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12.1998.65 • TRAC TI 12.1998.65 Generato dall'IA

Company Dissolution Appeal Over Capital Requirements Dismissed

Numero d'incarto 12.1998.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The initial action sought the dissolution of a company because it allegedly failed to comply with new corporate law regarding minimum capital requirements applicable to entities established after January 1, 1985; the lower court granted the dissolution, but the company appealed, and the appeal was granted a suspensive effect. The proceeding was subsequently dropped because the Register Office, which had initiated the action, determined that the company, having been founded in 1963, was exempt from the minimum capital adjustment obligation, leading the appellate court to strike the case from the rolls without assessing court fees for the appeal, assigning first-instance costs to the petitioner, and compensating for legal fees due to the petitioner's unjustified initial request being balanced by the respondent's failure to appear at the initial hearing and raise the correct defense.

Regesto Legislator

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Art. 621 CO, art. 2 cpv. 2 disposizioni finali del titolo XXVI del CO; Company Dissolution Appeal Over Capital Requirements Dismissed: The proceeding was subsequently dropped because the Register Office, which had initiated the action, determined that the company, having been founded in 1963, was exempt from the minimum capital adjustment obligation, leading the appellate court to strike the case from the rolls without assessing court fees for the appeal, assigning first-instance costs to the petitioner, and compensating for legal fees due to the petitioner's unjustified initial request being balanced by the respondent's failure to appear at the initial hearing and raise the correct defense.

Parole chiave

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scioglimento della società requisiti patrimoniali spese legali persona giuridica utile diritto delle obbligazioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 2 cpv. 2 disposizioni finali del titolo XXVI del CO

This provision regarding the minimum capital requirement was the initial basis for the dissolution request, although the final decision was procedural (striking the case from the roll).

art. 621 CO

This provision regarding the minimum capital requirement was the initial basis for the dissolution request, although the final decision was procedural (striking the case from the roll).

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00065 · Lugano 26 marzo 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 76UR della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 dall’

__________ contro

__________ rappr. __________

che il Pretore, con decisione 6 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.

Appellante la __________ la quale chiede, con atto di appello 12 marzo 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________.

Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 16 marzo 1998.

Ed ora sulla domanda 24 marzo 1998 di stralcio della procedura presentata dall’Ufficio dei Registri.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

che l’istanza __________ intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il

1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv.

2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;

che la parte convenuta non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;

che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;

che l’Ufficio del Registro di Commercio chiede ora lo stralcio della sua istanza poiché ha potuto, nel frattempo, accertare che la società in questione è stata costituita nel 1963 e di conseguenza non soggiace all’obbligo di adeguamento del capitale minimo imposto unicamente alle società costituite posteriormente al 1 gennaio 1985 (art.

2 cpv. 2 disposizioni finali del titolo XXVI del CO);

che non si prelevano tasse o spese di giudizio di seconda sede mentre quelle della procedura avanti al Pretore sono a carico __________

che nemmeno vanno assegnate ripetibili, per entrambe le sedi giudiziarie, poiché l’errore dell’Ufficio nel presentare un’istanza ingiustificata è bilanciato dal comportamento della convenuta che non si è presentata all’udienza di discussione eccependo la sua estraneità all’obbligo di adeguamento del capitale sociale minimo, motivazione del resto nemmeno addotta con l’appello;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Le procedure inc. no. 76UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.65 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di __________ sono stralciate dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello mentre che quelle di prima sede sono a carico __________; compensate le ripetibili di entrambe le sedi.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario