Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1999.168 • TRAC TI 12.1999.168 Generato dall'IA

Legal Aid Denial Based on Discrepancy Between Lifestyle and Declared Income

Numero d'incarto 12.1999.168
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought legal aid for a civil claim exceeding 270,000 francs, which the lower court denied based on evidence suggesting the appellant maintained a high standard of living, including residing in a valuable villa and possessing a luxury car, despite claiming limited income from alimony and disability payments. The appellate court upheld the denial, reasoning that the appellant's reported income was insufficient to cover the significant current expenses associated with their lifestyle (rent and car costs alone), indicating undisclosed, substantial resources or a significant discrepancy between declared finances and actual expenditures, thus failing to demonstrate the requisite state of indigence necessary for legal aid, especially when the appellant claims to enjoy such assets.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 155 CPC, Art. 157 CPC, Art. 17 LTG, Art. 148 CPC; Legal Aid Denial Based on Discrepancy Between Lifestyle and Declared Income: The appellate court upheld the denial, reasoning that the appellant's reported income was insufficient to cover the significant current expenses associated with their lifestyle (rent and car costs alone), indicating undisclosed, substantial resources or a significant discrepancy between declared finances and actual expenditures, thus failing to demonstrate the requisite state of indigence necessary for legal aid, especially when the appellant claims to enjoy such assets.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di gratuito patrocinio spese di sostentamento dichiarazione dei redditi pagamento del canone di locazione ristrettezza finanziaria stato di bisogno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 155 CPC

This article governs the conditions for obtaining legal aid, and the appeal concerning this provision was rejected in the operative part.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of court costs, which were imposed on the appellant due to the rejection of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.1999.00168 · Lugano 2 dicembre 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa in procedura ordinaria appellabile inc. OA.98.606 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 21 agosto 1998 da

__________ patr. dall'avv. __________

contro

__________

patr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 270'000.-- oltre interessi;

E ora sull’istanza di assistenza giudiziaria introdotta dall'attore pedissequamente alla petizione, cui la convenuta si è opposta e che il Pretore con decreto 31 agosto 1999 ha respinto;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 10 settembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza di assistenza giudiziaria;

Mentre la convenuta con osservazioni dell'11 ottobre 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.

- se deve essere accolto l’appello

2.

- tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Con petizione 21 agosto 1998 l’attore sostiene di avere agito con la moglie, qui convenuta, nella forma della società semplice per il reclutamento e la formazione di un grande numero di venditori dei prodotti dimagranti __________. La convenuta grazie agli sforzi di entrambi nella costituzione della rete di vendita si approprierebbe di un introito di almeno fr. 400'000.-- all'anno. Capitalizzando il valore dell'operazione, questo dovrebbe essere stimato in almeno fr. 540'000.--, dal che il diritto dell'attore ad una partecipazione pari alla metà di questo importo.

Essendo l'attore privo di mezzi, anche per effetto di un precedente fallimento personale e della procedura di divorzio in corso, egli con la petizione, peraltro introdotta personalmente, ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria.

B. La convenuta con osservazioni del 7 settembre 1998 si è opposta alla richiesta di assistenza giudiziaria contestando l'esistenza sia del requisito dell'indigenza che di quello della possibilità di esito favorevole per la causa.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo che l'attore non sia insolvente, atteso che egli risiederebbe in una villa di notevole pregio, ricorrerebbe all'aiuto di una donna delle pulizie e di un giardiniere e risulterebbe essere detentore di una vettura Jaguar Daimler.

D. Con l’appello l’attore ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di ammettere l’istanza, sostenendo che pur non avendo prodotto documenti comprovanti l'asserita indigenza, egli avrebbe richiamato ben 5 incarti giudiziari completi di documenti e atti istruttori, dai quali risulterebbe la sua situazione economica.

Quo agli elementi evidenziati dal Pretore, la pigione della casa d'abitazione ammonterebbe a fr. 2'250.-- al mese, la donna delle pulizie non ci sarebbe più, il giardiniere interverrebbe solo occasionalmente e la vettura avrebbe un valore inferiore a fr. 10'000.--.

E. Delle osservazioni 11 ottobre 1999 della convenuta, che propone a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

1. Giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza giudiziaria, tranne che nel caso in cui questa non presenti probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC).

La questione non va posta in astratto: la causa in questione ha un valore di fr. 270'000.-- oltre interessi, e rientra così nel novero di quelle comprese tra i fr. 200'000.-- e i fr. 500'000.-- ai sensi degli art. 17 LTG e 9 TOA. Ciò significa che la tassa di giustizia può essere stimata in fr. 3'500.--, mentre l'onorario del patrocinatore potrebbe essere aggirarsi sui fr. 18'000.-- qualora egli avesse seguito la pratica in ogni sua fase, il che non è però il caso, essendo il patrocinio iniziato solo allo stadio della replica, il che giustifica senz'altro la riduzione a circa fr. 15'000.-- del presumibile onorario.

Tenuto conto del fatto che l'attore ha chiesto l'assunzione di una perizia, il cui costo può prudenzialmente essere stimato in fr. 5'000.--, ne consegue un onere complessivo di circa fr. 23'500.--.

2. L'impossibilità di far fronte ai costi della lite -questo è in concreto il tema litigiosonon deve evidentemente solo essere affermata, ma deve corrispondere alla situazione sostanziale del richiedente e deve essere da lui (come ogni altro elemento di fatto invocato nel processo) dimostrata in causa. L'indispensabile premessa che permette al giudice di maturare con serenità il convincimento del sussistere della pretesa indigenza deve però essere un comportamento del richiedente assolutamente trasparente e congruente, sia nella conduzione della propria esistenza economica che nell'esposizione al giudice della propria situazione.

3. Questo non è manifestamente il caso dell'istante: da qualsiasi parte si tenti l'approccio alla comprensione della sua complessa situazione economica ci si trova confrontati con il paradosso per cui a fronte di asserite entrate mensili limitate a fr. 2'309.-- di alimenti percepiti dalla moglie e di fr. 810.-- di rendita di invalidità (per un totale perciò di fr. 3'119.-- mensili; cfr. petizione, punto 7, pag. 4), egli riesce nondimeno a far fronte al canone di locazione della villa di __________ di fr. 2'250.-- mensili (doc. 41) e ai costi di manutenzione della proprietà, stimati da una società immobiliare, su richiesta dell'avv. __________, suo patrocinatore nella causa di divorzio, in fr. 17'000.--/fr. 20'000.-- annui (doc. 27), comprensivi, si presume, anche dei costi della donna delle pulizie e del giardiniere.

Egli dispone inoltre per i suoi spostamenti di una lussuosa vettura Daimler, del valore a nuovo di fr. 111'300.-- (doc. 10), che la signora __________ avrebbe acquistato il 23 aprile 1997, di prima mano e con 102'000 km percorsi (doc. 8), al prezzo di fr. 30'000.-- (doc. 8), al solo scopo di concederla immediatamente in comodato per tempo indeterminato al qui attore (doc. 9). A prescindere dal fatto che se così fosse (cioè se la vettura non gli appartenesse) l'attore non avrebbe necessità di affermare nell'appello (pag. 6), contrariamente a verità, che la vettura ha ora percorso 180'000 km (cfr. il doc. 10 allestito sulla base dell'affermazione di una percorrenza annua inferiore a 10'000 km) e che essa è di terza mano e vale solo fr. 10'000.--, il solo pagamento dei costi di gestione ordinaria può ragionevolmente essere stimato in circa fr. 500.-- al mese.

Se ne ha perciò una situazione, in base a questi pochi parametri, per cui l'attore a fronte di entrate per fr. 3'119.-- mensili, ha uscite correnti di circa fr. 4'500.-- per le sole voci abitazione ed autovettura (che oltretutto non gli necessita nell'asserita situazione di disoccupazione e non collocabilità), escluse perciò altre significative posizioni di spesa legate ad esigenze elementari quali l'alimentazione, le cure mediche, ecc.

Ben si comprendono perciò la perplessità e le incertezze del giudice del divorzio nel determinare l'effettivo reddito del qui attore, tali da fargli attribuire -per far quadrare i contiun reddito definito "inufficiale" o "ipotetico" di ulteriori fr. 4'000.-- al mese (doc. 44: decreto cautelare 1° maggio 1998, pag. 7).

Siffatto computo appare ragionevole: in difetto di una simile somma -che evidentemente gli consentirebbe di far fronte alle spese di causal'attore non potrebbe mantenere l'attuale tenore di vita; d'altro canto l'attore non sa offrire delle alternative verosimili all'esistenza di ulteriori entrate o di sostanza liquida, non potendo essere accettata come tale quella per cui vi sarebbero terzi che ripetutamente accetterebbero di effettuare in suo favore degli ingenti mutui privi, in questa situazione, di qualsiasi prospettiva di restituzione ed accesi con la finalità di mantenere un tenore di vita manifestamente superiore alle proprie possibilità.

D'altro canto, se tale disponibilità di terzi (p. es. __________ o l'avv. __________) esiste effettivamente, allora queste possibilità di credito vanno computate come un elemento immateriale della sostanza dell'attore, che, prima di far capo al denaro pubblico, è tenuto a ricorrere a questi canali, laddove per una volta la richiesta di mutuo sarebbe giustificata da motivazioni migliori del desiderio di mantenere un tenore di vita incompatibile con le proprie asserite possibilità.

4. In simili circostanze è evidentemente inutile procedere ad ulteriori atti istruttori sulla situazione economica dell'attore, non potendo essere prospettate risposte differenti da quelle fornite nell'interrogatorio formale della causa di stato, né può essere conferita credibilità alcuna alle contraddittorie affermazioni dell'autorità comunale.

In ogni caso, nell'ottica della concessione dell'assistenza giudiziaria per la presente causa l'esigenza della piena comprensione della situazione dell'attore non è imprescindibile, essendo sufficiente la motivazione per cui la causa deve essere primariamente finanziata dalla rinuncia all'attuale tenore di vita, per esempio riducendo di fr. 1'500.-- al mese le spese per la pigione e di ulteriori fr. 1'500.-- al mese quelle per la manutenzione dell'ente locato.

Se l'appellante vuole continuare a definirsi "fortunato" per il fatto che vive "in una bella e grande casa" (appello, pag. 6), è certamente libero di farlo, ma è chiaro che simile fortuna non può essere cumulata con il beneficio dell'istituto di cui egli qui tenta di abusare.

Tanto basta per pronunciare la reiezione del gravame.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

10 settembre 1999 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 280.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 300.--

sono a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- per ripetibili d’appello.

III.

Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario