Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1998.85 • TRAC TI 12.1998.85 Generato dall'IA

Employee v. Employer (Claim for Lost Earnings based on Reduced Hours)

Numero d'incarto 12.1998.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An auxiliary employee sought payment for lost earnings corresponding to 13 months of the average monthly salary earned in the preceding year, alleging that the employer drastically reduced work hours starting in 1995 despite her continued availability. The court dismissed the appeal, affirming the lower court's decision, reasoning that the part-time employment contract explicitly stipulated irregular work based only on an hourly rate and contained no guarantee of a minimum income or volume of work; therefore, the employer was only obliged to pay for the hours actually worked, and the employee failed to prove the average earnings over the entire duration of the employment relationship to establish a baseline for comparison.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 319 cpv. 2 CO, art. 417 lett. e) CPC; Employee v. Employer (Claim for Lost Earnings based on Reduced Hours): The court dismissed the appeal, affirming the lower court's decision, reasoning that the part-time employment contract explicitly stipulated irregular work based only on an hourly rate and contained no guarantee of a minimum income or volume of work; therefore, the employer was only obliged to pay for the hours actually worked, and the employee failed to prove the average earnings over the entire duration of the employment relationship to establish a baseline for comparison.

Parole chiave

Generato dall'IA
lavoro a tempo parziale retribuzione mensile contratti di lavoro reddito minimo perdita di lavoro usuale perdita di guadagno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 417 lett. e) CPC

Cited in the final section to determine costs for the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.98.00085 · Lugano 24 agosto 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro, dipendente da istanza 26 gennaio 1998

__________ rappr. __________ contro

____________________rappr. __________

chiedente il pagamento della somma di fr. 11'167.- oltre interessi, pari al mancato guadagno mensile per 13 mensilità;

richiesta cui la convenuta si è opposta e che il pretore, con sentenza 16 marzo 1998, ha respinto;

appellante l'istante con atto d'appello 27 marzo 1998 con il quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, l'integrale accoglimento della petizione;

lette le osservazioni all'appello di __________

esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;

considera

in fatto e in diritto

1. L'istante -con contratto 27 aprile 1992- è stata assunta da __________ come lavoratrice ausiliaria a far data dal 1 maggio di quell'anno; la retribuzione è stata fissata orariamente in fr. 13.50 (doc. 1). Durante i primi anni d'impiego, in particolare nel 1994, essa assume di essere riuscita a lucrare mensilmente, in media, fr. 1'640.- (doc. B). Con l'inizio del 1995 le ore di lavoro sono bruscamente calate, ossia -secondo una tabella allestita dall'__________- sono passate a meno della metà dell'anno precedente. Constatato come, malgrado l'intervento del sindacato, la sua situazione non mutasse, __________, con scritto 24 ottobre 1995, ha dato la disdetta dal posto di lavoro per il 31 gennaio 1996; d'altra parte, con la presente istanza ha chiesto che la datrice di lavoro fosse tenuta a versarle la differenza fra il salario mensile medio conseguito nel 1994 e lo stesso dato relativo al 1995, e ciò per tredici mensilità, ossia dal 1. gennaio 1995 al 31 gennaio 1996.

2. L'opposizione della datrice di lavoro si fonda sul fatto che il contratto di lavoro prevedeva per sua natura un tempo d'impiego irregolare e che tutti i dipendenti erano comunque stati avvertiti che, nel corso del 1995, le possibilità di lavoro erano genericamente ridotte rispetto al passato. Ricorda che non sempre il volume di lavoro è stato pari a quello del 1994. In diritto, sostiene che, a dipendenza di questo stato di cose non è possibile individuare nel suo comportamento né una violazione contrattuale, né un agire contrario alla buona fede: prova ne sia che la lavoratrice non ha fatto capo alla disdetta immediata del contratto, ma si è limitata a una disdetta ordinaria.

Il pretore, preso atto della natura del contratto in esame e del fatto che la datrice di lavoro non ha mai garantito alla lavoratrice un minimo di ore d'impiego, ha respinto l'istanza.

3. L'appello di __________ rileva, nei fatti, di aver ripetutamente e invano offerto le proprie prestazioni lavorative, rimproverando inoltre alla datrice di lavoro di non essersi attenuta alla regola, dopo un certa durata del contratto di lavoro a tempo parziale, di fissare le prestazioni minime giornaliere, settimanali o mensili; non essendo avvenuta simile precisazione contrattuale, sarebbero le prestazioni medie ad essere determinanti.

Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.

4. Per contratto di lavoro a tempo parziale s'intende un contratto con il quale il lavoratore s'impegna nei confronti e a favore del datore di lavoro a prestare in modo continuativo lavoro a ore, a mezze giornate o a giornate. Può trattarsi quindi anche di prestazioni di lavoro irregolari nell'ambito di un rapporto di base ininterrotto (Rehbinder M., Flexibilisierung der Arbeitszeit, Berna 1987, p. 32).

Il contratto di lavoro a tempo parziale, previsto dall'art. 319 cpv. 2 CO, non è regolato in modo particolare dal diritto svizzero, mentre diverse sono le forme nelle quali si concretizza (JAR 1994, 89 e segg.: Informazioni BIGA). In alcune di esse il lavoratore è particolarmente esposto alla volontà del datore di lavoro che determina quando e per quanto tempo il lavoro dev'essere prestato, ossia condiziona il reddito del lavoratore in funzione del fatto che gli vengono retribuite soltanto le ore effettive di lavoro: anche in questo caso, poiché la legge non prevede norme di protezione, la dottrina suggerisce di pattuire minimi e massimi d'impiego settimanale, il tempo d'impiego minimo per ogni prestazione lavorativa, ecc. (idem, p. 90). Una pattuizione prudente s'impone dal momento che il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale, al di fuori delle norme cogenti del diritto del lavoro, dipende esclusivamente dalla volontà delle parti (Rehbinder, op. cit., p. 30). Se ne deduce che, se il datore di lavoro non garantisce un determinato volume di lavoro, il lavoratore non ha diritto a una maggiore occupazione di quella offertagli in concreto, né a una retribuzione diversa da quella corrispondente al lavoro prestato (Brühwiler J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 319, N. 12).

5. Nel caso concreto il contratto in vigore fra le parti prevedeva soltanto la data d'inizio dell'impiego, il genere di lavoro da svolgere, la retribuzione oraria e indicazioni d'ordine generale riguardanti il volume del lavoro; in base alle stesse la lavoratrice era tenuta a seguire un piano d'impiego ed era chiaramente informata sul fatto che si sarebbe trattato di "lavoro irregolare (a ore o a giorni dopo accordo orale raggiunto poco tempo prima / a breve termine)" (doc. 1). La datrice di lavoro non offriva garanzia alcuna, atta a rendere determinabile un reddito periodico minimo della lavoratrice: già per questo motivo l'istante è malvenuta nella sua istanza. Il fatto specifico secondo cui essa è stata preventivamente avvertita di una necessità ridotta di far capo alla sua attività lavorativa nel corso del 1995 (testi __________) appare -di fronte alle pattuizioni inizialicome una correttezza tuttavia irrilevante per la posizione della datrice di lavoro.

L'appellante sostiene che il suo credito può fondarsi sulla differenza fra il guadagno conseguito periodicamente nel 1995 e il guadagno medio precedente ("En absence d'accord ..., c'est la durée moyenne qui fait la règle"). Valesse questa tesi, a __________ dovrebbe essere rimproverato di non aver provato quali siano stati la sua occupazione media e quindi il suo guadagno medio precedente; ancorché abbia avuto l'onere della prova anche su questo aspetto della lite, essa ha prodotto unicamente la documentazione relativa al 1994, ciò che non può essere determinante se si tien conto del fatto che il suo rapporto di lavoro con __________ è iniziato il 1. maggio 1992.

Non v'è pertanto motivo per riformare la sentenza impugnata.

Per i quali motivi,

Richiamato per le spese l'art. 417 lett. e) CPC

pronuncia

1. L'appello

27 marzo 1998 di __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà a __________

3. Intimazione: - __________

Comunicazione del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario