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12.1999.124 • TRAC TI 12.1999.124 Generato dall'IA

Cost Award Revision Following Petition Withdrawal in Enforcement Annulment Case

Numero d'incarto 12.1999.124
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the lower court's award of CHF 750 in legal costs following the withdrawal of the appellant's petition, which sought annulment of an enforcement proceeding for CHF 500,000, arguing that the cost calculation was insufficient due to an inappropriately low hourly rate and insufficient time assessment. The appellate court ruled that the withdrawal constituted ultimate failure for cost purposes, affirmed the use of a blended rate formula due to the premature end of the case, but increased the hourly rate from CHF 150 to CHF 220, estimating the necessary time expenditure at 8 hours, which resulted in an upward revision of the recoverable costs to CHF 3,300, while rejecting claims of preferential treatment toward the original petitioner and issuing a formal admonition against such unfounded accusations.

Regesto Legislator

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Art. 85a LEF, Art. 77 CPC, Art. 11 TOA, Art. 9 TOA, Art. 148 CPC; Cost Award Revision Following Petition Withdrawal in Enforcement Annulment Case: The appellate court ruled that the withdrawal constituted ultimate failure for cost purposes, affirmed the use of a blended rate formula due to the premature end of the case, but increased the hourly rate from CHF 150 to CHF 220, estimating the necessary time expenditure at 8 hours, which resulted in an upward revision of the recoverable costs to CHF 3,300, while rejecting claims of preferential treatment toward the original petitioner and issuing a formal admonition against such unfounded accusations.

Parole chiave

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spese di esecuzione ritiro dell'istanza giudiziaria tassazione delle spese ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione utile mancato anticipo delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Applied to determine that the appeal costs follow the preponderant failure of the defendant/respondent.

art. 9 TOA

Cited during reasoning concerning the calculation of the ad valorem fee, which was ultimately confirmed in the decision.

art. 11 TOA

Cited as the basis for using the combined ad valorem/ad horam formula when calculating the respondent's fees due to the premature withdrawal of the main action.

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Testo completo

Incarto n. 12.99.00124 · Lugano 17 agosto 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa appellabile in procedura accelerata OA.99.7 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 20 gennaio 1999 da

__________

rappr. dall'avv. __________ contro

__________

rappr. dallo studio legale __________

con cui l’attore ha chiesto ex art. 85a LEF l’annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

Causa ritirata il 20 maggio 1999 dall’attore e stralciata dal ruolo dal Segretario assessore con decreto 21 maggio 1999, con cui ha attribuito al convenuto fr. 750.-- per ripetibili;

Appellante il convenuto, che con gravame del 1° giugno 1999 chiede l’aumento dell’indennità ripetibile a fr. 4’120.--;

Gravame al quale l’attore con osservazioni 16 luglio 1999 si oppone;

Letti ed esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto

che con la petizione fondata sull’art. 85a LEF l’attore ha chiesto l’annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio di cui al PE del 29 ottobre 1996 per fr. 500’000.-- oltre interessi;

che il convenuto si è opposto a tale domanda con risposta 1° febbraio 1999;

che il 14 aprile 1999 ha avuto luogo l’udienza preliminare;

che il 20 maggio 1999, prima del compimento di altri incombenti, il patrocinatore dell’attore, alla luce della recente sentenza DTF 125 III 149, ha dichiarato di ritirare l’azione, destinata all’insuccesso;

che il 21 maggio 1999 il Segretario assessore ha stralciato la causa dai ruoli, gravando il procedente di fr. 750.-- di ripetibili, calcolate secondo la nota formula che media l’onorario ad valorem con quello ad horam;

che contro tale indennità insorge l’appellante, postulandone l’aumento a fr. 4’120.--;

che egli, adducendo un trattamento preferenziale da parte della Pretura nei confronti dell’attore, invoca l’applicazione di una tariffa oraria di fr. 220.-- e con un dispendio di tempo di 10 ore;

che l’attore nelle proprie osservazioni del 16 luglio 1999 si oppone al gravame;

Considerato

in diritto

che a questo stadio della causa è del tutto pacifica la soccombenza dell’attore quo all’azione da lui incoata, e conseguentemente il suo obbligo alla corresponsione di adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20 maggio 1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA);

che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione è infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998 in re S. SA/D.);

che a giusta ragione, stante la prematura cessazione della lite a seguito della desistenza dell’attore, il Segretario assessore, in applicazione dell’art. 11 TOA, si è avvalso nel computo delle ripetibili della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (II CCA 9 luglio 1998 in re G./N. SA, 20 maggio 1998 citata);

che il Segretario assessore ha in concreto accordato un onorario orario di soli fr. 150.--;

che tale importo viene giustamente criticato dal ricorrente, non essendo più il minimo della TOA consono alle odierne circostanze;

che può invece essere accolta la proposta dell’appellante di un onorario di fr. 220.-- all’ora, importo sostanzialmente in linea con la recente giurisprudenza di questa Camera in materia di ripetibili (II CCA 9 luglio 1998 citata,

20 maggio 1998 citata, in cui sono stati computati fr. 250.-- all’ora);

che nemmeno l’indicazione da parte del Segretario assessore di un dispendio di tempo di sole 3 ore -neppure sufficienti alla redazione dell’allegato di rispostapuò essere condivisa; dovendosi considerare che l’attività del resistente non si è limitata al solo allegato introduttivo e alla presenza all’udienza preliminare, ma ha necessariamente comportato il pregresso studio del merito della vertenza ed almeno un colloquio con il mandante;

che sulla base degli atti il dispendio orario può pertanto essere quantificato in circa 8 ore;

che l’onorario ad horam è perciò di fr. 1’760.--;

che nella commisurazione dell’onorario ad valorem il convenuto critica l’applicazione della percentuale minima del 5% di cui all’art. 9 TOA, ritenendo che la problematica relativa all’applicazione dell’art. 85a LEF e la complessità della fattispecie giustificherebbero invece l’applicazione della percentuale media del 6,5%;

che le argomentazioni del convenuto sono infondate, stante l’ampio potere di apprezzamento di cui dispone il giudice;

che va in effetti considerato che il valore di causa di fr. 500’000.-- costituisce l’importo massimo al quale si applicano le percentuali comprese tra il 5% e l’8% di cui all’art. 9 TOA;

che quindi con un valore di causa anche solo di un franco superiore l’onorario si sarebbe situato tra il 4% e il 7%;

che in tal caso il 5% costituirebbe un onorario medio, compatibile con le particolarità della causa;

che ciò conferma l’assunto per cui in presenza di valori massimi è opportuno applicare aliquote minime, o prossime al minimo;

che va quindi confermato l’onorario ad valorem di fr. 25’000.-- ritenuto dal Segretario assessore;

che l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce su queste basi ad un importo per ripetibili di fr. 3’300.--;

che le irrilevanti argomentazioni del ricorrente circa un presunto trattamento preferenziale che sarebbe stato riservato all’attore dalla Pretura di Mendrisio-Nord o dal Segretario assessore non trovano riscontro alcuno negli atti, e costituiscono pertanto solo l’espressione di riprovevole maldicenza da parte del convenuto;

che la parte ed il suo patrocinatore sono formalmente diffidati dall’esprimere in futuro simili gratuite accuse;

che l’appello è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono;

che le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la preponderante soccombenza del resistente (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 1° giugno 1999 __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 21 maggio 1999 del Segretario Assessore della pretura di Mendrisio-Nord viene così riformato:

2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’attore rifonderà alla controparte fr. 3’300.-- per ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 180.- di tassa di giustizia e in fr. 20.- di spese (totale fr. 200.-), già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico dell’attore, che rifonderà a controparte fr. 100.-- par parte di ripetibili di appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario