Appeal Regarding Company Dissolution, Auditor Appointment, and Fee Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was brought against a lower court's decision that dissolved a company, appointed a liquidator, appointed an auditor, and ordered the payment of an advance fee for the auditor. The appellant, the former sole administrator, contested the auditor's appointment and the fee advance, arguing the company was inactive and had no assets. The appellate court dismissed the appeal, finding the former administrator lacked standing to challenge the auditor appointment on behalf of the company, and further reasoning that even an inactive company remains legally obligated to appoint the required organs, while clarifying that the company, not the former administrator personally, is responsible for the advance payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 CPC; Appeal Regarding Company Dissolution, Auditor Appointment, and Fee Payment: The appellant, the former sole administrator, contested the auditor's appointment and the fee advance, arguing the company was inactive and had no assets. The appellate court dismissed the appeal, finding the former administrator lacked standing to challenge the auditor appointment on behalf of the company, and further reasoning that even an inactive company remains legally obligated to appoint the required organs, while clarifying that the company, not the former administrator personally, is responsible for the advance payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the final orders and is the procedural basis for rejecting the appeal after ruling on its admissibility.
This provision (likely referring to the Cantonal Tax/Fees legislation) was cited in the final orders regarding the non-levying of fees.
Testo completo
Incarto n. 12.98.00079 · Lugano 26 marzo 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. 218 UR della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 - promossa con istanza 11 novembre 1997 da
__________ contro
__________
con cui l’istante ha chiesto lo scioglimento della convenuta, nonché la nomina dei necessari liquidatore e revisore;
domande che il Pretore ha accolto con sentenza 13 marzo 1998;
ed ora sullo scritto 24 marzo 1998 con cui l’amministratore unico della convenuta __________ r censura la nomina del revisore e l’obbligo di versargli un anticipo di fr. 1’000.-;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
che con la sentenza impugnata il Pretore, in accoglimento dell’istanza 11 novembre 1997 inoltrata __________, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta __________ le ha nominato quale liquidatore il signor __________ (già amministratore unico) e quale revisore la __________ assegnandole infine un termine di 10 giorni per anticipare la somma di fr. 1’000.- a valere quale anticipo per l’onorario di quest’ultima;
che con lo scritto 24 marzo 1998 __________ ha contestato la nomina del revisore, facendo notare come la ditta da tempo non svolgeva più alcuna attività e che la stessa non disponeva di alcun attivo;
che innanzitutto si osserva che il ricorrente, che non risulta aver inoltrato quello scritto in rappresentanza della convenuta, non è legittimato a censurare in questa sede la nomina del revisore, tale facoltà incombendo semmai alla società ora in liquidazione;
che già per questo motivo il ricorso che ci occupa andrebbe considerato irricevibile;
che, a prescindere da ciò, i motivi addotti nel gravame non sono tali da comportare una modifica del giudizio pretorile;
che in effetti la circostanza che la ditta non svolga più alcuna attività rispettivamente non disponga più di attivi non esime la società stessa dal dotarsi degli organi prescritti dalla legge;
che a titolo abbondanziale al ricorrente, che teme di dover anticipare personalmente la somma di fr. 1’000.-, va precisato che non spetta certo a lui versare tale importo, bensì alla società stessa: il mancato pagamento da parte di quest’ultima avrà come conseguenza o la rinuncia del mandato da parte del revisore, oppure il tentativo d’incasso di quel credito da parte di quest’ultimo (incasso che, stante l’asserita mancanza di attivi della società, con tutta probabilità non sarà possibile);
che il ricorso, in quanto ricevibile, deve pertanto essere respinto;
che stante la particolarità del caso non si prelevano né tassa di giustizia né spese, né si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso 24 marzo 1998 di __________ in quanto ricevibile è respinto.
II. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario