Architect v. Developers: Joinder and Venue Determination for Unpaid Fees
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court considered a request to join two separate lawsuits, both brought by an architect against two individuals regarding unpaid architectural fees for a single construction project. The defendants argued for joinder because they were jointly liable under a single contract, constituting optional co-litigation, and the plaintiff could have initiated a single action in one jurisdiction under the relevant code article. The court agreed that joinder was permissible because the claims derived from a common legal act, and finding that the construction work occurred in the district of Bellinzona, the court ordered the consolidation of the case pending in Riviera with the case pending in Bellinzona, deeming Bellinzona the most appropriate forum for conducting the evidentiary proceedings, and assessed the associated costs against the plaintiff for failing to consolidate the actions initially.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 litt, Art. 44 CPC, Art. 42 CPC, art. 17 litt. e) CPC, art. 66 al. 1 LTF; Architect v. Developers: Joinder and Venue Determination for Unpaid Fees: The defendants argued for joinder because they were jointly liable under a single contract, constituting optional co-litigation, and the plaintiff could have initiated a single action in one jurisdiction under the relevant code article. The court agreed that joinder was permissible because the claims derived from a common legal act, and finding that the construction work occurred in the district of Bellinzona, the court ordered the consolidation of the case pending in Riviera with the case pending in Bellinzona, deeming Bellinzona the most appropriate forum for conducting the evidentiary proceedings, and assessed the associated costs against the plaintiff for failing to consolidate the actions initially.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court granted the request to join the two pending cases based on this article.
The court imposed costs on the plaintiff for having initiated separate proceedings where joinder was possible under this provision.
This article was cited in the reasoning to establish the prerequisite of common factual basis (litisconsorzio) necessary for the application of art. 44 CPC, though it is not the direct ground for the final order of joinder.
This provision is implicitly referenced by the mention of 'vigente TG' (current Tariff for judicial costs) which governs the imposition of costs in the dispositive order.
Testo completo
Incarto n. 12.99.00154 · Lugano 9 settembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Bettelini, vice-cancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di congiunzione presentata il 26 agosto 1999 da
__________ __________ entrambi rappr. dall’ avv. __________
riguardante le cause ordinarie appellabili contro di loro promosse singolarmente alle Preture di Bellinzona (inc. OA.99.99) e di Riviera (inc. OA.99.21) dall’
__________ rappr. dall’ avv. __________ con la quale gli istanti chiedono che le due procedure vengano congiunte al foro di uno dei due litisconsorti convenuti e meglio a quello di Bellinzona.
Viste le osservazioni 7 settembre 1999 della controparte il quale consente con la congiunzione delle cause avanti al Pretore del distretto di Bellinzona.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in diritto
che gli istanti sono stati convenuti singolarmente e distintamente dall’arch. __________, ognuno avanti alla Pretura del suo domicilio, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo di Fr. 13’927.90 oltre interessi pari al saldo per l’onorario d’architetto preteso dovuto per l’attività nella progettazione e costruzione di una casa d’abitazione a __________;
che gli istanti giustificano la loro domanda di congiunzione per il fatto che essi, processualmente, rappresentano un litisconsorzio facoltativo dal momento che il contratto d’architetto era stato sottoscritto da entrambi;
che l’attore nel merito, ritenendo le controparti quali debitori solidali e quindi litisconsorti, avrebbe potuto presentare una sola petizione contro entrambi, al foro di una sola di esse - quindi ad un unico Pretore - in forza della norma dell’art. 17 litt.
e) CPC, senza dover appesantire la procedura con lo scontato inoltro dell’istanza di congiunzione;
che l’art. 44 CPC permette alla Camera civile di pronunciare, su istanza di parte, la congiunzione, al foro di uno dei litisconsorti, di cause pendenti avanti a giudici diversi;
che esiste litisconsorzio tra pluralità di attori o convenuti quando si discute di pretese diverse che derivano da un fatto o da un atto giuridico comune (art. 42 CPC);
che l’identità della fattispecie sulla quale poggiano le due cause da congiungere non è contestata;
che acquisito così il principio della congiunzione bisogna decidere la questione del foro che dev’essere quello di uno dei litisconsorti;
che, nel caso di specie, è evidente come la congiunzione debba farsi al foro di Bellinzona luogo dove sono avvenuti i lavori e dove più facilmente può essere svolta l’istruttoria di causa;
che la tassa di giustizia e le spese di questo pronunciato sono lasciate a carico dell’attore nel merito che, applicando la disposizione dell’art. 17 litt. e) CPC, avrebbe potuto e dovuto evitare la inevitabile presentazione della domanda di congiunzione mentre non si assegnano ripetibili a qui istanti dal momento che la controparte ha aderito alla domanda;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
ordina
1. L’istanza 26 agosto 1999 di __________ e __________ è accolta e di conseguenza la causa ordinaria promossa dall’arch. __________ contro __________ alla Pretura di Riviera è congiunta a quella promossa dallo stesso contro __________ alla Pretura di Bellinzona.
2. La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 150.-) sono a carico dell’arch. __________.
3. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Riviera (inc. no. OA.99.21) e alla Pretura di Bellinzona (inc. no. OA.99.99).
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario