Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1998.32 • TRAC TI 12.1998.32 Generato dall'IA

Soccer Player Salary Dispute After Loan Transfer

Numero d'incarto 12.1998.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was brought by a professional soccer player seeking payment of the salary difference owed under an original two-season employment contract after being temporarily loaned to another club for lesser compensation, with the lower court having found the original contract implicitly terminated upon the loan agreement. The appellate court overturned the lower court's ruling, reasoning that the original employer's act of placing the player on transfer lists and agreeing to the temporary loan, without any explicit agreement to terminate the initial contract, constituted merely a temporary waiver of the player's services—similar to default of acceptance—meaning the original employer remained obligated to pay the contracted salary, less any amounts earned during the loan period.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 324 CO, Art. 148 CPC; Soccer Player Salary Dispute After Loan Transfer: The appellate court overturned the lower court's ruling, reasoning that the original employer's act of placing the player on transfer lists and agreeing to the temporary loan, without any explicit agreement to terminate the initial contract, constituted merely a temporary waiver of the player's services—similar to default of acceptance—meaning the original employer remained obligated to pay the contracted salary, less any amounts earned during the loan period.

Parole chiave

Generato dall'IA
contratto di mutuo contratto differenziale mezzo di pagamento pagamento continuato del salario trasferimento dei rapporti di lavoro rettifica dei prezzi trasferimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 324 CO

The court applied the principle analogous to non-acceptance of performance (mora) under this article to justify the claim for salary difference.

art. 148 CPC

Cited in reference to the allocation of costs in the final order.

LTG

Cited in reference to the allocation of costs in the final order.

TOA

Cited in reference to the allocation of costs in the final order.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.98.00032 · Lugano 13 ottobre 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, vicepresidente Zali e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.96.00419 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa da

__________ rappr. __________ contro

__________ rappr. __________

con petizione 18 giugno 1996 chiedente la condanna di controparte al pagamento di fr. 39'900.- oltre interessi;

richiesta contestata da controparte e respinta dal primo giudice con sentenza 9 gennaio 1998;

appellante l'attore che, con allegato 28 gennaio 1998, postula -in riforma del giudizio impugnatol'integrale accoglimento della petizione;

lette le osservazioni di controparte che si oppone all'appello;

esaminati gli atti e i documenti della causa;

considera

in fatto e in diritto:

1. La presente vertenza è sorta a dipendenza di un contratto di lavoro concluso fra le parti in data 22 luglio 1994, relativo alle stagioni calcistiche 1994-1995, rispettivamente 1995-1996, ossia per il periodo 1 luglio 1994 - 30 giugno 1996. L'attore, che era già attivo presso l'associazione convenuta dal 1992, è stato assunto per quel periodo come giocatore professionista con un salario base di riferimento di fr. 45'000.- annui (doc.A ).

2. Già nel corso della prima stagione, diversi ma convergenti interessi delle parti hanno portato alla cessione a tempo determinato del calciatore da parte del __________ al __________. Presso il nuovo club di calcio -che militava in divisione nazionale B- l'attore è stato assunto come "amateur" a condizioni diverse: in particolare egli ha percepito un fisso mensile (per 12 mensilità la stagione) di fr. 1'500.-, rispettivamente di fr. 1'800.- dopo il rinnovo del contratto, avvenuto il 19 luglio 1995 (doc. C).

3. Con scritto 7 febbraio 1996 del proprio legale, l'attore ha formulato una richiesta specifica di vedersi corrispondere dal FC __________ la differenza fra il salario pattuito con quel sodalizio nel cennato contratto di lavoro e quanto effettivamente percepito -relativamente alla durata del primo contrattoda parte del FC __________. Credito comunque già in discussione precedentemente, almeno per quanto risulta dallo scritto 8 dicembre 1995 del FC __________n al club convenuto dove il primo esprimeva il desiderio di passare a un trasferimento definitivo del giocatore __________ esponendo: "Bei einer vernünftigen, für beide Seiten annehmbaren Ablösesumme würden wir eine Abrechnung erstellen, unter Berücksichtigung des noch ausstehenden Betrages Ihrerseits an __________ i" (doc. 8). Inoltre, il teste __________ allora presidente del __________, afferma che il giocatore gli aveva esposto in diverse occasioni di essere ancora creditore di denaro nei confronti del club convenuto. La stessa richiesta è poi stata riproposta nella sede giudiziaria: a sostegno della sua tesi l'attore afferma che il contratto di lavoro con il __________ non è mai stato disdetto e quindi ha continuato a esplicare i suoi effetti per la durata prevista; egli infatti non è stato ceduto definitivamente al club argoviese, ma soltanto "prestato" per un tempo determinato. Tale accordo, dal punto di vista economico, è comunque vantaggioso per il convenuto, tenuto a versargli soltanto una parte del salario pattuito.

4. La parte convenuta si è opposta alla petizione, considerando come abbia dapprima acceduto all'accordo di prestito per venire incontro alle richieste del calciatore e, inoltre, ritenendo rescisso il contratto di lavoro con il calciatore, già perché questi ha concluso un valido contratto di lavoro con il secondo club sportivo.

Di medesimo parere è stato il pretore che con la sentenza impugnata, dopo aver considerato che il contratto di lavoro litigioso non doveva necessariamente essere rescisso nella forma scritta (ossia nella stessa forma scelta dalle parti per la sua conclusione), ha ritenuto insostenibile che l'attore rimanesse contrattualmente legato a due diverse squadre di calcio, offrendo le sue prestazioni a una sola di esse; pattuendo un nuovo contratto con il __________, con l'esplicito accordo del __________, egli avrebbe inteso cambiare datore di lavoro, ciò che comporterebbe l'interruzione del precedente rapporto contrattuale. Per il periodo di tale interruzione l'attore non potrebbe pretendere alcunché dal convenuto poiché il contratto iniziale dev'essere considerato rescisso fin dal primo giorno del trasferimento del giocatore.

5. Con il presente appello __________ rileva anzitutto che, perdurante il "prestito", il __________ manteneva la proprietà dei diritti di trasferimento del giocatore, ciò che dev'essere considerato importante per interpretare i rapporti correnti fra le parti. In particolare l'appellante non condivide la decisione impugnata laddove considera rescisso il contratto per mutuo consenso; su questo tema egli rileva di non aver agito di propria iniziativa, mettendo il convenuto davanti al fatto compiuto, ma che il suo nome era stato messo sulle liste di trasferimento da parte del __________ che, in quel momento, non aveva interesse alla sua partecipazione alla squadra: così facendo egli era semplicemente esonerato dalle prestazioni calcistiche in favore della controparte, senza che il contratto in sé ne fosse compromesso. La liberazione del calciatore dai suoi obblighi è quindi intervenuta prima dell'accordo con il __________; ne discende che il convenuto non ha motivo per sottrarsi ai suoi obblighi fino alla scadenza contrattuale prevista.

Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario nel seguito.

6. Come ha rettamente constatato il pretore, dall'incarto non emerge nessun dato oggettivo che attesti la rescissione consensuale del contratto di lavoro fra le parti in causa. Il __________ ha posto il giocatore sulle liste di trasferimento e quindi esplicitamente ha dato il suo preventivo consenso a che quegli fosse libero di trattare un ingaggio temporaneo con un'altra squadra di calcio. Tutto ciò è conforme alle norme della Lega nazionale di calcio e, in particolare, al Regolamento per la qualifica dei giocatori di Lega Nazionale (versione luglio 1995) (doc. L).

Il trasferimento di un giocatore (sotto forma di trasferimento definitivo o di prestito) è questione di competenza delle associazioni interessate laddove il club "venditore" cede al club "acquirente" il diritto esclusivo di concludere un contratto di lavoro con il giocatore trasferito e di chiedere la sua qualifica in seno al nuovo club (Zufferey J.-B., Les contrats du sport professionnel face aux bonnes moeurs, in *SJZ* 1990, 114). Mentre nel caso di trasferimento definitivo, con la "liberazione" incondizionata del giocatore da parte del club cedente, il contratto originario di lavoro decade automaticamente (Stücheli H.-P., Zivilrechtliche und strafrechtliche Aspekte des Spielertransfers im bezahlten Fussballsport, Zurigo, 1975, p. 5), nel caso di cessione temporanea, il calciatore non è ceduto definitivamente, ma -dopo il termine previstopuò rientrare negli effettivi del primo club. Per quanto riguarda la sua posizione personale, il giocatore conclude con il club acquirente un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre il contratto precedente generalmente viene sciolto. Più raramente il contratto viene sospeso ("sistiert") e riprende efficacia al rientro del calciatore (Stücheli, op. cit., p. 12).

7. Nel caso concreto, come già s'è visto, non esistono all'incarto elementi concreti sul destino del contratto di lavoro concluso a suo tempo con il __________; d'altra parte non è possibile ritenere che le modalità di modifica del contratto indicate nel considerando precedente corrispondano a usanze del particolare settore; v'è da ritenere al contrario che l'autore citato si riferisca a ciò che -in casi del genereviene pattuito fra gli interessati.

Le norme sul contratto di lavoro non vietano a un lavoratore di essere legato contemporaneamente a più datori di lavoro, salve le limitazioni imposte dal suo obbligo di fedeltà che si esplica in particolare nell'omissione di ogni attività atta a danneggiare economicamente il datore di lavoro (Rehbinder M., Schweizerisches Arbeitsrecht, ed. 13, p. 57). Nel caso concreto, è determinante l'atteggiamento del __________ che ha senz'altro dato il suo consenso al trasferimento temporaneo, espresso formalmente con l'inserimento del giocatore nelle apposite liste e che -nel seguitoha pattuito con il __________ le condizioni del "prestito", accettate dalla Lega nazionale (doc. 3 - 8; testi __________).

Per quanto concerne gli obblighi pecuniari del convenuto nei confronti dell'attore le prove testimoniali assunte non offrono elementi oggettivi di giudizio: in particolare il teste __________r, allora segretario del __________ (che però non ha trattato personalmente il primo prestito del giocatore), afferma che "se il __________ avesse dovuto sobbarcarsi parte dello stipendio che il __________ percepiva a __________ non avrebbe sicuramente accettato tale cambiamento", mentre il teste __________ che è normale, nelle condizioni del caso in esame, ossia di fronte a un salario inferiore percepito dal giocatore trasferito, che la differenza tra i salari sia a carico del club cedente. La valutazione di queste prove porta tuttavia a considerare anzitutto che esse si elidono concludendo in senso opposto sulla stessa circostanza (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 7 e II CCA 24.7.1996 in re T. SA / R.B. SA); in secondo luogo, entrambe le testimonianze non provano fatti, ma esprimono opinioni, ciò che esula dal fine per cui la prova è assunta (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 237, n. 2). E' quindi necessario considerare se l'attore, in buona fede, poteva attendersi che controparte continuasse ad essere vincolata al primo contratto di lavoro anche dopo il suo trasferimento al __________. Alla questione può esser senz'altro risposto affermativamente, già perché egli, da un lato, ha accettato nuove condizioni salariali estremamente basse mentre, e dall'altro, non risulta che abbia avuto altra fonte di guadagno, tale cioè da garantirgli un reddito mensile complessivo ragionevole. Inoltre, non può essere disatteso che -pur a fronte della rinuncia alle prestazioni sportive del calciatoreil __________ manteneva un oggettivo interesse (almeno iniziale) a garantirsi un legame contrattuale con l'attore, in particolare la speranza che questi -giocando regolarmente in una squadra di divisione nazionale ancorché di categoria inferioreavesse un'evoluzione sportiva favorevole, ciò che avrebbe permesso al club convenuto un futuro impiego positivo nelle proprie fila, oppure un trasferimento definitivo ad altra compagine, economicamente vantaggioso; al proposito basti ricordare che il convenuto riteneva che il "cartellino" di __________ al momento del prestito al __________ "avrebbe potuto valere fr. 180'000.- circa" (risposta ad 3).

Questi elementi inducono a concludere che l'atteggiamento del convenuto debba essere considerato come una rinuncia temporanea alle prestazioni lavorative del calciatore, ma non come una rescissione del contratto. La rinuncia alle prestazioni di controparte pone il datore di lavoro in una posizione equivalente a quella che si verifica in caso di mora nell'accettazione della prestazione lavorativa offerta dal lavoratore e prevista dall'art. 324 CO: conseguenza ne è la deduzione dal credito sorto in base al contratto originario dello stipendio conseguito con il nuovo lavoro (DTF 118 II 139 segg.).

8. La conclusione esposta è peraltro analoga -pur non essendo dati i presupposti materiali per l'applicazione di quelle normealla regolamentazione del prestito di personale, laddove l'imprenditore cessionario acquista il diritto di dare istruzioni e l'obbligo di previdenza nei confronti del lavoratore, mentre il cedente mantiene in particolare gli obblighi di fornire lavoro e di versare il salario (Rehbinder, op. cit., p. 160).

9. Per quanto riguarda l'entità del credito, parte convenuta -nemmeno a titolo subordinatonon ne ha contestato il quantum se non in modo generico (cfr. in particolare duplica, p. 9). Non v'è pertanto motivo per non accogliere il calcolo proposto dall'attore.

Per tutti questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia

I. L'appello

28 gennaio 1998 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 9 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è riformata come segue:

1. La petizione 18 giugno 1996 di __________ è accolta.*

*Di conseguenza il __________ è condannato a versare a __________, la somma di fr. 39'900.- con interessi al 5%:*

*dal

30 giugno 1995 su fr. 13'500.-*

*dal

30 giugno 1996 su fr. 26'400.-.*

2. E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________ UEF Lugano.*

3. La tassa di giustizia in fr. 1'200.- e le spese di fr. 235.-, da anticiparsi come di rito dalla parte attrice, sono poste a carico del __________ che rifonderà inoltre alla controparte fr. 3'100.- a titolo di ripetibili.*

II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 800.-, anticipati dall'appellante, sono posti a carico del __________ Esso verserà a __________ l'importo di fr. 900.- a titolo di ripetibili d'appello.

III. Intimazione: - __________ __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il segretario