Employee v. Medical Office Owner (Wrongful Termination/Retaliation)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee sued her former employer, a medical office owner, seeking compensation for wrongful termination, alleging the dismissal was a reprisal for asserting rights under the employment contract after a dispute regarding the employer's decision to hire a new colleague. The appellate court upheld the lower court's decision to dismiss the claim, reasoning that the termination was based on the employee's expressed dissent and manner of opposition to the employer's management decisions, which were within his prerogative, and critically, that the evidence did not establish that the dismissal was retaliatory for the employee asserting any concrete contractual rights, such as those related to salary or job security, as generally the employee has no right to information or involvement in management policy decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 CO, Art. 335 cpv. 1 CO, Art. 335 cpv. 2 CO, Art. 336c CO, art. 335a - 335c CO, art. 148 segg. CPC; Employee v. Medical Office Owner (Wrongful Termination/Retaliation): The appellate court upheld the lower court's decision to dismiss the claim, reasoning that the termination was based on the employee's expressed dissent and manner of opposition to the employer's management decisions, which were within his prerogative, and critically, that the evidence did not establish that the dismissal was retaliatory for the employee asserting any concrete contractual rights, such as those related to salary or job security, as generally the employee has no right to information or involvement in management policy decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appeal, confirming the lower court's finding that the termination was not abusive under this article.
Cited in the reasoning to explain the general rule regarding the termination of indefinite employment contracts.
Cited in the reasoning regarding the requirement to provide a written justification for termination upon request.
Cited in the reasoning concerning the notice periods for termination.
Cited in the reasoning as a limitation on the freedom to terminate, alongside Art. 336 CO.
Cited in the invocation section for determining procedural costs.
Cited in the invocation section regarding the determination of costs.
Cited in the invocation section regarding the determination of costs.
Testo completo
Incarto n. 12.98.00041 · Lugano 4 agosto 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.730 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 23 ottobre 1996 da
__________ rappr. __________ contro
chiedente che il convenuto venga condannato a versare all'attrice la somma di fr. 34'100.- oltre accessori a titolo d'indennità per disdetta abusiva del contratto di lavoro;
domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza 12 gennaio 1998;
appellante l'attrice che, con allegato 9 febbraio 1998, in riforma della sentenza impugnata propone l'accoglimento della petizione;
considerate le osservazioni all'appello presentate dal dott. __________ esaminati gli atti e i documenti della causa;
considerato
in fatto e in
diritto
1. L'attrice è stata collaboratrice nello studio oftalmologico del convenuto a __________ dal 1. novembre 1990 in qualità di aiuto-medico (doc. A). Il 2 agosto 1996 essa ha avuto una discussione con il datore di lavoro -a proposito della sostituzione di una collega che aveva lasciato lo studiodurante la quale essa ha espresso il proprio dissenso dalle scelte che quegli stava per operare. Al termine delle vacanze, iniziate il giorno successivo, ossia in data 29 agosto 1996 il dott. __________ -rispettando il preavviso contrattuale di due mesiha inviato all'attrice per lettera raccomandata la disdetta del contratto di lavoro a valere per il 31 ottobre 1996. In quello scritto egli ha motivato la sua decisione con "la rottura del rapporto di fiducia, dopo le Sue esternazioni di venerdì 2. 8. 96, riguardo a progetti di stretta competenza del sottoscritto titolare dello studio", lamentando peraltro anche i modi e i toni assunti dalla lavoratrice che definisce "contrari al rispetto e alla dignità che si richiedono in un rapporto di lavoro" (doc. H).
Con scritto 9 settembre l'attrice, contestando i fatti, formulava una richiesta d'indennità pari allo stipendio di sei mesi, nonché ulteriori fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del torto morale (doc. L). Quest'ultima posta è poi stata ridotta a fr. 5'000.- in sede giudiziaria.
2. In prima sede, l'attrice ha sostenuto la tesi della gravità dell'atteggiamento del dott. __________ che avrebbe fatto ricorso alla menzogna per disdire il rapporto di lavoro. In particolare nega quanto affermato dalla controparte, ossia, con riferimento alla discussione del 2 agosto, che essa -opponendosi ai disegni del medicoabbia fatto una "scena di opposizione violenta ed irriducibile" (doc. M). In allegati (petizione, replica e conclusioni) fitti di pesanti critiche e di accuse (peraltro di scarso rilievo giuridico) nei confronti del datore di lavoro, l'attrice gli rimprovera in sostanza di non aver mai comunicato le sue intenzioni alle dipendenti e, in seguito, di non accettare giustificate pretese derivanti dal rapporto lavorativo, affermando che la questione discussa concerneva anche il suo futuro.
Il convenuto ha contestato la tesi attorea, negando in particolare di non aver informato le sue collaboratrici sulla ristrutturazione che intendeva operare; ha rilevato come fosse chiaro che la sua iniziativa non colpiva controparte (che anzi aveva goduto da poco di un aumento salariale), mentre concerneva l'assunzione di una nuova dipendente con determinate qualifiche professionali. Non potendo accettare l'aperto dissenso dimostrato dalla dipendente alla sua decisione, ha sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 336 CO e postulato che il giudice dichiarasse la temerarietà dell'azione.
3. Con la sentenza impugnata il pretore ha ritenuto del tutto infondata la petizione, ossia la pretesa applicazione dell'art. 336 CO: in particolare ha constatato che l'attrice non ha saputo dimostrare l'esistenza di qualsiasi nesso fra il suo licenziamento e la pretesa di diritti derivanti dal contratto di lavoro.
Considerata comunque almeno sostenibile la tesi attorea, non ha ritenuto di dichiarare la lite temeraria.
4. L'appello riprende in parte gli argomenti esposti in prima sede e, in parte, fa riferimento ad aspetti particolari del rapporto di lavoro. In sostanza, dopo aver rilevato pretese scorrettezze del dott. __________ nel giustificare il licenziamento, sottolinea il fatto che questi non abbia tollerato il legittimo interesse dell'attrice per ciò che stava avvenendo nell'ambito dell'organizzazione dello studio medico: così facendo -e adducendo motivi non veri per allontanare l'attrice dallo studio medicoegli ha negato alla controparte diritti dipendenti dal contratto di lavoro, diritti che la sentenza pretorile non ha riconosciuto e che invece permettono di applicare alla fattispecie l'art. 336 CO.
Il convenuto, abbandonata la tesi della temerarietà (per la quale non propone appello adesivo), si oppone all'appello. In particolare rileva che il licenziamento in esame non è avvenuto in connessione col diritto della lavoratrice di essere informata, ma a dipendenza della reazione di fronte alle sue scelte e al preteso diritto di criticarle con innegabile determinazione.
5. Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti (art. 335 cpv. 1 CO) nei termini previsti dal contratto e dalla legge (art. 335a - 335c CO). La validità della disdetta non è vincolata a nessuna forma, tuttavia, la parte che dà la disdetta, a richiesta dell'altra, è tenuta a motivarla per scritto (art. 335 cpv. 2 CO). Ciò costituisce il principio della libertà di disdetta, libertà limitata esclusivamente dalle norme sulla disdetta abusiva (art. 336 CO) e sulla disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO). All'infuori dei motivi di merito previsti dall'art.
336 CO, la disdetta può essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza causa (Rehbinder M., Comm. Berna, 1992, art. 335, n. 13). L'obbligo di motivare per scritto la disdetta esiste soltanto a richiesta della parte cui l'atto è diretto e non è presupposto di validità dello stesso; in altre parole, la disdetta esplica i suoi effetti anche di fronte all'assenza di motivazione, rispettivamente in presenza di motivazione mendace o incompleta. Scopo della motivazione è infatti soltanto quello di offrire alla parte che ne è colpita l'eventuale possibilità di individuare la presenza di abusi contemplati dall'art.
336 CO (Rehbinder, op. cit., art. 335, n. 9). Ne discende che la motivazione della disdetta assume rilevanza giuridica esclusivamente a dipendenza del concretizzarsi di una fattispecie che ne permetta la qualifica di abusiva.
Nel concreto, come sostiene l'attrice, l'unica fattispecie ipotizzabile fra quelle offerte dall'art. 336 CO è quella corrispondente alla lett. d), ossia il caso in cui il destinatario della disdetta faccia valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro; in altre parole, quando la disdetta ha il carattere di una rappresaglia di fronte a pretese contrattuali giustificate come, ad esempio, il compenso di lavoro straordinario (Rehbinder, op. cit., art. 336, n. 6).
6. Nell'esame di una fattispecie, non è sempre facile individuare il vero motivo della disdetta, ancorché il giudice nel suo apprezzamento goda di ampie facoltà e se l'abuso possa essere ammesso nella forma della probabilità (Rehbinder M., Comm. Basilea, ed. 2, art. 336 CO, n. 3).
In concreto la fattispecie si colloca tuttavia palesemente al di fuori delle limitazioni poste dalla legge alla libertà di disdetta, onde l'individuazione dei motivi che vi hanno condotto avviene pressoché a titolo abbondanziale. Nel caso in esame, con le motivazioni scritte, formulate spontaneamente dal datore di lavoro, vengono evocati due motivi fra loro connessi: la circostanza per cui la lavoratrice avrebbe espresso in modo deciso il proprio dissenso a progetti di riorganizzazione dello studio medico formulati dal titolare dello studio e i modi con cui essa ha espresso il proprio parere. Al dilà di questa presa di posizione, l'istruttoria offre pochi elementi di giudizio; determinante appare però la testimonianza di __________, unica persona presente alla discussione del 2 agosto. Pur escludendo che la collega abbia usato espressioni maleducate, essa conferma che tema della discussione è stata la prossima assunzione di una nuova collaboratrice in sostituzione della signora __________; nuova collaboratrice che sarebbe stata una frontaliera "quando potevano esserci disoccupati da noi" e che, "probabilmente ... era molto più specializzata della signora __________ ". Nello studio del convenuto -afferma la teste- "non era usuale che si sindacasse sulla politica d'assunzione del personale"; ciò nonostante, verosimilmente per questa ragione, da alcuni giorni l'ambiente era un po' teso a dipendenza dell'adempimento affannoso ("era tutto un correre per preparare le domande di permesso per frontalieri") delle necessarie formalità in vista dell'assunzione della nuova collaboratrice. Sennonché questa incombente situazione non era gradita all'attrice che "di fatto ... non accettava questa scelta" (teste __________ ").
Nessuno dei motivi indicati nella lettera di licenziamento, di cui il principale -ossia le differenze espresse sulla scelta di una collaboratriceè stato confermato in modo non equivoco dall'istruttoria, rientrano nemmeno lontanamente nel concetto di disdetta abusiva così come descritto dall'art. 336 CO. In particolare dalla fattispecie è rimasto escluso qualsiasi diritto contrattuale dell'attrice: non erano in discussione né il suo posto di lavoro ("non c'era alcuna prospettiva ... di licenziare la signora __________e": teste __________), né il suo salario (da poco oggetto di aumento), né la sua posizione nell'ambito dello studio (questione nemmeno oggetto di confronto). D'altra parte, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non rientrano nei diritti contrattuali dell'attrice né uno suo diritto all'informazione sulle intenzioni del medico in merito alla gestione dello studio, né -tanto menoun suo coinvolgimento nelle decisioni: il contratto non lo prevedeva, la legge non lo impone, né il dott__________ -per atti concludentiha fatto sì che al suo personale fosse riconosciuto il coinvolgimento nelle questioni amministrative dello studio, in particolare nella politica del personale; la teste __________ conferma che "il dottore risolveva autonomamente i problemi dello studio senza consultare le impiegate". Per di più -come rettamente rileva la parte resistentel'attrice non ha preteso di essere informata, né la mancata informazione è stata oggetto della discussione fra le parti, quindi non è nemmeno sostenibile la lesione di un suo ipotetico diritto all'informazione sulla gestione dello studio; motivo determinante è stata la reazione a determinate decisioni del medico, pacificamente di sua competenza.
Chiarita in tal modo la fattispecie, è doveroso concludere, a piena conferma della decisione impugnata, che il convenuto ha esercitato la propria libertà di disdire il contratto di lavoro con l'attrice nell'ambito concessogli dalla legge.
7. L'appello -al limite della temerarietàdeve pertanto essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 segg. CPC, la LTG e la TOA pronuncia
1. L'appello di __________ è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 700.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà al dott. __________ l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario