Bowling Alley Rent Overpayment Appeal Dismissed as Untimely
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the refund of CHF 217,000 in allegedly overpaid rent for a bowling alley dating back to March 1991, following a lower court dismissal of the claim. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late, reasoning that in tenancy disputes, the appeal deadline is 10 days, judicial holidays do not suspend this period, and the appeal filed on September 7, 1999, was clearly beyond the deadline calculated from the presumed service of the judgment on August 20, 1999.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 411 cpv. 2 CPC, Art. 412 cpv. 2 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 148 CPC; Bowling Alley Rent Overpayment Appeal Dismissed as Untimely: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late, reasoning that in tenancy disputes, the appeal deadline is 10 days, judicial holidays do not suspend this period, and the appeal filed on September 7, 1999, was clearly beyond the deadline calculated from the presumed service of the judgment on August 20, 1999.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the 10-day term for filing appeals in tenancy disputes, which governed the finding of inadmissibility due to tardiness in order 1.
This procedural rule was cited as the basis for dispensing with notifying the opposing party due to the inadmissibility of the appeal in order 1.
This article governs the imposition of costs, which are applied to the appellant in order 2.
Testo completo
Incarto n. 12.99.00163 · Lugano 13 settembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Bettelini, vice-cancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.98.198 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 2 luglio 1998 da
rappr. dall’ avv. __________ contro
__________ rappr. dall’ avv. __________ in materia di locazione con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 217’000.- a valere quale restituzione del maggior canone di locazione pagato a far tempo dal marzo 1991 per la locazione di un bocciodromo, annesso al __________, del quale non ha avuto il godimento.
Il Pretore, con sentenza 19 agosto 1999 relativa anche ad altre procedure di locazione connesse pendenti tra le parti, ha respinto la domanda creditoria dell’istante.
Ed ora sull’appello 7 settembre 1999 di __________ nei confronti del dispositivo della sentenza del Pretore che respinge integralmente l’istanza 2 luglio 1998.
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che nelle procedure per le controversie in materia di locazione - come è indubitabilmente quella sottoposta a giudizio, portata del resto correttamente e preventivamente alla cognizione dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione che sulla questione ha deciso con pronuncia 29 maggio 1998 e proseguita al Pretore con l’istanza che ci occupa - il termine per la presentazione dei mezzi di impugnazione è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC) e le ferie giudiziarie non interrompono il decorso dei termini (art. 412 cpv. 2 CPC);
che la sentenza del Pretore, qui impugnata, è stata intimata al patrocinatore della ricorrente il
19 agosto 1999 e quindi ricevuta presumibilmente e senza contraria indicazione della stessa appellante, il giorno successivo 20 agosto 1999;
che l’appello è stato spedito il giorno 7 settembre 1999, quindi ben oltre la scadenza di legge;
che non torna conto dover indagare sul reale momento della ricezione della sentenza poiché, anche se l’invio raccomandato fosse rimasto giacente per i sette giorni come ai regolamenti postali, l’appello si rivelerebbe ugualmente tardivo;
che ne discende come l’appello deve essere dichiarato irricevibile senza necessità, per economia di giudizio (art. 313bis CPC), di doverlo intimare alla controparte;
Per i quali motivi
visti gli art. 411 e 412 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia
1. L’appello 7 settembre 1999 __________ è irricevibile per tardività.
2. La tassa di giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico dell’appellante.
3. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario