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12.1998.86 • TRAC TI 12.1998.86 Generato dall'IA

Appeal Regarding Award of Legal Costs Upon Plaintiff's Withdrawal in Collection Action

Numero d'incarto 12.1998.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The appellant, the defendant in a collection action for the sale price, appealed a lower court's decision that struck the case after the plaintiff withdrew following the defendant's dissolution, arguing the court erred by not awarding the defendant legal costs (repetitionables). The appellate court reasoned that the plaintiff's withdrawal, irrespective of the stated reason (the defendant's dissolution, which did not extinguish its legal capacity), constituted a tacit abandonment of the claim, obligating the plaintiff to pay the defendant's costs pursuant to the relevant procedural code, and thus rectified the lower court's omission by awarding the defendant CHF 1,400 in costs, calculated based on a time spent formula, while rejecting claims for damages due to vexatious litigation.

Regesto Legislator

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Art. 708 CO, Art. 708 cpv. 4 CO, Art. 738 CO, Art. 77 CPC, Art. 9 TOA, Art. 11 TOA; Appeal Regarding Award of Legal Costs Upon Plaintiff's Withdrawal in Collection Action: The appellate court reasoned that the plaintiff's withdrawal, irrespective of the stated reason (the defendant's dissolution, which did not extinguish its legal capacity), constituted a tacit abandonment of the claim, obligating the plaintiff to pay the defendant's costs pursuant to the relevant procedural code, and thus rectified the lower court's omission by awarding the defendant CHF 1,400 in costs, calculated based on a time spent formula, while rejecting claims for damages due to vexatious litigation.

Parole chiave

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spese di procedura ricorso per risarcimento danni prezzo di costo recupero delle spese esecutive desistenza dall'azione procedura temeraria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 708 CO
che il 23 febbraio 1998 l’attrice ha comunicato alla pretura di avere appreso dal foglio ufficiale dell’avvenuto scioglimento della convenuta ex art. 708 CO e 86 ORC, e ritenendo con ciò che e la causa sia divenuta priva di oggetto ne ha chiesto lo stralcio “con addebito delle spese come di rito”;
Art. 708 cpv. 4 CO
in diritto: che a questo stadio della causa è pacifico che lo scioglimento della società convenuta ex art. 708 cpv. 4 CO non ne ha influenzato la capacità processuale, ma ha unicamente determinato l’avvio della procedura di liquidazione (art.
Art. 738 CO
4 CO non ne ha influenzato la capacità processuale, ma ha unicamente determinato l’avvio della procedura di liquidazione (art. 738 CO);
Art. 77 CPC
che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro della petizione -in concreto l’asserita presumibile insolvenza della convenutaè ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998 in re S.
Art. 9 TOA
1’880.–- (art. 9 TOA);
Art. 11 TOA
che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
Art. 152 CPC
che, contrariamente alle tesi dell’appellante, non risultano dall’incarto elementi che consentano una maggiore attribuzione di ripetibili, non potendosi in particolare desumere dal solo ritiro dell’azione l’esistenza di una lite temeraria ex art. 152 CPC;
Art. 148 CPC
Cited for the rule governing the allocation of appeal costs based on success (soccombenza delle parti).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 77 cpv. 2 e 3 CPC

Cited as the general principle establishing the obligation for the withdrawing party to pay costs (ripetibili) to the opposing party.

art. 148 CPC

Cited for the rule governing the allocation of appeal costs based on success (soccombenza delle parti).

art. 148 e seg. CPC

Cited, along with the general tax provisions (vigente TG), for the allocation of costs in the appeal procedure.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00086 · Lugano 4 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.150 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 29 febbraio 1996 da

__________ (rappr. ________) contro

__________ (rappr. __________)

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’417.10 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;

Domanda avversata dalla convenuta e di cui l’attrice con scritto 23 febbraio 1998 ha chiesto lo stralcio, così che il Pretore con decreto 23 marzo 1998 ha stralciato la lite dai ruoli gravando la procedente della tassa di giustizia e delle spese in misura pari a quanto già anticipato;

Appellante la convenuta, che con gravame del 31 marzo 1998 chiede l’annullamento del decreto impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché si pronunci sulla richiesta di ripetibili dell’appellante, riconoscendole a tal titolo fr. 2’800.–- per onorari e fr. 450.90 per spese vive, dichiari temeraria la lite per desistenza tardiva ed eventualmente condanni l’attrice al pagamento di detti importi a titolo di risarcimento del danno;

Gravame al quale l’attrice con osservazioni 8 maggio 1998 si oppone;

Letti ed esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto: che con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’417.70 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;

che la convenuta si è opposta a tale domanda con risposta 10 luglio e duplica 23 settembre 1996;

che il 23 febbraio 1998 l’attrice ha comunicato alla pretura di avere appreso dal foglio ufficiale dell’avvenuto scioglimento della convenuta ex art. 708 CO e 86 ORC, e ritenendo con ciò che e la causa sia divenuta priva di oggetto ne ha chiesto lo stralcio “con addebito delle spese come di rito”;

che il Pretore con decreto 23 marzo 1998 ha preso atto della desistenza dell’attrice e ha stralciato la causa dai ruoli, gravando l’attrice delle spese e tasse esatte fino ad allora ma senza attribuire ripetibili alla convenuta;

che con l’appello che ci occupa, in cui preliminarmente si invoca la nullità del giudizio impugnato per non essersi espresso su tale domanda, la convenuta si lamenta della mancata attribuzione di un’indennità ripetibile, che ritiene, posto il valore di causa e l’impegno profuso dal patrocinatore, pari a fr. 2’800.–- per onorari e fr. 450.90 per spese vive;

che la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta al gravame, precisando di avere chiesto lo stralcio della causa vista l’esistenza di ben 5 comminatorie di fallimento a carico della convenuta;

Considerato

in diritto: che a questo stadio della causa è pacifico che lo scioglimento della società convenuta ex art. 708 cpv. 4 CO non ne ha influenzato la capacità processuale, ma ha unicamente determinato l’avvio della procedura di liquidazione (art. 738 CO);

che non vi era perciò un motivo di legge che imponesse lo stralcio della causa;

che a giusta ragione il Pretore ha identificato nel ritiro da parte dell’attrice il motivo dello stralcio della lite;

che in linea di principio è del tutto pacifico che il ritiro della causa comporta desistenza da parte dell’attrice, e perciò l’obbligo di corrispondere alla convenuta un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20 maggio 1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA);

che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro della petizione -in concreto l’asserita presumibile insolvenza della convenutaè ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998 in re S. SA/D.);

che il Pretore non poteva perciò senz’altro prescindere dall’attribuzione di ripetibili;

che l’effetto devolutivo dell’appello consente a questa Camera di colmare la lacuna del giudizio pretorile e di esprimersi sull’inden-nità ripetibile spettante alla convenuta, senza che ricorra per questo motivo un caso di nullità della sentenza di primo grado;

che le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state comprese tra fr. 940.–- e fr. 1’880.–- (art. 9 TOA);

che non vi sono in concreto particolari elementi per discostarsi da una retribuzione media, da quantificare in fr. 1’400.–-;

che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;

che l’indicazione dell’appellante di un dispendio di tempo di 7 ore può essere ritenuta ammissibile;

che all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona una retribuzione oraria di fr. 200.–-/h;

che l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto comunque di fr. 1’400.–-;

che, contrariamente alle tesi dell’appellante, non risultano dall’incarto elementi che consentano una maggiore attribuzione di ripetibili, non potendosi in particolare desumere dal solo ritiro dell’azione l’esistenza di una lite temeraria ex art. 152 CPC;

che la domanda di vedersi attribuire un maggiore indennizzo a titolo di risarcimento del danno è in questa sede irricevibile;

che l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono;

che le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia:

I. L’appello

31 marzo 1998 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 23 marzo 1998 del Pretore di Lugano, sezione 2, viene così riformato:

2. Non si prelevano altre tasse né spese; quelle sin qui esatte sono a carico della parte attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 1’400.– per ripetibili.*

II Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 130.– di tassa di giustizia e in fr. 20.– di spese (totale fr. 150.–), già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico dell’attrice, alla quale la convenuta rifonderà fr. 300.–- per parte di ripetibili di appello.

III. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario