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12.1998.52 • TRAC TI 12.1998.52 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Late Fee Payment

Numero d'incarto 12.1998.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to appeal a lower court decision but failed to submit the required court fee advance of CHF 1,700 by the deadline of March 23, 1998, as ordered by the Chamber's president, with the payment being credited on March 24, 1998. The court reasoned that for payments made via a collective order service, the payment is only considered on time if the due date shown on the data carrier matches the final day of the court-set deadline *and* the data carrier was submitted to a Swiss post office by that date, and since the payment date on the data carrier was one day after the imposed deadline, the appeal was declared inadmissible as untimely, precluding any review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, Art. 133d OSP, Art. 312 cpv. 2 CPC; Appeal Inadmissible Due to Late Fee Payment: The court reasoned that for payments made via a collective order service, the payment is only considered on time if the due date shown on the data carrier matches the final day of the court-set deadline *and* the data carrier was submitted to a Swiss post office by that date, and since the payment date on the data carrier was one day after the imposed deadline, the appeal was declared inadmissible as untimely, precluding any review of the merits.

Parole chiave

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termine di pagamento mancato anticipo delle spese atto tardivo opposizione tardiva inosservanza del termine legale proroga tardiva del termine Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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5P.217/1995
2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste cumulative;
5C.51/1996
11 aprile 1996 5C.51/1996 in re C.S.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

This article provided the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the late payment of the advance fee.

art. 312 cpv. 2 CPC

This provision was cited implicitly as the basis for the decision regarding costs, although it relates to the inadmissibility declaration.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00052 · Lugano 2 aprile 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa OA 94.00832 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 25/26 giugno 1998 da

__________ rappr. __________ contro

__________ rappr. __________

Ed ora sull’appello 26 febbraio 1998 degli attori nei confronti della sentenza 5 febbraio1998 resa dal Pretore del distretto di Lugano, sezione e

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

richiamata la diffida 3 marzo 1998 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 23 marzo 1998 per effettuare sul c.c.p.

69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1’700.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio clientela/ricerche della Direzione generale delle __________ la data di scadenza indicata sul supporto dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si è avvalsa la ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento è quella del

24 marzo 1998 , onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;

che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste cumulative;

che al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle PTT (art. 133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib

220 consid 2a; cfr. sent. TF

11 aprile 1996 5C.51/1996 in re C.S. / Z);

che in concreto il pagamento è tardivo, la data di scadenza indicata essendo posteriore al termine impartito dal Presidente della scrivente Camera ;

che in circostanze del genere il ricorso non può essere vagliato nel merito;

che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,

richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC

decreta 1. L’appello 26 febbraio 1998 della spett. __________ A., __________ avverso la decisione 5 febbraio 1998 della Pretura di Lugano, Sezione 3, è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.

2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione:

- __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario