Appeal Regarding Security After Attachment Order: Jurisdiction and Admissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that partially granted a request for security following an attachment order issued in 1991, requiring the appellant to post security of 800,000 CHF, arguing the request should be entirely dismissed. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the procedure for demanding security under the relevant federal law, even for an older attachment, is now governed by the summary procedure under cantonal law, and appeals concerning such matters must be directed to the Execution and Bankruptcy Chamber, not the Civil Chamber, despite the issue involving new procedural laws coming into force after the original attachment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273 cpv. 1 LEF, Art. 273 LEF, Art. 279 cpv. 1 vLEF, Art. 278 LEF, Art. 20 LALEF, art. 14 e 22 lett.c LOG; Appeal Regarding Security After Attachment Order: Jurisdiction and Admissibility: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the procedure for demanding security under the relevant federal law, even for an older attachment, is now governed by the summary procedure under cantonal law, and appeals concerning such matters must be directed to the Execution and Bankruptcy Chamber, not the Civil Chamber, despite the issue involving new procedural laws coming into force after the original attachment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the procedural rules that determine the competent appellate authority for the appeal (which was deemed inadmissible).
Cited as part of the procedural rules that determine the competent appellate authority for the appeal (which was deemed inadmissible).
Cited as part of the procedural rules that determine the competent appellate authority for the appeal (which was deemed inadmissible).
Testo completo
Incarto n. 12.99.00115 · Lugano 1 giugno 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire sull’istanza di prestazione di garanzia a seguito di sequestro (inc. no. OA.96.161 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città) del 22 marzo 1999 promossa da
__________ rappr. dall’ avv. __________ contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
che il Pretore, con decreto 11 maggio 1999, ha parzialmente accolto obbligando la parte convenuta a fornire una garanzia, ex art. 273 cpv. 1 LEF, di Fr. 800’000.- .
Ed ora sull’appello introdotto a questa Camera dalla parte convenuta la quale, con atto di appello 25 maggio 1999, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente la domanda di cauzione di controparte.
Letti ed esaminati gli atti.
Considerato
che il sequestro cui fa riferimento la chiesta garanzia è stato ordinato il 18 giugno 1991, quindi prima della revisione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 16 dicembre 1994, quando contro il decreto di sequestro rispettivamente contro la decisione di garanzia ex art. 273 LEF non era ammesso alcun rimedio ordinario di diritto federale (art. 279 cpv. 1 vLEF; DTF 80 III 35), né ne prevedeva uno - ordinario o straordinario - il diritto cantonale ticinese (cfr. Rep. 1986, p.265 per il decreto di sequestro, giurisprudenza tuttavia modificatasi più tardi, con l’ammissione del rimedio dell’appello contro il *rifiuto* del sequestro, in Rep. 1996, p. 99; sulla garanzia cfr. Rep. 1990, p.304);
che l’istanza di garanzia è stata tuttavia decisa l’11 maggio 1999, dopo quindi l’entrata in vigore (il 1° gennaio 1997) della novella legislativa federale, rispettivamente dopo l’entrata in vigore (il 6 giugno 1997) della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) del 12 marzo 1997;
che le nuove disposizioni procedurali trovano pertanto applicazione alla presente procedura;
che la garanzia ex art. 273 LEF (rispettivamente un suo adeguamento) può essere chiesta anche successivamente al sequestro (ciò che per altro era possibile anche nel diritto previgente, cfr. DTF 113 III 94, 112 III 112, 107 III 32 cons. 3 e rif.ivi): e meglio nell’ambito della pedissequa (eventuale) procedura di opposizione ex art. 278 LEF (con il rilievo che anche il creditore - cui tuttavia è preclusa la via dell’opposizione - potrà postulare la riduzione o la liberazione della garanzia già prestata in occasione della discussione
sull’opposizione chiesta dal debitore o dal terzo, cfr. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n.29 ad art. 273 LEF;; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, §51 n.68 p.420); oppure - nell’ipotesi che non sia già pendente una procedura di opposizione ex art. 278 LEF rispettivamente, come in concreto, che non vi sia mai stata alcuna procedura di opposizione - nell’ambito di una procedura a sé stante (cfr. Stoffel, op.cit., n.24 ad art. 273 LEF; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.83 p.422; Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l’Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p.83 ss.);
che questa procedura, nel Cantone Ticino, è pure retta dall’art. 20 LALEF, l’assenza in tale norma dell’indicazione esplicita dell’art. 273 LEF dovendosi considerare senz’altro quale lacuna della legge in senso proprio (cfr. sentenza CEF 15.4.1999 in re P. c. G.);
che stabilito come la procedura di prestazione di garanzia va trattata in una procedura sommaria ex art. 20 LALEF, l’appello presentato alla Seconda Camera civile risulta irricevibile dal momento che i combinati art. 16 e 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG prevedono infatti il rimedio dell’appello (il valore della lite superando i Fr. 8’000.-) ma indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti, quale autorità competente in queste materie;
che non torna conto trasmettere l’appello alla CEF poiché la ricorrente, avvertendo il problema, ha già presentato analogo gravame a quell’autorità;
Per i quali motivi
pronuncia
1. L’appello 25 maggio 1998 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario