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12.1999.160 • TRAC TI 12.1999.160 Generato dall'IA

Claimant's Withdrawal After Payment: Liability for Litigation Costs

Numero d'incarto 12.1999.160
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The lower court dismissed a collection action after the claimant withdrew the case because the defendant had paid the claimed amount, consequently ordering the defendant to bear the litigation costs due to their implied acquiescence. The appellate court accepted the defendant's appeal, reasoning that when a claimant obtains payment after filing suit but then merely withdraws the claim without explicitly seeking a judgment of acquiescence, the claimant is considered the party that desisted and should therefore be responsible for the associated court costs, thereby overturning the lower court's cost assessment against the defendant.

Regesto Legislator

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art. 352 CPC, art. 77 CPC; Claimant's Withdrawal After Payment: Liability for Litigation Costs: The appellate court accepted the defendant's appeal, reasoning that when a claimant obtains payment after filing suit but then merely withdraws the claim without explicitly seeking a judgment of acquiescence, the claimant is considered the party that desisted and should therefore be responsible for the associated court costs, thereby overturning the lower court's cost assessment against the defendant.

Parole chiave

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accollo delle spese azione creditoria ritiro delle conclusioni civili recupero delle spese esecutive credito in esecuzione mancato anticipo delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 CPC

This article was cited in the preamble to the decision and is the procedural basis for the appeal regarding costs.

art. 77 CPC

This article was cited in the preamble to the decision, likely related to the general procedure of the court.

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Testo completo

Incarto n. 12.1999.00160 · Lugano 22 ottobre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00118 della Pretura di Lugano promossa con petizione 15 febbraio 1999 da

contro

__________

per ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 59’985.85 oltre interessi e spese che il Pretore, con decreto 23 agosto 1999, ha stralciato dai ruoli caricando alla parte convenuta la tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 300.- .

Appellante la parte convenuta la quale, con atto di opposizione (recte appello) 3 settembre 1999, chiede la riforma del giudizio riguardante le spese nel senso che non sia tenuta a pagare tasse e spese di giudizio; mentre la parte attrice non ha presentato osservazioni all’appello.

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in

diritto che, nel caso concreto, lo stralcio della causa è avvenuto a seguito della comunicazione con la quale la parte attrice ha dichiarato di ritirare la causa motivando tale sua decisione con il fatto che la parte convenuta aveva provveduto a pagare il dovuto;

che, per quanto riguarda le spese dello stralcio, il Pretore ha ritenuto che, avendo pagato, la parte convenuta risultava acquiescente in causa e quindi debitrice degli oneri processuali;

che quest’ultima si oppone al pagamento di tali spese;

che la decisione che, con il decreto di stralcio, decide su spese e ripetibili è appellabile (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 352 n. 12);

che l'istante che ha inoltrato una causa creditoria ed ottenuto successivamente il pagamento da parte del convenuto deve, per ottenere la rifusione di spese e ripetibili, chiedere l'accoglimento della sua azione per acquiescenza (rappresentata dal pagamento) e non limitarsi a ritirare l'istanza poiché in tal caso risulta recedente e quindi soccombente (CCC 28 ottobre 1996 S. c. Immobiliare C. SA);

che la parte attrice ha semplicemente ritirato la propria domanda e la giustificazione del suo atteggiamento non sorretta da precisa domanda di condanna per acquiescenza non permette di obbligare la controparte al pagamento delle spese che vanno invece lasciate a carico della parte, che con il proprio atteggiamento processuale, si è dimostrata desistente;

Per i quali motivi

visti gli art. 77 e 352 CPC

pronuncia: 1. L’appello

3 settembre 1999 __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2 del decreto di stralcio 23 agosto 1999 del Pretore di Lugano viene così riformato:

*2. La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 300.-, già anticipate dalla parte attrice, rimangono a suo carico.*

2. Non si prelevano tasse o spese per questo giudizio.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario