziale alla stessa stregua di altri, enumerati agli art. 114 segg. CO. L'entità del proprio credito (oltre fr. 50'000.-) non è perciò determinante nella causa, se non nella misura idonea ad estinguere la pretesa dell'istante: è pertanto fuori luogo il rimprovero rivolto dal pretore alla convenuta di non aver proposto una riconvenzionale per l'intero credito da lei vantato, poiché sta all'iniziativa della parte di agire in giudizio come meglio crede (Cocchi/Trezzini, art. 172 CPC, n. 6).

Per quanto concerne la probabile complessità dell'istruttoria -elemento che verosimilmente ha condizionato la decisione pretorile in favore di un'evasione rapida dell'istanzanon può essere escluso che, tirate le somme, non vi sarebbe differenza pratica alcuna fra la trattazione di una domanda riconvenzionale e l'esame del benfondato dell'eccezione di compensazione. Con una differenza concettuale rilevante: che la domanda riconvenzionale è suscettibile di essere disgiunta dalla causa principale poiché può costituire un'azione a sé stante (tant'è che -caduta o ritirata la domanda principalela riconvenzionale rimane pendente: art. 173 cpv. 5 CPC), mentre l'eccezione di compensazione fa parte inscindibilmente della stessa causa; comunque la questione attiene –come già indicato– al diritto federale per cui nessuna norma processuale cantonale potrebbe impedire di far capo all'eccezione di compensazione come mezzo di difesa del diritto sostanziale (JAR 1993, 266 e rif.cit.). D'altra parte, proprio nelle vertenze di lavoro, in virtù del rinvio di cui all'art. 418 CPC, vale la prerogativa del giudice di poter rifiutare o limitare le prove la cui assunzione ritarderebbe sensibilmente la decisione della lite (art. 394 cpv. 2 CPC).

Per quanto fin qui esposto, decretando l'irricevibilità dell'eccezione di compensazione, il pretore ha violato il diritto sostanziale e non ha applicato correttamente le norme di procedura sulle controversie derivanti da contratto di lavoro, finendo così per sottrarsi ai suoi incombenti giurisdizionali. Si impone pertanto che il decreto impugnato venga riformato e la causa sia rinviata al pretore perché ne decida l'esito.

8. A dipendenza della natura del giudizio non si prelevano spese né tassa di giustizia, mentre le ripetibili seguono la soccombenza della resistente in appello.

Per questi motivi,

richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA,

pronuncia: I. L'appello

8 ottobre 1999 di __________ è accolto.

Di conseguenza il decreto 27 settembre 1999 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformato:

*1. L'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta è ricevibile in ordine.*

*§ L'incarto è ritornato al pretore perché proceda nel senso dei considerandi.*

*2. Non si prelevano tasse né spese, mentre l'istante dovrà rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.*

II. Non si preleva nessuna tassa di giustizia. __________ verserà all'appellante fr. 200.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione:

__________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario