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12.1999.107 • TRAC TI 12.1999.107 Generato dall'IA

Art Ownership Dispute and Security for Costs Assessment

Numero d'incarto 12.1999.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an action where the appellant sought recognition of ownership over art objects seized in an execution proceeding against them, which the appellee claimed ownership of, the appellee successfully moved for the appellant to post security for costs due to documented insolvency, with the lower court setting the security at CHF 20,000 based on estimated procedural costs. The appellant appealed this amount, arguing the estimate was excessive and arguing for a lower amount, which the appellate court partially granted by upholding the security obligation but adjusting the allocation of costs and fees in the original decree due to the appellee's initial request for an excessively high security of CHF 40,000, resulting in a 2/3 responsibility for the appellant and 1/3 for the appellee concerning the lower court's costs, though the appellant bore the full cost of the appeal itself.

Regesto Legislator

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Art. 107 LEF, Art. 108 LEF, Art. 115 LEF, Art. 153 CPC, Art. 11 lit. a CPC, Art. 155 CPC; Art Ownership Dispute and Security for Costs Assessment: The appellant appealed this amount, arguing the estimate was excessive and arguing for a lower amount, which the appellate court partially granted by upholding the security obligation but adjusting the allocation of costs and fees in the original decree due to the appellee's initial request for an excessively high security of CHF 40,000, resulting in a 2/3 responsibility for the appellant and 1/3 for the appellee concerning the lower court's costs, though the appellant bore the full cost of the appeal itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazione di garanzia tassazione delle spese utile documenti sequestrati insolvenza impiego illecito di valori patrimoniali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the preamble to the operative part of the decision, governing the application of court costs.

TG

Cited in the preamble to the operative part of the decision, governing the application of court costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.99.00107 · Lugano 17 agosto 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa in procedura accelerata appellabile ex art. 107 LEF inc. OA.97.590 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 30 luglio 1997 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto il riconoscimento del suo diritto di proprietà su determinate opere d’arte a lui pignorate e delle quali il convenuto ha rivendicato la proprietà;

E ora sull’istanza 12 aprile 1999 del convenuto, che ha chiesto che l’attore sia astretto alla prestazione di una cauzione di fr. 40’000.--, istanza alla quale l’attore si è opposto e che il Pretore con decreto 11 maggio 1999 ha parzialmente accolto, imponendo all’attore la prestazione di una cauzione di fr. 20’000.--;

Appellante l’attore, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 17 maggio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza limitatamente ad una cauzione di soli fr. 8’000.--;

Mentre il convenuto con osservazioni del 10 giugno 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Richiamata la decisione 20 maggio 1999 del Pretore che ha conferito al gravame il richiesto effetto sospensivo;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Con petizione 30 luglio 1997 l’attore, facendo seguito all’assegnazione di termine ex art. 108 LEF del 9 luglio 1997 impartita dall’UE di Lugano, ha postulato il riconoscimento del suo diritto di proprietà su determinate opere d’arte oggetto di pignoramento nell’esecuzione n.__________ avviata nei confronti dell’attore medesimo e rivendicate dal convenuto.

B. Il convenuto in data 12 aprile 1999 ha instato per l’imposizione all’attore della prestazione di una cauzione processuale per il motivo della sua insolvenza, risultante da un attestato di carenza beni provvisorio ex art. 115 LEF, così come dichiarato il 9 aprile 1999 dall’UE di Lugano (doc. 27).

Nelle osservazioni del 10 maggio 1999 l’attore ha avversato l’istanza, sostenendo che le cause fondate sulla LEF non vi sarebbero soggette, e proponendo in via subordinata una cauzione di soli fr. 8’000.--.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenendo data la situazione di insolvenza ex art. 153 CPC e stante l’applicabilità dell’istituto anche alle cause derivanti dalla LEF, ha ammesso l’istanza per il presumibile importo delle ripetibili, quantificate in fr. 20’000.--.

D. Con l’appello l’attore ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di ammettere l’istanza di cauzione limitatamente a fr. 8’000.--, sostenendo che il primo giudice avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento commisurando le presumibili ripetibili con l’eccessiva -aritmeticamente e alla luce della situazione personale dell’attorealiquota del 6.44%. Errato sarebbe pure il riparto di spese e ripetibili del giudizio impugnato, che disattenderebbe la soccombenza dell’istante quo all’ammontare della cauzione.

E. Delle osservazioni 10 giugno 1999 del convenuto, che propone a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

1. Giusta l’art. 153 CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se l’attore si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali o se l’attore è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale.

A questo stadio della causa l’esistenza del requisito dell’insolvenza e di conseguenza l’obbligo dell’attore di prestare cauzione non sono più litigiosi, così che la disputa verte unicamente sull’ammontare della cauzione.

2. Secondo l’attore il valore della presente causa è di almeno fr. 310’100.-- (petizione, pag. 1), importo corrispondente al valore di stima delle opere d’arte la cui proprietà è litigiosa, il che appare corretto in applicazione dell’art. 11 lit. a CPC, anche se lo stesso attore ipotizza che il valore commerciale dei beni sia in realtà di fr. 670’000.--.

Secondo l’art. 9 della TOA l’onorario del patrocinatore si situa tra il 5% e l’8% del valore di causa, e il primo giudice l’ha in concreto quantificato, senza con ciò ipotecare il giudizio di merito, in fr. 20’000.--, applicando così una percentuale media del 6,45%.

Posto che lo stesso attore non afferma che le particolarità della causa imporrebbero di derogare ai minimi della TOA, o che altri particolari motivi giustificherebbero che l’onorario ad valorem sia mediato con quello ad horam, appare del tutto infondata, e persino incomprensibile, la censura per cui siffatta quantificazione sarebbe errata dal punto di vista matematico.

Del pari infondate sono comunque anche le obiezioni attinenti alla situazione personale dell’attore, la quale non può evidentemente influenzare l’ammontare dell’indennità destinata alla parte avversaria, e che semmai merita di essere debitamente analizzata nel contesto di un’istanza di assistenza giudiziaria ex art.

155 CPC, che avrebbe risolto il problema dell’eventuale cauzione (art. 154 CPC), ma che l’attore non ha tuttavia ritenuto di incoare, dal che la riprova del fatto che egli, a dispetto delle affermazioni del contrario, è in grado di affrontare le spese della presente causa, mentre ogni censura relativa al breve termine per la prestazione della cauzione è superata dalla concessione dell’effetto sospensivo al gravame, manifestamente infondato quo all’ammontare della cauzione, il che ha dato all’attore il tempo necessario al suo reperimento.

3. Può invece essere parzialmente protetta la censura riguardante il riparto di spese e ripetibili del decreto impugnato, atteso che anche se l’attore appare maggiormente soccombente per essere stato smentito sul principio medesimo dell’imposizione della cauzione, al convenuto va nondimeno opposto il fatto di avere postulato l’imposizione di una sproporzionata cauzione di fr. 40’000.--, quando l’applicazione della percentuale massima prevista dalla TOA al concreto valore di causa avrebbe condotto ad una cauzione di soli fr. 24’800.--.

Si giustifica perciò di considerare l’attore in prima sede soccombente solo per i 2/3, ed il convenuto per 1/3.

Ne consegue il parziale accoglimento del gravame, in misura così limitata da giustificare l’accollo all’attore dell’intero costo della procedura di appello.

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

17 maggio 1999 __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 4 del decreto 11 maggio 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:

4. La tassa del presente giudizio di fr. 200.-- e le spese sono a carico dell’attore per 2/3 e del convenuto per 1/3. L’attore rifonderà al convenuto fr. 80.-- per parte di ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 180.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 200.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.-- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario